Sentenza n. 137/2004 del Tar Liguria
Facciamo una breve cronistoria delle principali sentenze in merito, prima di arrivare all’ultima in ordine di tempo (n. 137/04 del TAR Liguria), per renderci conto della mancanza di chiarezza evidenziatasi fin da un Regio Decreto del 1925. Infatti il problema nasce essenzialmente da alcuni articoli del Regio Decreto, n. 2537 del 1925 recante il regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto. Questi articoli riservano alla competenza comune di ingegneri ed architetti le sole opere di edilizia civile, mentre attribuiscono alla competenza generale degli ingegneri, quelle concernenti: le costruzioni stradali, le opere igienico sanitarie (depuratori, acquedotti, fognatura e simili), gli impianti elettrici, le opere idrauliche, le operazioni di estimo, estrazione di materiali, le opere industriali; ferma rimanendo per i soli architetti, la competenza in ordine alla progettazione delle opere civili che presentino rilevanti caratteri artistici e monumentali.
- Secondo un parere del Consiglio Superiore del Ministero dei Lavori Pubblici del 16/12/83 il legislatore del decreto del 1925 ha inteso utilizzare il termine edilizia in senso stretto, cioè nella direzione di includere solo le costruzioni vere e proprie, e non le infrastrutture, cioè le opere idrauliche, gli impianti elettrici, le costruzioni stradali e le opere igienico sanitarie come acquedotti e fognature, che sarebbero così escluse dal campo professionale degli architetti;
- Una successiva sentenza del Consiglio di Stato, la n. 1538 dell’11/12/84, conferma il parere precedente, facendo rientrare fra le competenze infrastrutturali degli architetti solo gli impianti igienici dei singoli fabbricati;
- Due successive sentenze del TAR del Lazio (30/07/90 e 16/12/91), - che viene chiamato ad esprimersi sulla possibilità per gli architetti di progettare impianti di pubblica illuminazione - danno di nuovo torto agli architetti. Lo snodo della decisione è sempre l’interpretazione del RD 2537/25. Secondo il TAR del Lazio gli impianti di pubblica illuminazione rientrano fra le applicazioni della fisica e non delle opere di edilizia, e per questo vanno ritenute di esclusiva competenza professionale degli Ingegneri;
- Nell’aprile del 2000 la Corte d’Appello di Milano emette una sentenza opposta, individuando gli architetti come soggetti professionali idonei alla progettazione degli impianti elettrici. Le motivazioni della sentenza (riguardo ad un architetto che aveva effettuato i lavori di adeguamento delle parti comuni dell’impianto elettrico di un condominio) sono legate ad una tripla consequenzialità logica: la prima deriva dalla assenza, nella legge 46/90, della definizione precisa dei professionisti che possono progettare impianti, delegando la materia agli ordini professionali, la seconda dal fatto che la Corte di Cassazione abbia più volte incluso gli impianti elettrici tra le opere di edilizia civile (quelle del RD 2537/25), la terza dalla contestazione delle sentenze del TAR del Lazio sulla “fisicità” delle opere elettriche, in quanto anche le opere di edilizia civile si basano su applicazioni della fisica, come la statica e l’idraulica;
- Una sentenza del Consiglio di Stato, la n. 2938 del 22 maggio 2000, accoglie un ricorso della Regione Veneto escludendo la competenza degli architetti nel caso di progettazione di opere cimiteriali, stabilendo, che la progettazione di opere cimiteriali ricade nel caso di opera igienico sanitaria, la quale in base al Regio Decreto, n. 2537 del 1925 è di stretta competenza degli Ingegneri.
Veniamo all’oggi, parlando della sentenza n. 137/2004 del TAR Liguria, pubblicata il 2 febbraio 2005, con la quale si esclude inequivocabilmente ogni competenza professionale dell’Architetto nel campo dell’impiantistica. Nello specifico un Architetto aveva curato il restauro di un ristorante progettando, oltre alle opere edilizie, anche l’impianto elettrico e l’impianto a gas.
Il Comune di Genova respinge però il progetto impiantistico per incompetenza professionale dell’Architetto non ritenendolo legittimato alla progettazione di impianti.
All’opposizione dell’Architetto il TAR della Liguria, nel respingere il ricorso ha, fra l’altro, sancito quanto segue:
“Dall’insieme dei riferimenti normativi, …., emerge un quadro sufficientemente chiaro in ordine alle differenti nozioni di edilizia civile, come realizzazione di opere murarie e di attività che costituiscono applicazioni della fisica. In quest’ultimo ambito rientrano le prestazioni basate sull’utilizzazione dell’energia elettrica, della termologia, della termodinamica oppure della meccanica dei corpi dei fluidi o dell’elettromagnetismo (TAR Lazio sez. III n. 360/95).
Ora nel caso … il progetto … riguardava essenzialmente un impianto elettrico e a gas relativo ad una unità immobiliare nella quale viene esercitata una attività commerciale.
Ne discende, attesa la natura dell’impianto medesimo, che il relativo progetto non poteva essere sottoscritto da un architetto, ma da un professionista: ingegnere o perito industriale iscritto nell’albo e, quindi, in possesso delle necessarie cognizioni tecnico-scientifiche”.