Pubblicato: 29 aprile 2003
Categoria: Notizie tecnico normative
La scarica del fulmine provoca una sovratensione sulla linea facendo esplodere contatore e quadro elettrico di un capannone industriale
Un fulmine si scarica in prossimità di una linea
elettrica dell’Ente distributore.
La scarica, per induzione elettromagnetica, (fulminazione indiretta) provoca sulla linea una sovratensione, che viene trasferita al contatore e al quadro elettrico di un capannone industriale.
Il contatore e il quadro esplodono, ed il titolare della ditta chiede all’Ente distributore il risarcimento dei danni causatogli dall’incendio che l’esplosione ha provocato.
La sentenza di primo grado del tribunale, rigetta la domanda del titolare del capannone, il quale ricorre in appello, ma analoga sorte ottiene dalla Corte d’Appello.
Le motivazione della doppia respinta della domanda si basano essenzialmente sulla relazione di consulenza tecnica d’ufficio, sintetizzabile in quattro punti:
Il titolare ricorre alla Corte di Cassazione. La Cassazione, pur respingendo nel merito alcuni motivi di ricorso, come la presunta contraddizione tra rarità e non rarità dell’evento (vedi sopra i due brani evidenziati), ravvede una negligenza da parte dell’Ente, il quale non ha indagato correttamente sugli obblighi che derivano dalla fornitura di energia elettrica, in relazione a situazioni, come le scariche atmosferiche, che non possono ricondursi al concetto di caso fortuito.
In sostanza la Cassazione ritiene che, limitarsi, da parte dell’Ente, alla pura osservanza delle norme CEI (che non impongono l’SPD), non assolva fino in fondo il compito di realizzazione di impianti a regola d’arte (Legge 186/68) e di fornitura di energia in condizioni di sicurezza.
Inoltre l’articolo 286 del DPR 547/55 recita “Gli impianti elettrici devono, in quanto necessario ai fini della sicurezza ed in quanto tecnicamente possibile, essere provvisti di idonei dispositivi di protezione contro gli effetti delle scariche atmosferiche”.
La Cassazione quindi, accoglie il ricorso e condanna l’Ente distributore al risarcimento dei danni.
Il tutto avviene tra il 1991 e il 1997.
La scarica, per induzione elettromagnetica, (fulminazione indiretta) provoca sulla linea una sovratensione, che viene trasferita al contatore e al quadro elettrico di un capannone industriale.
Il contatore e il quadro esplodono, ed il titolare della ditta chiede all’Ente distributore il risarcimento dei danni causatogli dall’incendio che l’esplosione ha provocato.
La sentenza di primo grado del tribunale, rigetta la domanda del titolare del capannone, il quale ricorre in appello, ma analoga sorte ottiene dalla Corte d’Appello.
Le motivazione della doppia respinta della domanda si basano essenzialmente sulla relazione di consulenza tecnica d’ufficio, sintetizzabile in quattro punti:
- L’accertamento che l’incendio si era effettivamente sviluppato a causa dello scoppio del contatore, verificatosi a seguito di sovratensione causata da agenti atmosferici
- La considerazione che un evento del genere era molto raro negli impianti a bassa tensione
- La constatazione che, al momento dell’incidente, in Italia le norme CEI non prescrivevano l’installazione di scaricatori di sovratensione (SPD), i quali avrebbero evitato lo scoppio
- La conclusione che, se il quadro elettrico ed il contatore fossero stati installati all’esterno, lo scoppio non avrebbe provocato l’incendio In base a queste osservazioni, l’Ente distributore non è stato ritenuto responsabile della mancata installazione degli SPD, in quanto, contrattualmente non era tenuto a farlo; in caso contrario sarebbe passato il principio di responsabilità in ogni non rara ipotesi di danni derivati da scariche elettriche in occasione di temporali.
Il titolare ricorre alla Corte di Cassazione. La Cassazione, pur respingendo nel merito alcuni motivi di ricorso, come la presunta contraddizione tra rarità e non rarità dell’evento (vedi sopra i due brani evidenziati), ravvede una negligenza da parte dell’Ente, il quale non ha indagato correttamente sugli obblighi che derivano dalla fornitura di energia elettrica, in relazione a situazioni, come le scariche atmosferiche, che non possono ricondursi al concetto di caso fortuito.
In sostanza la Cassazione ritiene che, limitarsi, da parte dell’Ente, alla pura osservanza delle norme CEI (che non impongono l’SPD), non assolva fino in fondo il compito di realizzazione di impianti a regola d’arte (Legge 186/68) e di fornitura di energia in condizioni di sicurezza.
Inoltre l’articolo 286 del DPR 547/55 recita “Gli impianti elettrici devono, in quanto necessario ai fini della sicurezza ed in quanto tecnicamente possibile, essere provvisti di idonei dispositivi di protezione contro gli effetti delle scariche atmosferiche”.
La Cassazione quindi, accoglie il ricorso e condanna l’Ente distributore al risarcimento dei danni.
Il tutto avviene tra il 1991 e il 1997.
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