La breve distanza (40 m) che separa un impianto fotovoltaico e termico dall'edificio principale (in questo caso un albergo) non può essere un ostacolo alla sua configurazione come pertinenza: l'obiettiva esigenza di esporre i pannelli alla maggiore illuminazione solare possibile, giustifica infatti il loro posizionamento in un'area libera, discosto dall'edificio. Leggi la sintesi della sentenza e il testo intero
La breve distanza che separa un impianto fotovoltaico dall'edificio principale non può essere un ostacolo alla sua configurazione come pertinenza
Sentenza del TRGA di TRENTO - 19 giugno 2008, n. 152
La breve distanza (40 m) che separa un impianto fotovoltaico e termico dall'edificio principale (in questo caso un albergo) non può essere un ostacolo alla sua configurazione come pertinenza: l'obiettiva esigenza di esporre i pannelli alla maggiore illuminazione solare possibile, giustifica infatti il loro posizionamento in un'area libera, discosto dall'edificio.
Devono però essere presenti entrambi gli elementi che caratterizzano la nozione di impianto tecnologico pertinenziale al servizio di un fabbricato esistente, che sono rappresentati, da un lato, dal rapporto quantitativo con il manufatto principale (nel senso che il medesimo deve essere di entità adeguata e non esorbitante), e, dall'altro, dall'esistenza di un collegamento funzionale tra tale opera e la cosa principale (con la conseguente incapacità per la medesima di essere utilizzata separatamente ed autonomamente). In concreto la capacità produttiva di energia elettrica dell’impianto ne rivela la natura obiettiva di pertinenza, essendo esso in rapporto adeguato e non esorbitante rispetto alle esigenze dell’albergo (l’energia elettrica prodotta dall’impianto in 12 mesi è risultata pari a kW 40.728 mentre quella consumata dall’albergo è stata di kW 45.092).
Non vi è dubbio, quindi, che funzionalmente l’impianto abbia carattere pertinenziale all’albergo e non sottenda, invece, un suo autonomo impiego per la produzione di energia da immettere nella rete o a favore di terzi.
Un’altra problematica riguarda la destinazione a terreno agricolo della zona occupata dai pannelli solari. A questo proposito la sentenza si esprime così.
Nella divisione in zone del territorio comunale, la destinazione agricola di una zona non coincide con l’effettiva coltivazione dei relativi fondi, ma ha spesso la finalità di evitare ulteriori espansioni degli insediamenti e significa in tal caso che la zona stessa deve essere conservata a verde. Per tale ragione, anche qualora l'intento sia quello di valorizzare la vocazione rurale della zona, non per questo sono sempre e comunque esclusi gli interventi diversi da quelli strettamente funzionali all'attività agricola ed alla eventuale esigenza dell'imprenditore agricolo di risiedere sul fondo. Tale destinazione non preclude, infatti, la realizzazione di opere che, non pregiudicando l'assetto territoriale agricolo, non possano tuttavia essere convenientemente collocate in altre zone, ma non esclude nemmeno la realizzazione di opere che siano pertinenziali o funzionali agli insediamenti ed all'economia dell'area e che comunque si inseriscano senza turbare o alterare la destinazione in atto. La zonizzazione agricola assume quindi un carattere residuale, salvo l'esistenza di un espresso divieto nello strumento urbanistico che prescriva l'utilizzo produttivo agricolo in via esclusiva, salvaguardando espressamente la relativa vocazione.
Nel caso in questione, peraltro, trattandosi di un impianto tecnologico facilmente rimuovibile, che non modifica irreversibilmente il terreno sul quale è posizionato, non sussiste la rilevata difformità urbanistica rispetto alla destinazione agricola della zona, che non può inibire la realizzazione di una tale opera per la sua limitata rilevanza sul piano urbanistico (non comporta la realizzazione di un nuovo volume ed è facilmente amovibile) e per l’inesistenza di ogni negativo influsso sull'assetto territoriale agricolo e sulla sua destinazione.
Nemmeno risulta esservi (non essendo stato opposto dall'Amministrazione) un divieto o un vincolo esplicitamente contrario nello strumento urbanistico o derivante dalla normativa paesaggistica.