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Relazione tra la mancanza dello schema dell’impianto in cabina e la folgorazione di un lavoratore

Pubblicato: 26 agosto 2005 Categoria: Notizie tecnico normative

Sentenza per infortunio mortale per folgorazione elettrica in una cabina MT/BT

In una recente sentenza (n. 7654 del 1 marzo 2005), la IV Sezione della Corte di Cassazione Penale ha emesso una sentenza di condanna relativamente ad un caso di un infortunio mortale per folgorazione elettrica avvenuto all’interno di una cabina elettrica MT/BT destinata all’alimentazione di uno stabilimento industriale. Sono stati ritenuti responsabili il direttore, il consigliere delegato per la sicurezza e l’ambiente (per non aver provveduto a dotare la cabina dello schema dell’impianto) e il capo squadra addetto alla manutenzione elettrica (per non aver impedito di compiere le operazioni senza che venisse preventivamente sezionata l’alimentazione elettrica nell’intero impianto).

Ricordiamo che il riferimento legislativo che impone l’esposizione di uno schema aggiornato dell’impianto della cabina al suo interno, è il DPR 547/55, all’art. 337 (Esposizione schema dell’impianto): “Nelle officine e cabine elettriche deve essere permanentemente esposto uno schema dell’impianto, con chiare indicazioni relative alle connessioni ed alle apparecchiature essenziali”.

Questi i passi più significativi della sentenza, che richiamano il rapporto di causalità tra esposizione dello schema ed infortunio:

L’esposizione dello schema dell’impianto all’interno della cabina elettrica è prevista (per il disposto dell’art. 337, DPR n.547/1955) proprio per consentire ai lavoratori di rendersi conto delle connessioni ed evitare quindi il rischio di folgorazioni”.

La sentenza, inoltre esclude che “bastino le istruzioni del datore di lavoro (o dei dirigenti o preposti), perché la gravità del rischio impone che i lavoratori ad esso esposti siano sempre in grado di controllare lo schema” e nel contempo nega che “se anche lo schema fosse stato disponibile non si ha la prova che sarebbe stato utilizzato”. Per la Corte di Cassazione infatti “questa ipotesi è formulata in via del tutto congetturale e non vale ad escludere la natura condizionante dell’omissione”.

Poi ancora “L’obbligato ha omesso di predisporre la misura di cautela necessaria che avrebbe messo a disposizione uno strumento essenziale per evitare il verificarsi di incidenti e con questa condotta ha posto in essere una condizione necessaria dell’evento. La non utilizzazione di uno strumento di cautela messo a disposizione del lavoratore (e salvo che non sia configurabile un omesso controllo) potrebbe avere rilievo discriminante, ed essere considerato una causa sopravvenuta da sola idonea ad interrompere il rapporto di causalità, solo se lo schema corretto fosse stato affisso e non utilizzato ma non è corretto affermare congetturalmente questa astratta possibilità per escludere il nesso di condizionamento”.