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Pronto il testo di legge sulla Riforma delle professioni

Pubblicato: 5 novembre 2007 Categoria: Notizie tecnico normative

E’ stato definita dai due relatori di maggioranza Pierluigi Mantini e Giuseppe Chicchi il nuovo testo di riforma delle professioni che prende le deleghe contenute nel ddl Mastella.

E' stato definita dai due relatori di maggioranza Pierluigi Mantini e Giuseppe Chicchi il nuovo testo di riforma delle professioni che prende le deleghe contenute nel ddl Mastella. Il testo è composto da 37 articoli in 8 Capi contenenti:

  • Oggetto e principi
  • Trasformazione di Ordini e Collegi
  • Principi comuni organizzativi per gli ordinamenti di categoria
  • Disposizioni comuni all'esercizio delle professioni intellettuali
  • Codice deontologico e sanzioni
  • Riconoscimento delle associazioni professionali non regolamentate
  • Società e associazioni tra professionisti
  • Norme finali

Il nuovo testo del progetto di legge Mantini-Chicchi , di fatto, mette insieme diverse iniziative già depositate ed il 24 ottobre scorso è stato illustrato all'interno del comitato ristretto delle commissioni giustizia e attività produttive della Camera dei deputati.

Di notevole importanza l'articolo 3 con cui i Consigli nazionali delle categorie professionali attualmente organizzate in ordini e collegi, sentiti gli organismi territoriali, adottano, entro e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, il nuovo ordinamento di categoria, con proprio regolamento, nel rispetto dei seguenti principi specifici:

  • riconoscimento e attuazione in forma specifica dei principi fondamentali di cui all'art. 3;
  • organizzazione territoriale basata su principi democratici e di trasparenza gestionale, con specifica valorizzazione delle strutture regionali;
  • specificazione del ruolo degli ordini professionali a tutela dei cittadini utenti anche attraverso forme di convenzionamento con le associazioni dei consumatori;
  • previsione di forme specifiche di formazione permanente, anche attraverso un sistema di crediti, con un monte ore comunque non inferiore a 60 ore annuali;
  • riconoscimento della pubblicità informativa sui requisiti soggettivi e i contenuti delle prestazioni professionali offerte;
  • obbligo di concordare preventivamente con il cliente il prezzo, in relazione ai contenuti, le modalità e i tempi prevedibili delle prestazioni professionali;
  • riconoscimento del diritto all'equo compenso dei praticanti, della riduzione del periodo di tirocinio, della semplificazione dell'esame di Stato con la previsione che i componenti delle commissioni giudicatrici non possono essere in maggioranza appartenenti all'ordine professionale della sede territoriale in cui si svolge l'esame;
  • obbligo di adeguata copertura assicurativa per i rischi professionali a garanzia del cliente;
  • attuazione del principio di separazione organica tra consigli dell'ordine e organi di disciplina, eletti contestualmente e separatamente dai consigli degli ordini, che amministrano i procedimenti sanzionatori e che devono comunque essere composti con la presenza di membri territorialmente esterni all'ordine di appartenenza del professionista.

Altra novità contenuta nell'articolo 5 è l' istituzione dell'Ordine dei tecnici laureati per l'ingegneria , nel quale sono iscritti i soggetti in possesso di titoli di studio universitario triennale di matrice tecnica, nonché i professionisti attualmente iscritti agli albi professionali dei geometri, dei periti agrari e periti agrari laureati e dei periti industriali e periti industriali laureati.

testo proposto fissa i suoi pilastri: poche deleghe, equo compenso per i praticanti, minimi inderogabili per le opere pubbliche, riconoscimento delle associazioni e conseguente iscrizione alla cassa di previdenza privata per i professionisti non iscritti ad albo, snellimento degli ordini.

Ricapitoliamo i punti innovativi oggetto della proposta di testo:

  1. Lo strumento . L'eccessiva ampiezza della delega al Governo, oggetto di numerosi rilievi pone due problemi: a) crea un atteggiamento di incertezza e di preoccupazione nei professionisti; b) rinvia la concreta attuazione della riforma ai decreti che possono tardare anche anni (anche il Presidente dell'AGAM Catricalà ha posto questa questione nella sua seconda audizione). Si propone perciò di lavorare sul disegno di legge portandolo con azioni emendative a ridurre significativamente il sistema delle deleghe e a configurarlo come legge quadro di principi validi per tutte le professioni . Saranno poi atti successivi (regolamenti o, in qualche caso, anche leggi) a definire le specificità di ciascuna professione .
  2. L'impianto ottimale della legge sarebbe quello di prevedere l'esistenza di un ordine professionale solo in presenza di diritti costituzionali e di attività riservate. Ciò però contrasta con lo stato di fatto. Per il futuro, anche nell'ottica di sostenere l'indirizzo di riduzione del numero degli Ordini, si propone di inserire in legge un principio semplice: “non si creano nuovi Ordini se non in presenza di diritti costituzionali o riserve”. Per il presente va affermato con nettezza il principio di unificazione in un solo ordine delle figure professionali simili . Per la riduzione del numero degli Ordini esistenti è dunque evidente che il compito spetta al governo, data la natura istituzionale degli Ordini ma è tuttavia opportuno in legge indicare un percorso concertativo ed eventualmente qualche fattore incentivante. In modo esplicito è utile prevedere l'unificazione delle professioni di geometra, perito industriale e perito agrario in un unico Ordine dei tecnici laureati (laurea triennale).
  3. Riduzione delle attività riservate . Le riserve sono già poche ma per rendere più flessibile la gestione delle riserve si può introdurre in legge una norma positiva che definisca il concetto di riserva, ponendo così le premesse per una azione successiva di ridefinizione del campo delle attività riservate. Anziché ridurre ulteriormente le riserve, si potrebbero ampliare i soggetti ammessi ad attività riservate in presenza di determinati e specifici requisiti.
  4. Rapporto con le Regioni . Impedire una “regionalizzazione” dei profili professionali , come più volte affermato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale. Respingere il metodo della “intesa” nel regolare i rapporti fra stato e regioni, optando per un parere obbligatorio non vincolante. Favorire il ruolo delle Regioni per la formazione permanente e il coinvolgimento dei mondi professionali nelle politiche per lo sviluppo economico.
  5. Formazione . La formazione e l'aggiornamento sono attività proprie degli Ordini che naturalmente non devono essere esercitate in regime di monopolio. Vengono esercitate attraverso convenzioni con università o enti accreditati. Allo scopo di garantire l'utente sul livello di formazione permanente garantito dal professionista, si propone di introdurre un meccanismo di “crediti formativi” finalizzato sia all'aggiornamento specialistico su singoli temi che all'aggiornamento della formazione di base (già previsto da alcuni ordini).
  6. Esame di Stato . Resta l'esame di stato per l'accesso alle professioni ordinistiche . Si propone di specificarne meglio i contenuti e gli obiettivi per modificarne l'impianto puramente cognitivo e orientarlo alla verifica della efficacia del tirocinio svolto (rapporto teoria/pratica). Va specificata la questione dell'equo compenso (così come nel p.d.l. Mantini) e la tutela della maternità per le non iscritte alle casse.
  7. Giovani . Positive le norme per facilitare l'accesso dei giovani alle professioni intellettuali. Il limite di un anno per il tirocinio deve essere reso più flessibile in particolare per alcune professioni dell'area sanitaria.. Un'ulteriore Caratterizzazione della legge sul target dei giovani rappresenterebbe un segnale di attenzione di grande interesse. Ad es. si può prevedere per le Società formate da giovani under 35 una parziale defiscalizzazione per i primi tre anni di attività. Molto importante è il riconoscimento del diritto all'equo compenso per i praticanti.
  8. Questione “tariffe” . Nel rispetto delle norme vigenti, ci sono due questioni aperte: a) il “patto di quota lite” che riguarda l'avvocatura. Parte rilevante dell'avvocatura è contraria perché teme attività solo strumentali o collusive, parte è favorevole perché vede in ciò l'ampliamento delle possibilità per i non abbienti di ricorrere alle sedi giudiziarie. Si propone di inserire in legge un tetto, una percentuale massima (dal 10 al 20 %) sul valore della causa; b) si può riconoscere l'esistenza e il rispetto di minimi tariffari per le attività di progettazione di OOPP perché in questi casi è decisiva la qualità (come in Francia).
  9. Pubblicità . Prevedere da parte degli ordini l'emanazione di specifiche norme da inserire nel codice etico per evitare la pubblicità ingannevole o comunque scorretta . Molti ordini chiedono di esprimere un parere preventivo. In ogni caso va precisata l'esclusione della pubblicità negativa.
  10. Società . Sulle società fra professionisti il disegno del governo mostra una sua coerenza. C'è da chiarire meglio la questione del socio di puro capitale. La legge potrebbe definire una percentuale massima di partecipazione del socio non professionista per garantirne la limitata influenza sulle società (in Francia è il 20%). In alternativa si potrebbe rinviare a regolamenti successivi la definizione della quota di capitale d'investimento. Bisogna verificare anche la questione della fiscalità per le società fra professionisti perché appare svantaggiosa rispetto a quella del professionista singolo. Va ammesso , nel rispetto dei principi tipici, il modello delle cooperative srl fra professionisti . Il modello societario si potrebbe rinviare a una delega o ad atti regolamentari, trattandosi di materia ampiamente delegificata .

  11. Cariche direttive degli Ordini . Si pongono limiti di mandato ma si propone di eliminare la “norma capestro” alla lettera e) dell'art.4, consentendo che gli organi attuali restino in carica fino al termine del mandato , per essere poi rinnovati con le nuove regole.

  12. Associazioni . L'impianto “duale” costituisce una delle principali novità della riforma anche se occorre “sorvegliare il confine” fra ordini e associazioni. Le associazioni delle professioni non riconosciute entrano in un regime regolamentato che ha come principale obiettivo di tutelare l'utente. Per evitare che possano proporsi associazioni di nani e ballerine, si propone di alzare la soglia ammettendo al riconoscimento quelle professioni che implichino per i soci un titolo di studio equivalente almeno al primo livello universitario e secondaria superiore , come già previsto dal Mastella . Questa soglia ovviamente comporta che si individui un regime transitorio per riconoscere professioni già consolidate. Ad es.: gli informatici. Il criterio della presenza su tutto il territorio nazionale per accedere al riconoscimento, potrebbe essere attenuato (es. su dieci regioni). E' necessario precisare che è vietata una denominazione professionale ingannevole circa i requisiti professionali posseduti.
  13. Casse previdenziali . C'è una preoccupazione manifestata dalle Casse previdenziali degli Ordini sulla possibile “fuga” di contribuzioni a favore delle associazioni. La preoccupazione può apparire eccessiva, tuttavia si potrebbe vincolare il riconoscimento delle Associazioni alla adesione ad una delle Casse Previdenziali private della corrispondente area professionale. Si eviterebbero così due rischi: a) di creare un rischio di fuga contributiva ; b) di costituire nuove casse previdenziali dall'incerto futuro. Ovviamente l'ampliamento della platea contributiva delle Casse di Previdenza, cui si conferma l'autonomia privata, va sostenuto da coerenti previsioni attuariali.
  14. Deroghe . In via generale per alcune specifiche categorie professionali che esercitano funzioni di rilievo costituzionale e che hanno rilevante disciplina comunitaria (in specie avvocati, notai, medici) potrebbero essere previste deroghe specifiche su singoli punti.