Edifici a energia quasi zero o NZEB: cosa sono? Quali sono i requisiti e i parametri che devono rispettare? In questa guida pdf gratuita tutte le informazioni.

Edifici a energia quasi zero (NZEB): definizione, requisiti, costi e incentivi
A partire dal 1° gennaio 2019, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, compresi gli edifici scolastici, dovranno essere edifici a energia quasi zero. Dal 1° gennaio 2021 toccherà, invece, a tutti gli edifici di nuova costruzione, sia pubblici che privati.
Lo ha stabilito l’Europa nel 2010, introducendo per la prima volta il concetto di Nearly Zero Energy Building - NZEB. Ma cosa sono? E che caratteristiche devono avere?
Argomenti di questa guida:
- NZEB: cosa sono? Contesto normativo e definizione
- Le caratteristiche
- I requisiti prestazionali (Dm 26 giugno 2015)
- Parametri e indici per gli edifici NZEB
- Obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili (Dlgs 28/2011)
- I requisiti prestazionali (Dm 26 giugno 2015)
- I sovracosti
- Edifici nuovi
- Edifici esistenti
- Gli incentivi per gli edifici esistenti
- Il Conto termico 2.0
- Le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti
- I Fondi strutturali
- Gli strumenti finanziari
- Fondo nazionale per l’efficienza energetica
- Fondo per l’efficienza energetica nell’edilizia scolastica (o Fondo Kyoto)
- Fondo per l’acquisto e/o ristrutturazione di immobili (Plafond casa)
NZEB: cosa sono? Contesto normativo e definizione
Il concetto di edificio a energia quasi zero lo si incontra per la prima volta nella direttiva 2010/31/Ue. Frutto di una rifusione con la Direttiva 2002/91/Ce, contestualmente abrogata, la direttiva 2010/31/Ue è nota anche come “EPBD” – Energy Performance of Buildings Directive – ed è il principale strumento legislativo con cui l’Unione europea ha normato le prestazioni energetiche degli edifici.
In Italia, la direttiva del 2010 è stata recepita con il decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche nella legge 3 agosto 2013, n. 90. Il provvedimento di recepimento ha definito le nuove regole sulla prestazione energetica degli edifici nuovi e di quelli oggetto di ristrutturazioni importanti, modificando il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
Secondo la definizione presente nella direttiva e ripresa dal decreto di recepimento (lettera l-octies, articolo 2, Dlgs 192/2005), l'edificio a energia quasi zero è un "edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del presente decreto (Dlgs 192/2005, ndr), che rispetta i requisiti definiti al decreto di cui all'articolo 4, comma 1 (Dm 26 giugno 2015, ndr). Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta in situ".
Le caratteristiche:
Le caratteristiche che un edificio deve avere per essere definito "edificio a energia quasi zero" sono state stabilite dal Dm 26 giugno 2015, dedicato alla “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”.
Secondo quanto previsto dal decreto, sono "edifici a energia quasi zero" tutti gli edifici, sia di nuova costruzione che esistenti, per cui sono contemporaneamente rispettati tutti i requisiti prestazionali previsti dal decreto stesso e gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili previsti dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
I requisiti prestazionali:
Secondo quanto stabilito dalla lettera b), comma 2, paragrafo 3.3, Allegato 1 al Dm 26 giugno 2015, gli edifici a energia quasi zero devono rispettare i requisiti prestazionali come definiti qui di seguito:
Parametri ed indici per gli edifici NZEB:
1) Il parametro H'T (coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente) deve risultare inferiore al valore massimo ammissibile riportato nella tabella che segue, in funzione della zona climatica e del rapporto Superfice/Volume:
Numero riga |
Rapporto di forma (S/V) |
Zona climatica |
||||
A e B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S/V ≥ 0,7 |
0,58 |
0,55 |
0,53 |
0,50 |
0,48 |
2 |
0,7 > S/V ≥ 0,4 |
0,63 |
0,60 |
0,58 |
0,55 |
0,53 |
3 |
0,4 > S/V |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
0,75 |
0,70 |
|
||||||
Numero riga |
Rapporto di forma (S/V) |
Zona climatica |
||||
A e B |
C |
D |
E |
F |
||
4 |
Ampliamenti e Ristrutturazioni importanti di secondo livello per tutte le tipologie edilizie |
0,73 |
0,70 |
0,68 |
0,65 |
0,62 |
Tabella 10 — Valore massimo ammissibile del coefficiente globale di scambio termico H'T (W/m2°K)
2) Il parametro Asol,est/Asup,utile (area solare equivalente estiva per unità di superficie utile) deve risultare inferiore al corrispondente valore limite riportato nella seguente tabella:
# |
Categoria edificio |
Tutte le zone climatiche |
1 |
Categoria E.1 fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3) |
≤ 0,030 |
2 |
Tutti gli altri edifici |
≤ 0,040 |
Tabella 11 — Valore massimo ammissibile del rapporto tra area solare equivalente estiva dei componenti finestrati e l'area della superficie utile Asol,est/Asup utile (-)
3) Gli indici EPH,nd, EPC,nd e EPgl,tot (rispettivamente: indice di prestazione termica utile per riscaldamento, indice di prestazione termica utile per il raffrescamento e indice di prestazione energetica globale dell’edificio) devono risultare inferiori ai valori dei corrispondenti indici limite calcolati per l'edificio di riferimento (EPH,nd,limite, EPC,nd,limite e EPgl,tot,limite).
L'edifico di riferimento è un "edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d'uso e situazione al contorno, e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati" (lettera l-novies, comma 1, articolo 2, Dlgs 192/2005).
I parametri energetici, le caratteristiche termiche e di generazione dell'edificio di riferimento sono dati dalle seguenti tabelle, contenute nell’Appendice A al Dm 26 giugno 2015.
Nota per la consultazione: le tabelle che seguono sono riportate così come presenti nel decreto. I valori di riferimento per gli edifici a energia quasi zero sono quelli descritti nella colonna contrassegnata con gli anni 2019/2020.
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