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Nuove disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica per l'attuazione del nuovo Conto Energia per il Fotovoltaico

Pubblicato: 3 maggio 2007 Categoria: Notizie tecnico normative

Il 13 aprile 2007, l'AEEG ha pubblicato le regole per attuare il sistema di incentivi al fotovoltaico relativi al decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 sul conto energia.

Il 13 aprile 2007, l’AEEG ha pubblicato, con delibera n. 90/07, le regole per attuare il sistema di incentivi al fotovoltaico relativi al decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 sul conto energia. L’obiettivo del nuovo sistema di incentivi in conto energia - un meccanismo che incentiva l'energia effettivamente prodotta - è di arrivare all’installazione di almeno 1200 MW di produzione fotovoltaica (attualmente il totale installato ammonta a soli 50 MW circa). Sono state definite le procedure per:

  • l’ammissione al regime di incentivazione previsto per la produzione da fotovoltaico: il responsabile dell'impianto dovrà inviare al GSE la richiesta corredata dalla necessaria documentazione. Il GSE realizzerà un portale informativo dove registrarsi, inserire i dati dell'impianto e stampare i modelli cartacei da compilare e inviare al GSE. Dopo avere verificato l'idoneità e la completezza della documentazione, il GSE comunicherà al responsabile dell'impianto l'ammissione o la mancata ammissione alla tariffa incentivante. La richiesta del premio (per gli impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell’energia) avrà una procedura analoga. La tariffa incentivante e il premio sono riconosciuti per 20 anni e il loro pagamento sarà effettuato periodicamente dal GSE.

    1. Nel caso di impianti fotovoltaici con potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore ai 20 kW che si avvalgono del servizio di scambio sul posto, il pagamento delle tariffe incentivanti e dell’eventuale premio viene effettuato bimestralmente dal soggetto attuatore, che eroga un corrispettivo pari al prodotto tra l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico e la tariffa incentivante riconosciuta eventualmente maggiorata dall’eventuale premio. Il pagamento viene effettuato nel mese successivo a quello in cui l’ammontare bimestrale cumulato di detto corrispettivo supera il valore di 250 euro;

    2. Nel caso di impianti fotovoltaici con potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore ai 20 kW che non si avvalgono del servizio di scambio sul posto, il pagamento delle tariffe incentivanti viene effettuato mensilmente dal soggetto attuatore, che eroga un corrispettivo pari al prodotto tra l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico e la tariffa incentivante riconosciuta. Il pagamento viene effettuato nel mese successivo a quello in cui l’ammontare cumulato di detto corrispettivo supera il valore di 250 euro;

    3. Nel caso di impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore a 20 kW, il pagamento delle tariffe incentivanti viene effettuato mensilmente dal soggetto attuatore, che eroga un corrispettivo pari al prodotto tra l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico e la tariffa incentivante riconosciuta. Il pagamento viene effettuato nel mese successivo a quello in cui l’ammontare cumulato di detto corrispettivo supera il valore di 500 euro.

  • l’entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici: il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) eseguirà le verifiche degli impianti fotovoltaici in esercizio che usufruiscono delle tariffe incentivanti, attraverso sopralluoghi a campione, effettuati anche da soggetti terzi abilitati, enti di ricerca e di certificazione. Affinché sia possibile il monitoraggio tecnologico degli impianti, i soggetti responsabili dovranno fornire al GSE le informazioni sui costi e sulla manutenzione dell'impianto.
Nell’allegato A della Delibera 90/07 vi sono anche i moduli per la richiesta delle tariffe incentivanti relativa agli impianti entrati in esercizio dopo l’entrata in vigore della Delibera dell’AEEG 11 aprile 2007 n. 90/07, e agli impianti entrati in esercizio tra la data di entrata in vigore della suddetta delibera ed il 1° ottobre 2005, i modelli per redigere la Scheda tecnica finale di impianto e quelli per richiedere il premio.

L’Autorità ha definito, inoltre, alcune procedure e le condizioni economiche necessarie allo sviluppo della generazione da fonti rinnovabili e ha previsto nuove regole per la connessione e la misura dell’energia elettrica prodotta. Tali provvedimenti sono contenuti:

  • nella delibera n. 88/07, che precisa i criteri per la misura dell’energia elettrica prodotta, elemento indispensabile per quantificare gli incentivi (sotto forma di certificati verdi o in conto energia);

  • nella delibera n. 89/07, che interviene in tema di connessione alle reti elettriche in bassa tensione e definisce un sistema di indennizzi automatici in caso di ritardi nella definizione del preventivo e nella realizzazione della connessione degli impianti e una riduzione del 50% dei corrispettivi di connessione per gli impianti da fonte rinnovabile;
Le tariffe riconosciute agli impianti in esercizio ai sensi del decreto 19 febbraio 2007 - variabili in funzione della classe di potenza degli impianti e del livello di integrazione architettonica – sono indicate nella tabella seguente:

Taglia di potenza dell'impianto
Non integrato (€/kWh)
Parzialmente integrato (€/kWh)
Integrato (€/kWh)
1 kW ≤ P ≤ 3 kW
0,40
0,44
0,49
3 kW < P ≤ 20 kW
0,38
0,42
0,46
P > 20 kW
0,36
0,40
0,44

I valori delle tariffe sopra menzionati sono riferiti agli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente fra la data di emanazione della delibera 90/07 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) prevista dal decreto 19 febbraio 2007 ed il 31 dicembre 2008. Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, le tariffe sono decurtate del 2% per ciascuno degli anni di calendario successivi al 2008 (con arrotondamento alla terza cifra decimale).

Le suddette tariffe sono incrementate del 5% (con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale) nei seguenti casi, non cumulabili fra di loro:

  • impianti maggiori di 3 kW di potenza non integrati architettonicamente, i cui soggetti responsabili impiegano l’energia elettrica prodotta in modo tale da conseguire il titolo di autoproduttori (ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D. Lgs. n. 79/99 e successive modifiche e integrazioni);

  • impianti i cui soggetti responsabili sono scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado o strutture sanitarie pubbliche;

  • impianti integrati (integrazione “totale” ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b3) del DM 19 febbraio 2007)in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto realizzati in superfici esterne degli involucri di:

    1. edifici,
    2. fabbricati,
    3. strutture edilizie di destinazione agricola;

  • impianti i cui soggetti sono Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti in base all’ultimo censimento ISTAT (incluse Municipalità e Circoscrizioni, sempre che abbiano una loro autonomia e siano sotto i 5000 abitanti).
Per gli impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto e che alimentano, anche parzialmente, utenze ubicate all’interno o asservite a unità immobiliari di edifici, è prevista l’applicazione di un premio aggiuntivo abbinato all’esecuzione di interventi che conseguono una riduzione del fabbisogno energetico degli edifici. Tale premio consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa (con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale), pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita e certificata.

In tutti i casi, compresa la reiterazione di interventi che conseguono ulteriori riduzioni del fabbisogno di energia, il premio non può superare la percentuale del 30% della tariffa riconosciuta alla data di entrata in esercizio degli impianti.

Il premio spetta altresì, nella misura del 30% qualora le predette unità immobiliari o edifici siano stati completati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e conseguano, sulla base di idonea certificazione, un valore limite di fabbisogno di energia annuo per metro quadrato di superficie utile dell’edificio o unità immobiliari, inferiore di almeno il 50 % rispetto ai valori riportati nell’allegato C, comma 1, tabella 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni.

Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2005 e l’entrata in vigore della delibera 90/07dell’AEEG, prevista dal decreto, le tariffe applicate sono quelle previste per l’anno 2007 dal decreto 19 febbraio 2007 (sempre che tali impianti siano stati realizzati nel rispetto delle condizioni dei decreti 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e non beneficino e non abbiano beneficiato delle tariffe dei predetti decreti).

Per gli anni successivi al 2010, le tariffe sono ridefinite con appositi decreti interministeriali, in mancanza dei quali si continueranno ad applicare le tariffe definite per gli impianti che entrano in esercizio nel 2010.