Premessa 1: normalmente quando esce una nuova disposizione legislativa, questa va ad abrogare (manifestamente cioè scrivendolo o tacitamente cioè sottointendendolo) le disposizioni legislative precedenti che erano in vigore precedentemente su quella materia tecnica. Per fare un esempio, nel caso degli alberghi, il DM 9/4/94 abroga le disposizioni tecniche precedenti, cioè quelle previste dal DM 8/3/85. Nonostante questo abbiamo preferito indicare ugualmente, in molti casi, anche la disposizione precedente in modo da avere un quadro più completo della situazione. Ci spieghiamo: sempre nel caso degli alberghi, la tipologia degli studentati non viene presa in considerazione dal decreto del 1994, ma solo da quello del 1985 ed è quindi a questo che ci si deve riferire in un caso del genere.
Premessa 2: spesso le terminologie delle disposizioni
legislative non coincidono con quelle delle normative più recenti, per cui
occorre fare a volte un lavoro di adattamento e interpretazione.
Premessa 3: i “luoghi di lavoro” sono una categoria
trasversale a tutte le altre. Per cui se un certo locale è anche un luogo di
lavoro, ad esso vanno applicate sia le disposizioni particolari del locale in
questione, sia quelle relative ai luoghi di lavoro.
Premessa 4: nei casi in cui le disposizioni legislative
prevedono solo l’obbligo generico dell’illuminazione di sicurezza, senza
indicare valori di illuminamento, autonomia e tempi di intervento e ricarica,
questi dati vanno presi dalla normativa tecnica in vigore, cioè dalle norme UNI
EN 1838 e CEI 64-8.
Abitazioni (condomini)
- Nelle abitazioni ad uso civile, il DM 246/87 (da applicare agli edifici
destinati a civile abitazione, con altezza antincendi uguale o superiore a 12
m), all’art. 5 dice che “Negli edifici di tipo «c», «d», «e», deve essere
installato un sistema di illuminazione di sicurezza, che deve garantire
un\'affidabile illuminazione e la segnalazione delle vie di esodo. Esso
deve avere alimentazione autonoma, centralizzata o localizzata che, per durata e
livello di illuminamento, consenta un ordinato sfollamento”. Gli edifici
di tipo «c», «d», «e», sono quelli che hanno altezza antincendi
superiore ai 32 m, per cui l’illuminazione di sicurezza è richiesta
solo in questo caso.
- La disposizione del DM 246/87 viene ripresa dalla guida CEI 64-50,
consigliando l’illuminazione di sicurezza anche per gli edifici di altezza
superiore a 24 m, e dando indicazioni sul livello di illuminamento necessario.
Art. 4.2.4 “Ai fini antincendio si raccomanda, per gli edifici di altezza
compresa tra 24 m e 32 m, mentre è obbligatoria per quelli di altezza superiore
a 32 m, la presenza di un sistema di illuminazione di sicurezza idoneo a
segnalare le vie di esodo. La durata ed il livello di illuminazione devono
garantire un ordinato sfollamento (D.M. 16.5.87 N° 246). A tal fine sono
consigliati:
- un livello non inferiore a 5 lx, in corrispondenza delle scale e delle porte;
- un livello non inferiore a 2 lx, in ogni altro ambiente.
- La misura viene effettuata su un piano orizzontale ad 1 m di altezza dal
piano di calpestio.
- L’altezza antincendio di un edificio si misura in questo modo: si va all’ultimo piano abitabile (non deve essere un locale tecnico tipo il vano ascensore), si prende l’apertura posta a livello più alto, quindi in genere una finestra; si misura dal punto più basso di questa finestra fino al livello più basso del piano terra: ciò che si ottiene è l’altezza antincendio
Alberghi e simili: motel, villaggi-albergo,
villaggi turistici, affittacamere, case per vacanze, agroturismo, ostelli,
residence, rifugi alpini
- L’illuminazione di sicurezza è prevista solo per le attività con capacità
ricettiva superiore a 25 posti letto, dall\'art. 9 del DM 9/4/94 il quale afferma
“Il sistema illuminazione deve disporre di impianto di sicurezza.
L\'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione
breve ( 0,5 sec) per gli impianti di ….. illuminazione. Il dispositivo
di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire
la ricarica completa entro 12 ore. L\'autonomia
dell\'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del
soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso
l\'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come
segue: illuminazione di sicurezza: 1 ora. L\'impianto di
illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione
non inferiore a 5 lux, ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di
uscita. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma, purché
assicurino il funzionamento per almeno 1 ora.\". Il DM 9/4/94 si applica ad
alberghi, motel, villaggi-albergo, villaggi turistici, affittacamere, case per
vacanze, alloggi agroturistici, ostelli, residence.
- Per tutti i rifugi alpini nuovi con capacità ricettiva superiore a 25 posti
letto, sono previste le stesse disposizioni appena viste dall’art. 9 del DM
9/4/94, mentre per i rifugi esistenti di categoria B è ammesso che “i
dispositivi di illuminazione di sicurezza, ….. siano alimentati, qualora non sia
disponibile l\'alimentazione elettrica di rete, da altra fonte alternativa
(gruppo elettrogeno, generatore eolico, fotovoltaico ecc)”. Inoltre, per i
rifugi esistenti di categoria C, D ed E, è ammesso che, qualora non vi sia alcun
tipo di alimentazione elettrica, l\'illuminazione di sicurezza sia del tipo con
lampade portatili ad alimentazione autonoma”.
- Negli alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti
letto, l’illuminazione di sicurezza è prevista dal DM 8/3/85 (attività n. 84 del
DM 16/2/82): “Il sistema di illuminazione di sicurezza deve garantire una
affidabile segnalazione delle vie di esodo, deve avere alimentazione autonoma,
centralizzata o localizzata, che, per durata e livello di illuminamento,
consenta un ordinato sfollamento. Sono consentiti anche sistemi di alimentazione
localizzati.”. Le attività comprese dal decreto sono: studentati, villaggi
albergo, affittacamere, villaggi turistici, alloggi agroturistici, case per
ferie, ostelli per la gioventù, mentre sono le attività escluse sono: comunità
religiose, caserme, case di reclusione, istituti di prevenzione e pena, case
albergo e residence quando non è prevista apposita licenza di pubblica
sicurezza, condomini composti da piccoli appartamenti senza servizi e impianti
comuni, case e appartamenti per vacanze, residenze turistico-alberghiere,
campeggi, villaggi turistici, alloggi agroturistici, case per ferie, ostelli per
la gioventù quando nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre 25
posti letto ciascuna.
- La valutazione dei 25 posti letto deve essere fatta per ogni compartimento
antincendio e nel numero di posti letto sono conteggiati soltanto quelli a
disposizione degli ospiti con esclusione del personale addetto.
- La guida CEI 64-55, all’art. 18, riprende i dettami del DM 9/4/94 affermando
inoltre che “sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma che
assicurino il funzionamento per almeno 1 h. L’impianto di illuminazione di
sicurezza deve interessare tutti i locali ad uso comune ai quali ha accesso il
pubblico (comprese le autorimesse con capienza superiore a 300 posti auto come
richiesto dal DM 1/2/86) ed i locali tecnologici che presentano un alto rischio
( Norma UNI EN 1838) nei quali abitualmente opera il personale nonché i percorsi
per raggiungere le uscite di sicurezza e la relativa segnaletica”. Nella stessa
guida, all’art. 8.5, per i residence, le strutture alberghiere realizzate con
bungalow e le costruzioni similari si “suggerisce il posizionamento di un
apparecchio di illuminazione di sicurezza autonomo ricaricabile in prossimità
della porta di ingresso all’appartamento che intervenga in caso di mancanza di
energia elettrica. Nel caso di appartamenti di maggiori dimensioni si suggerisce
il posizionamento di almeno una seconda lampada all’interno della cucina. Le
caratteristiche delle lampade autoalimentate devono essere le seguenti:
- Tipo d’intervento: automatico;
- Tempo d’intervento: non superiore a 0,5 s;
- Autonomia: 1 h;
- Tempo di ricarica: 12 h.
- Segnaletica di sicurezza: La guida CEI 64-55 afferma che la segnaletica di sicurezza deve rispondere a quanto previsto dalla Norma UNI EN 1838 (cioè dal Dlgs 493/96) sia come caratteristiche dimensionali sia come ubicazione della segnaletica e inoltre si raccomanda che la segnaletica di sicurezza sia permanentemente accesa al fine di renderla ben visibile. Il DM 9/4/94 fa ancora riferimento, all’art. 13, al DPR 524/82 che è ormai superato. Nel DM si precisa che “la posizione e la funzione degli spazi calmi (luogo sicuro) dovrà essere adeguatamente segnalata”.
Armerie
- Il DM n.145 del 4/3/87, detta le “Norme concernenti l\'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza”. Al comma 2 dell’art. 13, relativo alle caratteristiche che devono possedere le armerie, afferma che “l\'impianto di illuminazione artificiale deve essere permanentemente in funzione ed essere corredato di interruttore esterno e dispositivi di illuminazione di emergenza”.
Attività il cui esercizio è soggetto a visita e
controllo dei VVF ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi
- In base al punto 8 dell\'allegato A del DM 8/3/85, nelle attività soggette al
DM 16/2/82 (rilascio CPI), tra le misure più urgenti ed essenziali di
prevenzione incendi vi è la seguente:
- \"Il sistema di illuminazione di sicurezza deve garantire una affidabile
segnalazione delle vie di esodo, deve avere alimentazione autonoma,
centralizzata o localizzata, che, per durata e livello di illuminamento,
consenta un ordinato sfollamento. Per i locali di cui al punto 83 del
D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982), l\'illuminazione di
sicurezza deve essere conforme alla circolare del Ministero dell\'interno n. 16
del 15 febbraio 1951 e successivi aggiornamenti. Sono consentiti anche sistemi
di alimentazione localizzati.\". In base all’allegato B del decreto, però,
l’illuminazione di sicurezza è da considerare come misura più urgente ed
essenziale solo per alcune attività elencate nel DM 16/2/82, e precisamente:
- 51) Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive
- 52) Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole
cinematografiche
- 83) Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore
a 100 posti
- 84) Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti letto
- 85) Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per
oltre 100 persone presenti
- 86) Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto
- 87) Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all\'ingrosso o al dettaglio
con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi
- 89) Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti
- 90) Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere
biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di
interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio
decreto 7 novembre 1942, n. 1664
- Occorre specificare che per alcuni di questi ambienti, successivamente al
1985, sono entrate in vigore delle regole tecniche che hanno abrogato tutte le
norme in quel momento in vigore sulla materia.
- 51) Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive
- \"Il sistema di illuminazione di sicurezza deve garantire una affidabile
segnalazione delle vie di esodo, deve avere alimentazione autonoma,
centralizzata o localizzata, che, per durata e livello di illuminamento,
consenta un ordinato sfollamento. Per i locali di cui al punto 83 del
D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982), l\'illuminazione di
sicurezza deve essere conforme alla circolare del Ministero dell\'interno n. 16
del 15 febbraio 1951 e successivi aggiornamenti. Sono consentiti anche sistemi
di alimentazione localizzati.\". In base all’allegato B del decreto, però,
l’illuminazione di sicurezza è da considerare come misura più urgente ed
essenziale solo per alcune attività elencate nel DM 16/2/82, e precisamente:
- Per le nove attività sopraelencate vi è quindi l’obbligo di installare un sistema di illuminazione di sicurezza. Per tutte le altre 88 attività previste dal DM 16/2/82, pur non essendo ritenuta una misura urgente ed essenziale di prevenzione incendi ai fini del rilascio del nullaosta provvisorio, la si può comunque considerare come una misura altamente consigliata.
Ascensori e montacarichi
- Per gli ascensori e montacarichi rispondenti al DM 587/87 (UNI 81-1) e al
DPR 268/94 (UNI 81-2) deve essere disponibile un\'illuminazione di emergenza, che
intervenga automaticamente in caso di mancanza della sorgente d\'illuminazione
normale. L\'impianto, a ricarica automatica, deve essere in grado di alimentare
almeno una lampada della potenza di 1 W per 1 h. (art. 8.17.3)
- Per i nuovi ascensori e montacarichi, rispondenti al DPR 162/99
(Allegato I, art. 4.9), deve essere disponibile un\'illuminazione di emergenza
che funzioni per un tempo sufficiente per consentire il normale svolgimento
delle operazioni di soccorso (normalmente potrebbe essere una lampada della
potenza di 1 W per un tempo di 2 h).
- Il DM 236/89 (eliminazione barriere architettoniche), all’art. 4.1.12, prevede per gli ascensori montati in edifici di nuova edificazione residenziale (privati e di edilizia pubblica sovvenzionata), l\'installazione, all\'interno della cabina, di una luce di emergenza con un’autonomia di almeno 3 ore.
Autorimesse e autosilo
- Installare un impianto di illuminazione di sicurezza se l\'autorimessa ha una
capacità superiore ai 300 autoveicoli o se l’autorimessa è un autosilo
(indipendentemente dal numero dei veicoli). L\'illuminazione di sicurezza,
alimentata da una sorgente di energia indipendente, si deve inserire
automaticamente ed immediatamente al mancare dell\'illuminazione normale, e
deve garantire un livello di illuminamento almeno pari a 5 lx ad 1 m di
altezza dal pavimento per il tempo necessario alle operazioni di sfollamento
(DM 1/2/86, art. 5.2)
- Nel caso di autorimesse interrate senza rampa con accesso da montauto (con massimo 30 autoveicoli) occorre installare un impianto di illuminazione di emergenza con autonomia di almeno 30 minuti e livello di illuminamento 5 lx (Circolare MI P1563/4108 29/08/95).
Autosaloni e altri locali per esposizione
- Per gli autosaloni (e tutti i locali adibiti a esposizione) con superficie lorda, comprensiva di depositi e servizi, superiore ai 400 mq, indipendentemente dal numero di autoveicoli in esposizione (attività 87 del DM 16/2/82) “Il sistema di illuminazione di sicurezza deve garantire una affidabile segnalazione delle vie di esodo, deve avere alimentazione autonoma, centralizzata o localizzata, che, per durata e livello di illuminamento, consenta un ordinato sfollamento. Sono consentiti anche sistemi di alimentazione localizzati”. (punto 8, allegato A del DM 8/3/85).
Aziende e uffici di grandi dimensioni
- Per le aziende e gli uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti (attività 89 del DM 16/2/82) “Il sistema di illuminazione di sicurezza deve garantire una affidabile segnalazione delle vie di esodo, deve avere alimentazione autonoma, centralizzata o localizzata, che, per durata e livello di illuminamento, consenta un ordinato sfollamento. Sono consentiti anche sistemi di alimentazione localizzati”. (punto 8, allegato A del DM 8/3/85).
Cabine elettriche MT/BT
- L’illuminazione di sicurezza è prevista dall’art. 341 del DPR 547/55:
“Nei locali delle officine o cabine elettriche deve
essere predisposto un mezzo di illuminazione sussidiaria indipendente.
Detto mezzo e i dispositivi che lo azionano devono essere collocati in luoghi
prontamente reperibili in caso di bisogno e noti al personale”.
- La stessa disposizione viene ribadita anche dalla norma CEI 11-1, all’art.
6.1.5: “Se necessario, deve essere predisposta un’illuminazione di emergenza;
questa può essere realizzata con un impianto fisso o con apparecchi elettrici
portatili”, e dalla guida CEI 11-35 all’art. 5.2.10.2: “Deve essere prevista una
illuminazione d’emergenza (apparecchi fissi o portatili).Quando esiste una
batteria si raccomanda di realizzare l’illuminazione delle sale quadri per il
70% con lampade tubolari fluorescenti alimentate in c.a. e per il 30% con
lampade a incandescenza alimentate in corrente continua, in modo che al mancare
della tensione alternata rimangano accese queste ultime senza commutazione.
- Nota: storicamente, per adempiere all’art. 341 del DPR 547/55, si era provveduto a dotare le cabine di candela e fiammiferi. Ultimamente si sta provvedendo con apparecchi di illuminazione di emergenza ad alimentazione autonoma. Il problema che si viene a porre riguarda gli enti di distribuzione che devono gestire centinaia o migliaia di cabine MT/BT, e per i quali diventa molto difficile se non pressoché impossibile mantenere in efficienza e/o sostituire le batterie degli apparecchi di illuminazione. Una possibile soluzione potrebbe essere quella di integrare l’illuminazione di sicurezza fissa sul posto con lampade portatili sui mezzi che vengono utilizzati per gli interventi in cabina.
Cantieri
- I cantieri soggetti al Dlgs 494/96, “devono disporre, nella misura del
possibile, di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che
consentano un\'adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la
salute dei lavoratori”. (punto 3.1 allegato IV). I cantieri soggetti al Dlgs
494/96 sono quelli relativi a lavori edili o di genio civile elencati
all\'allegato I del decreto stesso.
- Cantieri edili (cantieri di costruzione e di demolizione):
nel commento all’art. 704.3 della norma CEI 64-8/7 “Si raccomanda di
prevedere illuminazione di sicurezza nelle zone particolarmente scure
dei cantieri, come per es. nelle parti interne di edifici molto alti o nelle
zone destinate a parcheggio sotterraneo, allo scopo di indicare le vie
di uscita nel caso venga a mancare l’illuminazione ordinaria”. La guida CEI
64-17, all’art. 9 precisa ulteriormente la disposizione affermando che
“…l’esigenza di illuminazione artificiale nasce solo per cantieri con cicli di
lavorazione continui, o comunque di durata abitualmente superiore a quella
diurna, o per attività in gallerie, locali interrati e altri ambienti
generalmente bui. In questi casi parallelamente alla esigenza di illuminazione
artificiale si pone anche l’esigenza di illuminazione di sicurezza; non si pone
invece alcuna esigenza d’illuminazione di sicurezza quando l’illuminazione
artificiale è utilizzata per brevi periodi e in aggiunta a quella solare per
rifiniture, oppure è di ausilio al presidio notturno del cantiere”.
- Cantieri navali: nei cantieri navali con più di 5 addetti
l’illuminazione di sicurezza è prevista dal DM 8/3/85 (attività n. 69 del DM
16/2/82).
- Cantieri sotterranei: L’art. 39 del DPR 320/56 afferma: “Quando in prossimità della zona dello scavo, siano stati accertati forti accumuli di acqua con possibilità di irruzioni violente nel sotterraneo, oppure detti accumuli siano da presumere in base ai preventivi rilievi geologici o alla vicinanza e ubicazione di corsi o bacini d\'acqua o di vecchi lavori sotterranei abbandonati oppure in base ad indizi manifestatisi durante la esecuzione dei lavori, devono adottarsi le seguenti misure: …..d) impiego di mezzi di illuminazione elettrica di sicurezza”. Lo stesso DPR 320/56 all’art. 67 dice che “I lavoratori che accedono al sotterraneo devono essere provvisti di idoneo mezzo di illuminazione portatile”. Ricordiamo che Il DPR 320/56 si applica ai lavori eseguiti in sotterraneo per costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi e opere simili, a qualsiasi scopo destinati (sono quindi escluse cave, miniere e torbiere). Inoltre, sempre sui cantieri per lavoro in sotterraneo, il DM 12/03/59, all’art. 2, dice “Il locale di pronto soccorso, di cui agli articoli 96, secondo comma e 97 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, concernente norme per la prevenzione degli infortuni e l\'igiene del lavoro in sotterraneo deve contenere almeno i seguenti presidi medico-chirurgici, apparecchiature e materiali sanitari: …. Una lampada ad accumulatore per illuminazione di emergenza”.
Cave e miniere
- Il DPR 128/59 richiama in vari articoli la necessità dell’uso di apparecchi
di illuminazione di sicurezza portatili:
- art. 291 “Ogni lampada di sicurezza deve essere munita di un numero di
contrassegno”;
- art. 292 “All\'uscita dei sotterranei le lampade di sicurezza devono essere
restituite al lampista il quale ne rileva e segnala gli eventuali guasti”;
- art. 479 “Nelle miniere sottoposte a controllo e classifica per grisù devono
essere fornite e adoperate per l\'illuminazione individuale lampade di sicurezza
elettriche portatili di tipo riconosciuto idoneo”;
- art. 482 “I locali destinati alla carica delle batterie di accumulatori delle lampade elettriche portatili devono essere permanentemente aerati”.
- art. 291 “Ogni lampada di sicurezza deve essere munita di un numero di
contrassegno”;
Centri commerciali, supermercati, grandi
magazzini, empori, negozi ed altri locali di vendita
- Nei locali adibiti a esposizione e/o vendita all\'ingrosso o al dettaglio
(come i centri commerciali) con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva
dei servizi e depositi (attività 87 del DM 16/2/82), “Il sistema di
illuminazione di sicurezza deve garantire una affidabile segnalazione delle vie
di esodo, deve avere alimentazione autonoma, centralizzata o localizzata, che,
per durata e livello di illuminamento, consenta un ordinato sfollamento. Sono
consentiti anche sistemi di alimentazione localizzati”. (punto 8, allegato A del
DM 8/3/85).
- Se il locale di vendita rientra fra quelli oggetto della circolare M.I.
75/67 (cioè “depositi e grandi magazzini di vendita di abiti, biancheria,
maglieria ed altri simili indumenti; grandi empori per la vendita di oggetti di
genere vario; supermercati”) occorre l’illuminazione di sicurezza. Infatti nella
suddetta circolare si enuncia che “Le uscite di sicurezza … devono risultare
chiaramente segnalate anche in caso di spegnimento occasionale dell\'impianto di
illuminazione dell\'emporio e devono essere mantenute sempre sgombre da materiali
o da altri impedimenti che possono ostacolarne l\'utilizzazione”.
- Per i centri commerciali, la guida CEI 64-51 fornisce le seguenti indicazioni: “L’impianto di illuminazione di sicurezza deve interessare tutti i locali ai quali ha accesso il pubblico … e quelli nei quali abitualmente opera il personale, nonché i percorsi necessari per raggiungere le uscite di sicurezza e gli indicatori per la loro individuazione” (art. 4.5), e poi ancora “L’impianto di sicurezza deve avere alimentazione indipendente (non è valida al riguardo una seconda alimentazione dalla rete pubblica) …. e si raccomanda che entri in funzione entro 0,5 s al mancare dell’alimentazione ordinaria. Essa deve disporre di sorgenti permanentemente disponibili e in grado di fornire alimentazione per almeno 1 h: se queste sorgenti sono costituite da accumulatori, essi devono potersi ricaricare automaticamente entro il periodo di chiusura previsto per il centro commerciale (per esempio 8 h) oppure essere sovradimensionati in modo da garantire l’autonomia prescritta entro tale tempo” (art 3.2).
Edifici ad uso prevalentemente residenziale
(condomini con locali destinati anche ad altri usi)
- La guida CEI 64-53 dedicata agli impianti ausiliari degli
edifici ad uso prevalentemente residenziale (cioè quelli che contengono
prevalentemente locali destinati ad abitazione e parti comuni e di servizio
degli edifici, nonché locali destinati ad altri usi, quali uffici, studi
professionali, negozi, etc.), consiglia l’installazione dell’illuminazione di
sicurezza in alcuni ambienti che elenchiamo qui sotto:
- Negozi: dall’art. 11.4, prevedere una luce di sicurezza nel locale vendita;
- Magazzini: dall’art. 12.4, prevedere l’installazione di punti luce di
sicurezza;
- Bar: dall’art. 13.4, “Nella zona circostante il banco di mescita ed
eventuali altri locali frequentati dal pubblico, è opportuno sia installato un
adeguato impianto di illuminazione di sicurezza tale da consentire un ordinato
deflusso dei presenti con autonomia non minore di 1 h. In genere sono utilizzate
singole lampade con propria sorgente autonoma”;
- Ristoranti: dall’art. 14.6, “Per gli ambienti aperti al pubblico, ….è
consigliato un impianto di illuminazione di sicurezza come indicato per i bar”;
- Banche: dall’art. 17, “per le agenzie bancarie è consigliabile l’installazione di un impianto di illuminazione di sicurezza con le caratteristiche indicate per i bar”.
Edifici pregevoli per arte o storia ed edifici
che contengono biblioteche, musei, archivi, gallerie, collezioni, esposizioni,
mostre e simili
- L’illuminazione di sicurezza viene prevista dal DM 569 del 20/5/92 dove,
all’art. 8 viene affermato che “gli ambienti, ove è consentito l\'accesso del
pubblico, devono essere dotati di un sistema di illuminazione di sicurezza, che
deve indicare i percorsi di deflusso delle persone e le uscite di sicurezza”. Il
decreto in oggetto viene applicato agli edifici pubblici e privati, di interesse
artistico e storico destinati a contenere, musei, gallerie, collezioni, oggetti
di interesse culturale o manifestazioni culturali, per i quali si applicano le
disposizioni contenute nella legge 1º giugno 1939, n. 1089.
- L’illuminazione di sicurezza viene prevista anche dal DPR 418 del 30/06/95
dove, all’art. 6 viene affermato che “nelle sale di lettura e negli ambienti,
nei quali è prevista la presenza del pubblico, deve essere installato un sistema
di illuminazione di sicurezza per garantire l\'illuminazione delle vie di esodo e
la segnalazione delle uscite di sicurezza per il tempo necessario a consentire
l\'evacuazione di tutte le persone che si trovano nel complesso”. Il decreto in
oggetto viene applicato agli edifici pubblici e privati che, nella loro
globalità, risultino formalmente sottoposti a tutela ai sensi della legge 1º
giugno 1939, n. 1089, destinati a contenere biblioteche ed archivi.
- Inoltre la norma CEI 64-15, all’art. 4.3 dice: “L’illuminazione di sicurezza
è prescritta per tutti gli ambienti ai quali può accedere il pubblico e in
quegli ambienti ove sono installati sistemi di video controllo a protezione
delle opere di valore storico e/o artistico. A questo proposito l’illuminamento
deve essere tale da permettere il rilevamento delle immagini. L’illuminazione di
sicurezza è prescritta anche per gli ambienti non accessibili al pubblico se, a
causa della conformazione o dell’utilizzo degli stessi, si possono determinare
pericoli alle persone e/o alle opere oggetto di tutela”. Ancora nella nota
all’art. 4.5: “Le sorgenti di energia per l’illuminazione di sicurezza, sia di
tipo centralizzato che di tipo autonomo, devono essere dimensionate in modo da
garantire almeno 1 h di autonomia dopo una ricarica pari al tempo di intervallo
di chiusura giornaliera del locale”. All’art. 4.2: “è preferibile che
l’alimentazione di sicurezza sia automatica: ad interruzione breve (
<= 0,5 s) per impianti di ….. illuminazione”. Poi ancora all’art.
4.6: “…l’illuminamento medio deve risultare, su un piano orizzontale ad
1 m di altezza dal piano calpestio, non inferiore a:
- 2 lx con un minimo di 1 lx in tutti gli ambienti nei quali abbia
accesso il pubblico;
- 5 lx con un minimo di 2,5 lx nelle zone di deflusso in generale,
(pedane, guide o corsie di passaggio, corridoi, scale);
- 5 lx in corrispondenza delle uscite e uscite di sicurezza.
- 2 lx con un minimo di 1 lx in tutti gli ambienti nei quali abbia
accesso il pubblico;
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