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Locali e tipologie di impianto dove è prevista l’illuminazione di sicurezza

Pubblicato: 5 febbraio 2012 Categoria: Guide e approfondimenti

Premessa 1: normalmente quando esce una nuova disposizione legislativa, questa va ad abrogare (manifestamente cioè scrivendolo o tacitamente cioè sottointendendolo) le disposizioni legislative precedenti che erano in vigore precedentemente su quella materia tecnica. Per fare un esempio, nel caso degli alberghi, il DM 9/4/94 abroga le disposizioni tecniche precedenti, cioè quelle previste dal DM 8/3/85. Nonostante questo abbiamo preferito indicare ugualmente, in molti casi, anche la disposizione precedente in modo da avere un quadro più completo della situazione. Ci spieghiamo: sempre nel caso degli alberghi, la tipologia degli studentati non viene presa in considerazione dal decreto del 1994, ma solo da quello del 1985 ed è quindi a questo che ci si deve riferire in un caso del genere.


Premessa 2: spesso le terminologie delle disposizioni legislative non coincidono con quelle delle normative più recenti, per cui occorre fare a volte un lavoro di adattamento e interpretazione.


Premessa 3: i “luoghi di lavoro” sono una categoria trasversale a tutte le altre. Per cui se un certo locale è anche un luogo di lavoro, ad esso vanno applicate sia le disposizioni particolari del locale in questione, sia quelle relative ai luoghi di lavoro.


Premessa 4: nei casi in cui le disposizioni legislative prevedono solo l’obbligo generico dell’illuminazione di sicurezza, senza indicare valori di illuminamento, autonomia e tempi di intervento e ricarica, questi dati vanno presi dalla normativa tecnica in vigore, cioè dalle norme UNI EN 1838 e CEI 64-8.


Abitazioni (condomini)

  • Nelle abitazioni ad uso civile, il DM 246/87 (da applicare agli edifici destinati a civile abitazione, con altezza antincendi uguale o superiore a 12 m), all’art. 5 dice che “Negli edifici di tipo «c», «d», «e», deve essere installato un sistema di illuminazione di sicurezza, che deve garantire un\'affidabile illuminazione e la segnalazione delle vie di esodo. Esso deve avere alimentazione autonoma, centralizzata o localizzata che, per durata e livello di illuminamento, consenta un ordinato sfollamento”. Gli edifici di tipo «c», «d», «e», sono quelli che hanno altezza antincendi superiore ai 32 m, per cui l’illuminazione di sicurezza è richiesta solo in questo caso.

  • La disposizione del DM 246/87 viene ripresa dalla guida CEI 64-50, consigliando l’illuminazione di sicurezza anche per gli edifici di altezza superiore a 24 m, e dando indicazioni sul livello di illuminamento necessario. Art. 4.2.4 “Ai fini antincendio si raccomanda, per gli edifici di altezza compresa tra 24 m e 32 m, mentre è obbligatoria per quelli di altezza superiore a 32 m, la presenza di un sistema di illuminazione di sicurezza idoneo a segnalare le vie di esodo. La durata ed il livello di illuminazione devono garantire un ordinato sfollamento (D.M. 16.5.87 N° 246). A tal fine sono consigliati:

    1. un livello non inferiore a 5 lx, in corrispondenza delle scale e delle porte;
    2. un livello non inferiore a 2 lx, in ogni altro ambiente.

  • La misura viene effettuata su un piano orizzontale ad 1 m di altezza dal piano di calpestio.

  • L’altezza antincendio di un edificio si misura in questo modo: si va all’ultimo piano abitabile (non deve essere un locale tecnico tipo il vano ascensore), si prende l’apertura posta a livello più alto, quindi in genere una finestra; si misura dal punto più basso di questa finestra fino al livello più basso del piano terra: ciò che si ottiene è l’altezza antincendio


Alberghi e simili: motel, villaggi-albergo, villaggi turistici, affittacamere, case per vacanze, agroturismo, ostelli, residence, rifugi alpini

  • L’illuminazione di sicurezza è prevista solo per le attività con capacità ricettiva superiore a 25 posti letto, dall\'art. 9 del DM 9/4/94 il quale afferma “Il sistema illuminazione deve disporre di impianto di sicurezza. L\'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve ( 0,5 sec) per gli impianti di ….. illuminazione. Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore. L\'autonomia dell\'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l\'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue: illuminazione di sicurezza: 1 ora. L\'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux, ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma, purché assicurino il funzionamento per almeno 1 ora.\". Il DM 9/4/94 si applica ad alberghi, motel, villaggi-albergo, villaggi turistici, affittacamere, case per vacanze, alloggi agroturistici, ostelli, residence.

  • Per tutti i rifugi alpini nuovi con capacità ricettiva superiore a 25 posti letto, sono previste le stesse disposizioni appena viste dall’art. 9 del DM 9/4/94, mentre per i rifugi esistenti di categoria B è ammesso che “i dispositivi di illuminazione di sicurezza, ….. siano alimentati, qualora non sia disponibile l\'alimentazione elettrica di rete, da altra fonte alternativa (gruppo elettrogeno, generatore eolico, fotovoltaico ecc)”. Inoltre, per i rifugi esistenti di categoria C, D ed E, è ammesso che, qualora non vi sia alcun tipo di alimentazione elettrica, l\'illuminazione di sicurezza sia del tipo con lampade portatili ad alimentazione autonoma”.

  • Negli alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti letto, l’illuminazione di sicurezza è prevista dal DM 8/3/85 (attività n. 84 del DM 16/2/82): “Il sistema di illuminazione di sicurezza deve garantire una affidabile segnalazione delle vie di esodo, deve avere alimentazione autonoma, centralizzata o localizzata, che, per durata e livello di illuminamento, consenta un ordinato sfollamento. Sono consentiti anche sistemi di alimentazione localizzati.”. Le attività comprese dal decreto sono: studentati, villaggi albergo, affittacamere, villaggi turistici, alloggi agroturistici, case per ferie, ostelli per la gioventù, mentre sono le attività escluse sono: comunità religiose, caserme, case di reclusione, istituti di prevenzione e pena, case albergo e residence quando non è prevista apposita licenza di pubblica sicurezza, condomini composti da piccoli appartamenti senza servizi e impianti comuni, case e appartamenti per vacanze, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agroturistici, case per ferie, ostelli per la gioventù quando nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre 25 posti letto ciascuna.

  • La valutazione dei 25 posti letto deve essere fatta per ogni compartimento antincendio e nel numero di posti letto sono conteggiati soltanto quelli a disposizione degli ospiti con esclusione del personale addetto.

  • La guida CEI 64-55, all’art. 18, riprende i dettami del DM 9/4/94 affermando inoltre che “sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma che assicurino il funzionamento per almeno 1 h. L’impianto di illuminazione di sicurezza deve interessare tutti i locali ad uso comune ai quali ha accesso il pubblico (comprese le autorimesse con capienza superiore a 300 posti auto come richiesto dal DM 1/2/86) ed i locali tecnologici che presentano un alto rischio ( Norma UNI EN 1838) nei quali abitualmente opera il personale nonché i percorsi per raggiungere le uscite di sicurezza e la relativa segnaletica”. Nella stessa guida, all’art. 8.5, per i residence, le strutture alberghiere realizzate con bungalow e le costruzioni similari si “suggerisce il posizionamento di un apparecchio di illuminazione di sicurezza autonomo ricaricabile in prossimità della porta di ingresso all’appartamento che intervenga in caso di mancanza di energia elettrica. Nel caso di appartamenti di maggiori dimensioni si suggerisce il posizionamento di almeno una seconda lampada all’interno della cucina. Le caratteristiche delle lampade autoalimentate devono essere le seguenti:

    1. Tipo d’intervento: automatico;
    2. Tempo d’intervento: non superiore a 0,5 s;
    3. Autonomia: 1 h;
    4. Tempo di ricarica: 12 h.
    È consigliato il posizionamento di lampade autoalimentate per illuminazione e segnalazione di sicurezza, anche lungo le vie d’esodo.”

  • Segnaletica di sicurezza: La guida CEI 64-55 afferma che la segnaletica di sicurezza deve rispondere a quanto previsto dalla Norma UNI EN 1838 (cioè dal Dlgs 493/96) sia come caratteristiche dimensionali sia come ubicazione della segnaletica e inoltre si raccomanda che la segnaletica di sicurezza sia permanentemente accesa al fine di renderla ben visibile. Il DM 9/4/94 fa ancora riferimento, all’art. 13, al DPR 524/82 che è ormai superato. Nel DM si precisa che “la posizione e la funzione degli spazi calmi (luogo sicuro) dovrà essere adeguatamente segnalata”.


Armerie

  • Il DM n.145 del 4/3/87, detta le “Norme concernenti l\'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza”. Al comma 2 dell’art. 13, relativo alle caratteristiche che devono possedere le armerie, afferma che “l\'impianto di illuminazione artificiale deve essere permanentemente in funzione ed essere corredato di interruttore esterno e dispositivi di illuminazione di emergenza”.


Attività il cui esercizio è soggetto a visita e controllo dei VVF ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi

  • In base al punto 8 dell\'allegato A del DM 8/3/85, nelle attività soggette al DM 16/2/82 (rilascio CPI), tra le misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi vi è la seguente:

    1. \"Il sistema di illuminazione di sicurezza deve garantire una affidabile segnalazione delle vie di esodo, deve avere alimentazione autonoma, centralizzata o localizzata, che, per durata e livello di illuminamento, consenta un ordinato sfollamento. Per i locali di cui al punto 83 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982), l\'illuminazione di sicurezza deve essere conforme alla circolare del Ministero dell\'interno n. 16 del 15 febbraio 1951 e successivi aggiornamenti. Sono consentiti anche sistemi di alimentazione localizzati.\". In base all’allegato B del decreto, però, l’illuminazione di sicurezza è da considerare come misura più urgente ed essenziale solo per alcune attività elencate nel DM 16/2/82, e precisamente:

      • 51) Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive
      • 52) Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche
      • 83) Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti
      • 84) Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti letto
      • 85) Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti
      • 86) Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto
      • 87) Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all\'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi
      • 89) Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti
      • 90) Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1664
      • Occorre specificare che per alcuni di questi ambienti, successivamente al 1985, sono entrate in vigore delle regole tecniche che hanno abrogato tutte le norme in quel momento in vigore sulla materia.

  • Per le nove attività sopraelencate vi è quindi l’obbligo di installare un sistema di illuminazione di sicurezza. Per tutte le altre 88 attività previste dal DM 16/2/82, pur non essendo ritenuta una misura urgente ed essenziale di prevenzione incendi ai fini del rilascio del nullaosta provvisorio, la si può comunque considerare come una misura altamente consigliata.


Ascensori e montacarichi

  • Per gli ascensori e montacarichi rispondenti al DM 587/87 (UNI 81-1) e al DPR 268/94 (UNI 81-2) deve essere disponibile un\'illuminazione di emergenza, che intervenga automaticamente in caso di mancanza della sorgente d\'illuminazione normale. L\'impianto, a ricarica automatica, deve essere in grado di alimentare almeno una lampada della potenza di 1 W per 1 h. (art. 8.17.3)

  • Per i nuovi ascensori e montacarichi, rispondenti al DPR 162/99 (Allegato I, art. 4.9), deve essere disponibile un\'illuminazione di emergenza che funzioni per un tempo sufficiente per consentire il normale svolgimento delle operazioni di soccorso (normalmente potrebbe essere una lampada della potenza di 1 W per un tempo di 2 h).

  • Il DM 236/89 (eliminazione barriere architettoniche), all’art. 4.1.12, prevede per gli ascensori montati in edifici di nuova edificazione residenziale (privati e di edilizia pubblica sovvenzionata), l\'installazione, all\'interno della cabina, di una luce di emergenza con un’autonomia di almeno 3 ore.


Autorimesse e autosilo

  • Installare un impianto di illuminazione di sicurezza se l\'autorimessa ha una capacità superiore ai 300 autoveicoli o se l’autorimessa è un autosilo (indipendentemente dal numero dei veicoli). L\'illuminazione di sicurezza, alimentata da una sorgente di energia indipendente, si deve inserire automaticamente ed immediatamente al mancare dell\'illuminazione normale, e deve garantire un livello di illuminamento almeno pari a 5 lx ad 1 m di altezza dal pavimento per il tempo necessario alle operazioni di sfollamento (DM 1/2/86, art. 5.2)

  • Nel caso di autorimesse interrate senza rampa con accesso da montauto (con massimo 30 autoveicoli) occorre installare un impianto di illuminazione di emergenza con autonomia di almeno 30 minuti e livello di illuminamento 5 lx (Circolare MI P1563/4108 29/08/95).


Autosaloni e altri locali per esposizione

  • Per gli autosaloni (e tutti i locali adibiti a esposizione) con superficie lorda, comprensiva di depositi e servizi, superiore ai 400 mq, indipendentemente dal numero di autoveicoli in esposizione (attività 87 del DM 16/2/82) “Il sistema di illuminazione di sicurezza deve garantire una affidabile segnalazione delle vie di esodo, deve avere alimentazione autonoma, centralizzata o localizzata, che, per durata e livello di illuminamento, consenta un ordinato sfollamento. Sono consentiti anche sistemi di alimentazione localizzati”. (punto 8, allegato A del DM 8/3/85).


Aziende e uffici di grandi dimensioni

  • Per le aziende e gli uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti (attività 89 del DM 16/2/82) “Il sistema di illuminazione di sicurezza deve garantire una affidabile segnalazione delle vie di esodo, deve avere alimentazione autonoma, centralizzata o localizzata, che, per durata e livello di illuminamento, consenta un ordinato sfollamento. Sono consentiti anche sistemi di alimentazione localizzati”. (punto 8, allegato A del DM 8/3/85).


Cabine elettriche MT/BT

  • L’illuminazione di sicurezza è prevista dall’art. 341 del DPR 547/55: “Nei locali delle officine o cabine elettriche deve essere predisposto un mezzo di illuminazione sussidiaria indipendente. Detto mezzo e i dispositivi che lo azionano devono essere collocati in luoghi prontamente reperibili in caso di bisogno e noti al personale”.

  • La stessa disposizione viene ribadita anche dalla norma CEI 11-1, all’art. 6.1.5: “Se necessario, deve essere predisposta un’illuminazione di emergenza; questa può essere realizzata con un impianto fisso o con apparecchi elettrici portatili”, e dalla guida CEI 11-35 all’art. 5.2.10.2: “Deve essere prevista una illuminazione d’emergenza (apparecchi fissi o portatili).Quando esiste una batteria si raccomanda di realizzare l’illuminazione delle sale quadri per il 70% con lampade tubolari fluorescenti alimentate in c.a. e per il 30% con lampade a incandescenza alimentate in corrente continua, in modo che al mancare della tensione alternata rimangano accese queste ultime senza commutazione.

  • Nota: storicamente, per adempiere all’art. 341 del DPR 547/55, si era provveduto a dotare le cabine di candela e fiammiferi. Ultimamente si sta provvedendo con apparecchi di illuminazione di emergenza ad alimentazione autonoma. Il problema che si viene a porre riguarda gli enti di distribuzione che devono gestire centinaia o migliaia di cabine MT/BT, e per i quali diventa molto difficile se non pressoché impossibile mantenere in efficienza e/o sostituire le batterie degli apparecchi di illuminazione. Una possibile soluzione potrebbe essere quella di integrare l’illuminazione di sicurezza fissa sul posto con lampade portatili sui mezzi che vengono utilizzati per gli interventi in cabina.


Cantieri

  • I cantieri soggetti al Dlgs 494/96, “devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano un\'adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori”. (punto 3.1 allegato IV). I cantieri soggetti al Dlgs 494/96 sono quelli relativi a lavori edili o di genio civile elencati all\'allegato I del decreto stesso.

  • Cantieri edili (cantieri di costruzione e di demolizione): nel commento all’art. 704.3 della norma CEI 64-8/7 “Si raccomanda di prevedere illuminazione di sicurezza nelle zone particolarmente scure dei cantieri, come per es. nelle parti interne di edifici molto alti o nelle zone destinate a parcheggio sotterraneo, allo scopo di indicare le vie di uscita nel caso venga a mancare l’illuminazione ordinaria”. La guida CEI 64-17, all’art. 9 precisa ulteriormente la disposizione affermando che “…l’esigenza di illuminazione artificiale nasce solo per cantieri con cicli di lavorazione continui, o comunque di durata abitualmente superiore a quella diurna, o per attività in gallerie, locali interrati e altri ambienti generalmente bui. In questi casi parallelamente alla esigenza di illuminazione artificiale si pone anche l’esigenza di illuminazione di sicurezza; non si pone invece alcuna esigenza d’illuminazione di sicurezza quando l’illuminazione artificiale è utilizzata per brevi periodi e in aggiunta a quella solare per rifiniture, oppure è di ausilio al presidio notturno del cantiere”.

  • Cantieri navali: nei cantieri navali con più di 5 addetti l’illuminazione di sicurezza è prevista dal DM 8/3/85 (attività n. 69 del DM 16/2/82).

  • Cantieri sotterranei: L’art. 39 del DPR 320/56 afferma: “Quando in prossimità della zona dello scavo, siano stati accertati forti accumuli di acqua con possibilità di irruzioni violente nel sotterraneo, oppure detti accumuli siano da presumere in base ai preventivi rilievi geologici o alla vicinanza e ubicazione di corsi o bacini d\'acqua o di vecchi lavori sotterranei abbandonati oppure in base ad indizi manifestatisi durante la esecuzione dei lavori, devono adottarsi le seguenti misure: …..d) impiego di mezzi di illuminazione elettrica di sicurezza”. Lo stesso DPR 320/56 all’art. 67 dice che “I lavoratori che accedono al sotterraneo devono essere provvisti di idoneo mezzo di illuminazione portatile”. Ricordiamo che Il DPR 320/56 si applica ai lavori eseguiti in sotterraneo per costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi e opere simili, a qualsiasi scopo destinati (sono quindi escluse cave, miniere e torbiere). Inoltre, sempre sui cantieri per lavoro in sotterraneo, il DM 12/03/59, all’art. 2, dice “Il locale di pronto soccorso, di cui agli articoli 96, secondo comma e 97 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, concernente norme per la prevenzione degli infortuni e l\'igiene del lavoro in sotterraneo deve contenere almeno i seguenti presidi medico-chirurgici, apparecchiature e materiali sanitari: …. Una lampada ad accumulatore per illuminazione di emergenza”.


Cave e miniere

  • Il DPR 128/59 richiama in vari articoli la necessità dell’uso di apparecchi di illuminazione di sicurezza portatili:

    1. art. 291 “Ogni lampada di sicurezza deve essere munita di un numero di contrassegno”;
    2. art. 292 “All\'uscita dei sotterranei le lampade di sicurezza devono essere restituite al lampista il quale ne rileva e segnala gli eventuali guasti”;
    3. art. 479 “Nelle miniere sottoposte a controllo e classifica per grisù devono essere fornite e adoperate per l\'illuminazione individuale lampade di sicurezza elettriche portatili di tipo riconosciuto idoneo”;
    4. art. 482 “I locali destinati alla carica delle batterie di accumulatori delle lampade elettriche portatili devono essere permanentemente aerati”.


Centri commerciali, supermercati, grandi magazzini, empori, negozi ed altri locali di vendita

  • Nei locali adibiti a esposizione e/o vendita all\'ingrosso o al dettaglio (come i centri commerciali) con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi (attività 87 del DM 16/2/82), “Il sistema di illuminazione di sicurezza deve garantire una affidabile segnalazione delle vie di esodo, deve avere alimentazione autonoma, centralizzata o localizzata, che, per durata e livello di illuminamento, consenta un ordinato sfollamento. Sono consentiti anche sistemi di alimentazione localizzati”. (punto 8, allegato A del DM 8/3/85).

  • Se il locale di vendita rientra fra quelli oggetto della circolare M.I. 75/67 (cioè “depositi e grandi magazzini di vendita di abiti, biancheria, maglieria ed altri simili indumenti; grandi empori per la vendita di oggetti di genere vario; supermercati”) occorre l’illuminazione di sicurezza. Infatti nella suddetta circolare si enuncia che “Le uscite di sicurezza … devono risultare chiaramente segnalate anche in caso di spegnimento occasionale dell\'impianto di illuminazione dell\'emporio e devono essere mantenute sempre sgombre da materiali o da altri impedimenti che possono ostacolarne l\'utilizzazione”.

  • Per i centri commerciali, la guida CEI 64-51 fornisce le seguenti indicazioni: “L’impianto di illuminazione di sicurezza deve interessare tutti i locali ai quali ha accesso il pubblico … e quelli nei quali abitualmente opera il personale, nonché i percorsi necessari per raggiungere le uscite di sicurezza e gli indicatori per la loro individuazione” (art. 4.5), e poi ancora “L’impianto di sicurezza deve avere alimentazione indipendente (non è valida al riguardo una seconda alimentazione dalla rete pubblica) …. e si raccomanda che entri in funzione entro 0,5 s al mancare dell’alimentazione ordinaria. Essa deve disporre di sorgenti permanentemente disponibili e in grado di fornire alimentazione per almeno 1 h: se queste sorgenti sono costituite da accumulatori, essi devono potersi ricaricare automaticamente entro il periodo di chiusura previsto per il centro commerciale (per esempio 8 h) oppure essere sovradimensionati in modo da garantire l’autonomia prescritta entro tale tempo” (art 3.2).


Edifici ad uso prevalentemente residenziale (condomini con locali destinati anche ad altri usi)

  • La guida CEI 64-53 dedicata agli impianti ausiliari degli edifici ad uso prevalentemente residenziale (cioè quelli che contengono prevalentemente locali destinati ad abitazione e parti comuni e di servizio degli edifici, nonché locali destinati ad altri usi, quali uffici, studi professionali, negozi, etc.), consiglia l’installazione dell’illuminazione di sicurezza in alcuni ambienti che elenchiamo qui sotto:

  • Negozi: dall’art. 11.4, prevedere una luce di sicurezza nel locale vendita;
  • Magazzini: dall’art. 12.4, prevedere l’installazione di punti luce di sicurezza;
  • Bar: dall’art. 13.4, “Nella zona circostante il banco di mescita ed eventuali altri locali frequentati dal pubblico, è opportuno sia installato un adeguato impianto di illuminazione di sicurezza tale da consentire un ordinato deflusso dei presenti con autonomia non minore di 1 h. In genere sono utilizzate singole lampade con propria sorgente autonoma”;
  • Ristoranti: dall’art. 14.6, “Per gli ambienti aperti al pubblico, ….è consigliato un impianto di illuminazione di sicurezza come indicato per i bar”;
  • Banche: dall’art. 17, “per le agenzie bancarie è consigliabile l’installazione di un impianto di illuminazione di sicurezza con le caratteristiche indicate per i bar”.


Edifici pregevoli per arte o storia ed edifici che contengono biblioteche, musei, archivi, gallerie, collezioni, esposizioni, mostre e simili

  • L’illuminazione di sicurezza viene prevista dal DM 569 del 20/5/92 dove, all’art. 8 viene affermato che “gli ambienti, ove è consentito l\'accesso del pubblico, devono essere dotati di un sistema di illuminazione di sicurezza, che deve indicare i percorsi di deflusso delle persone e le uscite di sicurezza”. Il decreto in oggetto viene applicato agli edifici pubblici e privati, di interesse artistico e storico destinati a contenere, musei, gallerie, collezioni, oggetti di interesse culturale o manifestazioni culturali, per i quali si applicano le disposizioni contenute nella legge 1º giugno 1939, n. 1089.

  • L’illuminazione di sicurezza viene prevista anche dal DPR 418 del 30/06/95 dove, all’art. 6 viene affermato che “nelle sale di lettura e negli ambienti, nei quali è prevista la presenza del pubblico, deve essere installato un sistema di illuminazione di sicurezza per garantire l\'illuminazione delle vie di esodo e la segnalazione delle uscite di sicurezza per il tempo necessario a consentire l\'evacuazione di tutte le persone che si trovano nel complesso”. Il decreto in oggetto viene applicato agli edifici pubblici e privati che, nella loro globalità, risultino formalmente sottoposti a tutela ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, destinati a contenere biblioteche ed archivi.

  • Inoltre la norma CEI 64-15, all’art. 4.3 dice: “L’illuminazione di sicurezza è prescritta per tutti gli ambienti ai quali può accedere il pubblico e in quegli ambienti ove sono installati sistemi di video controllo a protezione delle opere di valore storico e/o artistico. A questo proposito l’illuminamento deve essere tale da permettere il rilevamento delle immagini. L’illuminazione di sicurezza è prescritta anche per gli ambienti non accessibili al pubblico se, a causa della conformazione o dell’utilizzo degli stessi, si possono determinare pericoli alle persone e/o alle opere oggetto di tutela”. Ancora nella nota all’art. 4.5: “Le sorgenti di energia per l’illuminazione di sicurezza, sia di tipo centralizzato che di tipo autonomo, devono essere dimensionate in modo da garantire almeno 1 h di autonomia dopo una ricarica pari al tempo di intervallo di chiusura giornaliera del locale”. All’art. 4.2: “è preferibile che l’alimentazione di sicurezza sia automatica: ad interruzione breve ( <= 0,5 s) per impianti di ….. illuminazione”. Poi ancora all’art. 4.6: “…l’illuminamento medio deve risultare, su un piano orizzontale ad 1 m di altezza dal piano calpestio, non inferiore a:


    1. 2 lx con un minimo di 1 lx in tutti gli ambienti nei quali abbia accesso il pubblico;
    2. 5 lx con un minimo di 2,5 lx nelle zone di deflusso in generale, (pedane, guide o corsie di passaggio, corridoi, scale);
    3. 5 lx in corrispondenza delle uscite e uscite di sicurezza.
    La norma CEI 64-15 si applica agli edifici pubblici o privati, monumentali o meno, pregevoli per rilevanza storica o artistica sia dal punto di vista della struttura che del contenuto o di entrambe, destinati ad abitazione (es. castelli, ville, etc), al culto (es. cattedrali, chiese, cappelle private, etc), a bene demaniale (es. palazzi adibiti ad uffici pubblici, etc), oppure adibiti a musei, gallerie, mostre o esposizioni di oggetti d’arte o collezioni, biblioteche, archivi storici, teatri e simili.

Allegati scaricabili
Guida all\'illuminazione di sicurezza

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