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Lo stato dell’arte della revisione Direttiva RoHS

Pubblicato: 15 aprile 2010 Categoria: Notizie tecnico normative

Il 3 dicembre 2008, la Commissione Europea ha adottato una proposta di modifica della Direttiva 2002/95/CE sulla Restrizione all’uso di Sostanze Pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS)

L’articolo 6 della Direttiva 2002/95/CE conferiva tale facoltà alla Commissione, in considerazione dell’eventuale necessità di ampliare l’ambito di applicazione, nonché di adeguare l’elenco delle sostanze pericolose soggette a restrizioni.

 

Il testo adottato dalla Commissione ha introdotto non poche novità nella Direttiva; il legislatore stesso nella relazione introduttiva alla proposta si richiama al principio ispiratore della better regulation, in base al quale la revisione sarebbe stata elaborata in un contesto più semplice, comprensibile, efficace ed applicabile.

 

La Commissione ha, inoltre, adottato la proposta di emendamento anche a favore di una maggiore complementarità e coerenza della Direttiva con altre discipline europee di pertinenza: in primo luogo il Regolamento CE 1907/2006 sulla Registrazione, Valutazione ed Autorizzazione delle Sostanze Chimiche (Regolamento REACH) nei confronti del quale si presentavano oggettive sovrapposizioni e duplicazioni; in secondo luogo altri provvedimenti legislativi come la Direttiva 2005/32/CE sui prodotti che consumano energia (EUP), e la Direttiva 2002/96/CE sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE).

 

 

Le principali modifiche alla Direttiva introdotte dalla Commissione sono: • art. 2 (ambito di applicazione): sono stati introdotti due allegati (I e II) che definiscono l’ambito di applicazione della Direttiva; il primo elenca le 10 categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche ed il secondo costituisce una lista vincolante di prodotti che appartengono a ciascuna categoria dell’allegato I; rispetto alla versione del 2002 si sono aggiunte le categorie 8 e 9 all’ambito di applicazione, vale a dire i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e di controllo; la loro introduzione, tuttavia, sarà graduale

 

• art. 3 (definizioni): l’articolo è stato totalmente riscritto alla luce della normativa europea sulla “commercializzazione dei prodotti”; ad es. si sono introdotte le definizioni di fabbricante, importatore, distributore, immissione sul mercato, marcatura CE, valutazione di conformità, materiale omogeneo, dispositivo medico

 

• art. 4 (divieto di uso di determinate sostanze): per le sostanze già contemplate dalla versione del 2002, si sono introdotti dei valori di concentrazioni massime tollerate per peso di materiale omogeneo (pari a 0,1 % per ciascuna sostanza), e viene concesso l’utilizzo di pezzi di ricambio non RoHS conformi per le apparecchiature che al momento dell’immissione sul mercato abbiano una deroga; viene inserito un allegato con le deroghe per i dispositivi medici e per gli strumenti di monitoraggio e controllo; non vengono proposte restrizioni per nuove sostanze, ma si dice che verranno introdotti ulteriori divieti (in particolare per 4 sostanze elencate nell’allegato III: esa-bromociclododecano HBCDD, di(2-etilesil) ftalato DEHP, benzil-butiftalato BBP, dibutiftalato DBP) sulla base della metodologia del Regolamento REACH, le cui modalità saranno stabilite via “comitology”

 

• art. 5 (meccanismo di deroga): viene fissato un periodo massimo di 4 anni per le deroghe

 

• art. 7 (obblighi dei fabbricanti): i fabbricanti devono garantire la RoHS - conformità dei prodotti immessi sul mercato, redigendo una dichiarazione CE di conformità e apponendo la marcatura CE, dopo aver predisposto la documentazione tecnica ed aver svolto la procedura di controllo interno della produzione; i fabbricanti inoltre devono garantire che la produzione in serie del prodotto mantenga la sua conformità, che, qualora i consumatori presentino dei reclami, questi vengono esaminati, anche, se necessario, effettuando delle prove a campione delle AEE commercializzate; il prodotto ed il suo fabbricante devono essere identificabili; infine i fabbricanti hanno l’obbligo di fornire tutte le informazioni e la documentazione richieste dall’autorità nazionale competente; il fabbricante può nominare un rappresentante autorizzato che agisca in suo per suo conto (art. 8)

 

• art. 9 (obblighi degli importatori): gli importatori immettono sul mercato comunitario solo prodotti RoHS - conformi, verificando che il fabbricante abbia adempiuto ai propri obblighi; qualora l’importatore non ritenga conforme il prodotto, può non immetterlo sul mercato finché non sia stato reso conforme; gli importatori devono essere identificabili sul prodotto o sull’imballaggio dal consumatore; inoltre, qualora ricevano reclami dai consumatori, gli importatori devono effettuare prove a campione sulla AEE mantenendo un registro dei reclami ricevuti; se ritengono il prodotto non conforme, hanno l’obbligo di informare l’autorità nazionale competente, prendendo i provvedimenti necessari per rendere la AEE RoHS - conforme o per ritirarla dal mercato; infine gli importatori hanno l’obbligo di fornire tutte le informazioni e la documentazione richieste dall’autorità nazionale competente

 

• art. 10 (obblighi per i distributori): i distributori devono verificare che la AEE da mettere a disposizione sul mercato arrechi il marchio CE e la documentazione prescritta, in una lingua comprensibile dai consumatori e che i fabbricanti ed i produttori abbiano adempiuto ai propri obblighi; i distributore che ritenga una AEE non RoHS - conforme, ha l’obbligo di ritirala dal mercato o di provvedere che vengano prese misure per la conformità, informando le autorità competenti; infine i distributori forniscono tutte le informazioni e la documentazione richieste dall’autorità nazionale competente

 

• artt. 13, 14, 15, 16 (dichiarazione di conformità e marcatura CE): in allegato VII vengono mostrati gli elementi che deve contenere la dichiarazione di conformità che deve redigere il fabbricante; il marchio CE deve essere apposto in modo visibile ed indelebile sul prodotto o sull’imballaggio; lo Stato Membro presume che le AEE che arrechino marchio CE siano RoHS – conformi.

 

La proposta di revisione, secondo la procedura legislativa di codecisione, è stata inviata in parallelo al Parlamento Europeo ed al Consiglio. Occorre tener conto che il processo di codecisione in esame è stato rallentato rispetto alle normali tempistiche dalle Elezioni del Parlamento Europeo avvenute nel Giugno 2009.

 

Tale considerazione giustifica i ritardi per l’adozione di una relazione di bozza da parte della relatrice in Commissione Ambiente del PE, l’euro-deputata Jill Evans, pubblicata il 14 dicembre 2009. La bozza di relazione della MEP Evans, introduce ulteriori modifiche al testo proposto dalla Commissione, ed in particolare:

 

• art. 2 (ambito di applicazione): ulteriore ampliamento dello scopo ai cavi, ai consumabili ed agli accessori; introduzione di un’undicesima categoria nell’allegato I, in cui ricadrebbero tutti gli apparecchi non appartenenti a nessuna delle 10 categorie precedenti e che entrerebbe in vigore dal 1 luglio 2014; eliminazione dell’allegato II; estensione dell’ambito di applicazione alle parti elettriche ed elettroniche delle istallazioni fisse e dei mezzi di trasporto

 

• art. 3 (definizioni): vengono introdotte le definizioni di “operatori economici”, “specifica tecnica”, “richiamo”, “ritiro”, “consumabile”, “accessorio”; viene riformulata la definizione di “materiale omogeneo” ed introdotta quella di “separare meccanicamente”; gli “strumenti di monitoraggio e di controllo” vengono definiti come tali solo se progettati per un uso esclusivamente industriale (e non professionale)

 

• art. 4 (prevenzione): vengono introdotte 6 ulteriori sostanze nell’allegato IV delle sostanze bandite: i ritardanti di fiamma bromurati, i ritardanti di fiamma clorurati, il polivinilcloruro, i plastificanti clorurati, il DEHP, il BBP, il DBP; eliminazione del riferimento alla revisione delle restrizioni sulla base di una procedura REACH

 

• art. 5 (adattamento degli allegati al processo tecnico e scientifico): non verrebbe concessa alcuna esenzione per disponibilità ed affidabilità di sostituti non garantite; non verrebbero concesse esenzioni per considerazione degli eventuali impatti socioeconomici della sostituzione; obbligo di ridurre al minimo l’esposizione alle sostanze bandite anche per le applicazioni che beneficiano di esenzioni; viene concesso un periodo di validità delle esenzioni di 4 anni, attribuito dalla Commissione sulla base di una valutazione caso per caso, e rinnovabile; introduzione di un periodo di grazia dopo la scadenza di un esenzione

 

• art. 6 (disposizioni di attuazione): l’allegato II viene riscritto, introducendo 7 nuove sostanze da sottoporre a valutazione per eventuale introduzione nell’elenco delle sostanze vietate quali composti dell’arsenico, berillio e suoi composti, triossido di antimonio, triossido di tri-nickel, bisfenolo A, bromurati organici diversi dai ritardanti di fiamma, clorurati organici diversi dai ritardanti di fiamma; obbligo di considerare delle nuove restrizioni e non autorizzazioni adottare in merito alle sostanze pericolose nelle AEE, dal Regolamento REACH

 

• art. 16 (presunzione di conformità): qualora gli Stati Membri o la Commissione ritengano che una norma armonizzata non soddisfi interamente i requisiti di cui all’art. 4, richiedono un parere al Comitato di cui all’art. 5 della Direttiva 98/34/CE; il comitato, consultati gli organismi europei di standardizzazione, rilascerà il proprio parere in merito, in base al quale gli Stati Membri o la Commissione decideranno se pubblicare ed eventualmente come pubblicare il riferimento alle norme armonizzate in questione.

 

La proposta di revisione della Direttiva RoHS intende semplificare la legislazione esistente ed evitare costi di burocrazia ed oneri amministrativi non necessari in linea con i principi della Better Regulation in UE. Per far ciò sarebbe importante non creare sovrapposizioni con altre legislazioni con conseguenti incertezze legislative.

 

Sarebbe di conseguenza auspicabile garantire la piena coesistenza legislativa tra la Direttiva RoHS ed altre iniziative legislative, in particolare con il Regolamento REACH ed il New Legislative Framework (NLF) che sono stati adottati dopo della Direttiva RoHS.

 

La proposta di introdurre il NLF nella revisione della Direttiva RoHS conferma il forte ruolo attribuito alla standardizzazione per l’implementazione della Direttiva. Gli organismi internazionali di standardizzazione potrebbero essere chiamati a definire delle norme che risultino appropriate anche per la RoHS conformità.

 

L’introduzione dei valori di concentrazione massima (MCV) e della definizione di materiale omogeneo nel testo della direttiva potrebbe essere una utile come base comune per ulteriori specifiche nella standardizzazione, specialmente nella preparazione dei campioni.

 

Il proposto periodo di validità di 4 anni per tutte le esenzioni RoHS, ed il fatto che il rinnovo di ogni esenzione dovrebbe venire richiesto già diciotto mesi prima della fine del periodo di validità,in considerazione dei cicli di investimento e di innovazione per le AEE, appaiono poco realistiche, dal momento che generano un alto livello di incertezza della legge nel mercato e non sembrano in linea con il regolamento REACH.

 

La Commissione Ambiente voterà la versione finale degli emendamenti al testo della Commissione il 6 aprile 2010; il testo verrà quindi sottoposto a voto in sessione plenaria del PE il 18 maggio 2010.

 

Per quanto riguarda il Consiglio dell’Unione Europea, attualmente presieduto dalla Spagna, l’adozione della posizione comune si prevede che avvenga non prima della fine di maggio 2010.

 

 

 

 

Fonte: Ceimagazine