Legge 9 gennaio 1989

Pubblicato: 18 gennaio 2012 Categoria: Guide e approfondimenti

LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13
\"DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L\'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI\" (G.U. N. 21 DEL 26/01/1989)


Scopo

Eliminare o superare le barriere architettoniche in sede di progettazione garantendo l\'accessibilità, l\'adattabilità e la visitabilità. La progettazione deve comunque prevedere:

  • accorgimenti tecnici idonei all\'installazione di meccanismi per l\'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
  • idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;
  • almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
  • l\'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.


Applicabilità

  1. agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
  2. agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata;
  3. alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1 e 2;
  4. agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti

Allegati scaricabili
Impianti elettrici e abbattimento delle barriere architettoniche

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