Il testo della nuova Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE è stato pubblicato dalla Commissione Europea il 27 dicembre 2006 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE). La nuova Direttiva sostituisce la famosa Direttiva 73/23/CEE, recepita a livello nazionale dalla Legge 791 del 1977, che per oltre trenta anni ha definito i requisiti di sicurezza del materiale elettrico operante nel campo 50 ÷ 1000 V. in ca e 75 ÷ 1500 V. in cc.
La nuova Direttiva viene chiamata dagli addetti ai lavori “codificata” poiché raccoglie, in un
unico testo, non solo la citata Direttiva 73/23/CEE, ma anche la parte della Direttiva 93/68/
CEE inerente la sicurezza del materiale elettrico. Quest’ultima venne a suo tempo pubblicata
per introdurre, in una serie di Direttive già in essere, aggiornamenti riguardanti soprattutto le
procedure aggiornate a seguito del Nuovo Approccio, tra cui la marcatura CE dei prodotti;
dette integrazioni sono state recepite nel nostro ordinamento legislativo dal D.lg. 626/94.
In considerazione del fatto che
rispetto ai precedenti testi legislativi, ma li riunisce insieme, non è richiesto agli Stati Membri
dell’Unione Europea che provvedano al recepimento nel loro ordinamento.
Pur non modificando di fatto la sostanza degli obblighi per Costruttori/Mandatari, è tuttavia
richiesto che, ove previsto, per esempio nella stesura della Dichiarazione di Conformità, gli
stessi facciano riferimento alla nuova Direttiva e non più al precedente documento 73/23/CEE.
La pubblicazione della nuova Direttiva ha dato alla Commissione Europea l’occasione per
rivedere
nel corso degli ultimi sei anni.
controverso come quello della sovrapposizione della Direttiva Bassa Tensione con le altre
Direttive che interessano materiale e apparecchiature elettriche.
Nell’attuazione delle Direttive Comunitarie, uno degli aspetti fondamentali è la verifica se una
apparecchiatura, parti di essa o singoli componenti ricadono o meno sotto il suo ambito. La
Direttiva Bassa Tensione, che riguarda una gamma molto ampia di prodotti elettrici/elettronici
destinati sia al consumo, sia ad uso industriale e professionale, definisce i limiti di tensione
precisi entro cui tale materiale deve operare affinché i suddetti prodotti rispondano agli
obblighi della stessa.
In aggiunta va considerato che nel corso degli ultimi trent’anni sono state pubblicate una
serie di Direttive in settori specifici (ad esempio
Macchine, agli Ascensori, ecc.) non esistenti nel 1973, per cui tutta una serie di prodotti,
che prima ricadevano esclusivamente sotto
assoggettati a tali nuove Direttive, a volte in forma esclusiva, in altre in modo complementare.
In molte di queste Direttive più recenti, viene esplicitamente richiesto che gli Obiettivi di
sicurezza della Direttiva Bassa Tensione siano soddisfatti, mentre le procedure per la
“Conformità” rimangono quelle indicate dalla Direttiva specifica.
A tale riguardo si cita, per esempio,
comunicazione 1999/5/CE, nota come Direttiva RTTE, che richiede, per le apparecchiature
che ricadono nel suo campo di applicazione, che siano rispettati gli obiettivi di sicurezza della
Direttiva Bassa Tensione non tenendo conto dei limiti di tensione inferiore a 50 V. in ca o 75
V. in cc.
Un caso particolare e più complesso è quello della Direttiva Macchine; qui è necessario
distinguere tra l’attuale Direttiva Macchine 98/37/CE e la nuova Direttiva Macchine 2006/42/
CE che entrerà in vigore il 29/12/2009. Per quanto attiene alla Direttiva 98/37/CE, il costruttore
è chiamato a eseguire una valutazione del rischio e a decidere se è prevalente il rischio
elettrico o quello meccanico.
Un aiuto in questa decisione può venire dalla verifica dell’esistenza di norme tecniche
armonizzate, ai fini di una o dell’altra Direttiva. Si ricorda che
pubblica periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea l’elenco delle Norme
tecniche che le vengono sottoposte dagli Organismi Normatori europei; le norme armonizzate
sono pubblicate sotto le specifiche Direttive di riferimento (Bassa Tensione, Compatibilità
Elettromagnetica, Macchine, ecc.). Ne consegue che, ove la norma di interesse è pubblicata
sotto
Direttiva Macchine si applica quest’ultima.
Ovviamente l’apparecchio in questione deve essere compreso nel campo di applicazione
delle suddette norme armonizzate elencate.
per cui la pubblicazione delle Norme tecniche armonizzate avviene solo a titolo informativo:
questa fornisce comunque un’indicazione utile per la scelta della Direttiva cui far riferimento.
Al fine di evitare che il costruttore debba fare una scelta, che in alcuni casi può essere alquanto
difficoltosa, la nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE prevede un elenco di esclusioni per cui
i prodotti che vi ricadono, pur avendo parti in movimento, restano soggetti totalmente alla
Direttiva Bassa Tensione. Tutti gli altri prodotti ricadono sotto
le parti elettriche che devono soddisfare gli “Obiettivi di sicurezza” della Direttiva Bassa
Tensione.
Un ultimo aspetto da considerare è quello relativo alla destinazione d’uso: in particolare gli
elettrodomestici destinati ad essere usati in ambiti diversi da quello domestico (commerciale,
industriale), ricadono sotto
comunitario di redigere un elenco di esclusioni semplifichi significativamente il compito di chi
deve decidere quale direttiva applicare, tale scelta lascia ancora delle zone di incertezza.
Un aiuto può ancora venire dalla verifica delle norme tecniche armonizzate e sapere se
queste sono state pubblicate sotto
può essere di notevole ausilio.
Obblighi della Direttiva BT
materiale, non solo il prodotto finito, ma anche le sue parti e i componenti; riguardo a questi
ultimi esiste un’esclusione relativa a quelli denominati “di base”, cioè quelli la cui sicurezza è
prevalentemente legata al modo in cui sono montati: tali componenti sono fuori dal campo di
applicazione dalla Direttiva Bassa Tensione.
Poiché lo scopo fondamentale della Direttiva Bassa Tensione consiste nell’immettere sul
mercato materiale elettrico sicuro sotto tutti i punti di vista, i suoi primi destinatari sono sicuramente
i costruttori cui è richiesto di soddisfare gli 11 Obiettivi di Sicurezza contenuti nell’Allegato I della Direttiva stessa. A tale proposito un aspetto fondamentale da sottolineare riguarda il concetto di “costruttore”, concetto presente in tutte le Direttive Nuovo Approccio: il costruttore, o fabbricante, non è solo colui che realizza fisicamente il prodotto, ma anche chi ne assume la responsabilità della progettazione e della fabbricazione. Ciò porta a considerare come costruttore anche chi commissiona a terzi prodotti finiti o parti di essi e vi appone
il proprio marchio al momento di immetterlo sul mercato.
Gli obblighi previsti dalla Direttiva Bassa Tensione non si limitano solo ai costruttori, ma includono
anche altri soggetti che, nelle loro attività commerciali/professionali, immettono prodotti
elettrici costruiti fuori dall’Unione Europea; tra questi i Mandatari che vengono assimilati ai
“costruttori”, mentre agli Importatori è richiesta solo “un’attenzione” affinché i prodotti che
vengono immessi sul mercato siano sicuri. (Cap. V art. 20 della Guida).
Considerando il fatto che una gran parte del materiale elettrico è destinato al consumo, si
pensi ad esempio agli elettrodomestici, devono inoltre essere applicati anche alcuni requisiti
della Direttiva Sicurezza Generale Prodotti (GPSD), la quale prevede obblighi per il distributore
al quale è richiesto che commercializzi prodotti sicuri (Art. 5.2 e 5.4 della Direttiva
2001/95/CE relativa alla Sicurezza Generale dei Prodotti). A livello nazionale il Codice del
Consumo (D.Lgs. del 6 settembre 2005, n.206), che fra l’altro recepisce la citata GPSD, nella
sua Parte IV relativa a Sicurezza e qualità, al Titolo I, oltre a introdurre alcune definizioni che
ampliano il concetto di prodotto sicuro, fissa gli obblighi per il costruttore e per il distributore
(par. 104). Va considerato che il tema dei soggetti interessati non è specifico per una data
Direttiva, ma è un argomento che interessa tutte le Direttive Nuovo Approccio: a tale riguardo
Nuovo Approccio, nota come Guida Blu dal colore della copertina, guida che affronta
tutte le tematiche di tipo orizzontale.
Recentemente è stata completata ed approvata da parte del Parlamento e del Consiglio
Europeo una revisione di molti aspetti del Nuovo Approccio, con la definizione di regole più
precise. La revisione ha portato alla pubblicazione sulla GUUE del 13.08.2008 di due regolamenti
e di una decisione (Regolamento 764/2008, Regolamento 765/2008 e Decisione
768/2008).
Immissione sul mercato
Il concetto di immissione sul mercato è un tema di tipo trasversale, che interessa tutte le
Direttive Nuovo Approccio. La già citata Guida Blu recita che per “immissione sul mercato” si
intende la prima messa a disposizione sul mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito,
di un prodotto contemplato dalla Direttiva, per la sua distribuzione e/o impiego sul territorio
della Comunità.
Vengono inoltre previsti alcuni casi specifici nei quali non vi è immissione:
• Trasferimento di un prodotto, realizzato in un Paese terzo, dal fabbricante al suo mandatario
nell’Unione Europea per renderlo conforme ai requisiti della Direttiva;
• Importazione temporanea del prodotto nel mercato comunitario in vista di riesportarlo;
• Cessione del prodotto fabbricato nell’Unione Europea in vista della sua esportazione;
• Esposizione del prodotto in fiere e mostre.
La definizione di immissione sul mercato è importante anche ai fini delle attività di sorveglianza
del mercato condotte dalle competenti Autorità Nazionali, attività questa volta a garantire
la protezione dei consumatori e degli utilizzatori in genere. La sorveglianza è indirizzata ai
prodotti già immessi su mercato, ed ha lo scopo di verificare che i vari operatori abbiano
applicato correttamente tutte le procedure per la conformità previste dalle Direttive. Anche
per questo si rimanda alla Guida Blu e alle nuove disposizioni emesse dalla Commissione
Europea. Se il concetto di immissione sul mercato è chiaro, non lo è purtroppo la tempistica
relativa: cioè se il prodotto una volta conclusa la fase produttiva, quando messo a magazzino
dal costruttore, debba intendersi già immesso sul mercato o meno.
In attesa di una specifica posizione della Commissione Europea al riguardo e considerando
che in molti casi i prodotti o parte di essi possono essere destinati alla commercializzazione
fuori dall’Unione Europea, ove detti prodotti non siano stati immagazzinati in aree destinate
chiaramente alla commercializzazione nel mercato europeo, tali prodotti a magazzino non
dovrebbero essere considerati già immessi sul mercato. Un discorso analogo è quello dei
prodotti importati da Paesi Terzi: anche qui è necessario che venga stabilito se una volta che
il prodotto superi i controlli alla dogana debba automaticamente essere considerato immesso
sul mercato, stante la possibilità che detto prodotto possa essere riesportato dal mandatario
in altri paesi fuori dall’Unione Europea. Si auspica che la revisione del Nuovo Approccio, di
cui si è accennato precedentemente, e la conseguente uscita di una nuova Guida Blu possano
colmare queste ed altre lacune in modo che gli operatori siano in grado di agire avendo
un chiaro quadro di riferimento legislativo.
Dichiarazione di conformità
Le procedure per la conformità rappresentano l’aspetto essenziale delle Direttive, e quindi
della Direttiva Bassa Tensione: in esse vengono stabiliti i passi che il costruttore deve compiere
per soddisfare gli Obiettivi di Sicurezza ovvero i Requisiti Essenziali delle Direttive che
deve applicare, nonché le modalità per immettere il prodotto sul mercato. A questo riguardo,
nel settore elettrico ed elettronico, l’utilizzo delle Norme Tecniche Armonizzate emesse dal
CENELEC e pubblicate in Italia dal CEI, conferisce la cosiddetta Presunzione di conformità,
cioè il costruttore che le utilizza soddisfa automaticamente tutti gli Obiettivi di cui sopra. In
subordine sono citate le Pubblicazioni Internazionali emesse dalla IEC (International Electrotechnical
Committee). Riguardo alle norme del CENELEC va ricordato che queste, nella
grande maggioranza, sono di derivazione IEC ed in molti casi sono ad esse identiche. In
mancanza di norme tecniche europee (CENELEC) o internazionali (IEC), il legislatore prevede
l’utilizzo di norme tecniche nazionali (Art. 7 della Direttiva), a condizione che queste siano
state notificate alla Commissione Europea.
Da evidenziare che esiste una sostanziale differenza tra l’uso delle Norme tecniche “armonizzate”
e le altre; mentre le prime, come già detto, conferiscono presunzione di conformità
in quanto il normatore nella fase di elaborazione ha già considerato che vengano soddisfatti
tutti gli Obiettivi di Sicurezza/Requisiti Essenziali della Direttiva di riferimento, ciò non è garantito
per le altre. Pertanto, in tutti gli altri casi, il costruttore deve fare una sua valutazione
del rischio e verificare se tutti gli obiettivi di sicurezza siano stati soddisfatti e, se del caso, introdurre
verifiche aggiuntive che dovranno essere inserite nel Fascicolo tecnico del prodotto.
Tale verifica a maggior ragione deve essere eseguita se il costruttore non applica o applica
solo in parte le norme tecniche armonizzate.
procedure di valutazione della Conformità, note con il termine di Moduli.
più moduli, ciascuno identificato con lettere che vanno dalla A alla H: in questi sono considerate
separatamente le due fasi di progettazione e produzione, per ciascun modulo può
essere previsto l’obbligo per il costruttore di rivolgersi ad Organismi Notificati per le verifiche
sulla documentazione e/o sul prodotto (Esame CE di tipo).
oneroso, che non richiede il ricorso a Organismi Notificati, ma lascia al costruttore la completa
responsabilità di compiere le verifiche.
Anche se
a questi non è obbligatorio, ma opzionale; è lasciata facoltà al costruttore di rivolgersi all’Organismo
Notificato se e quando lo ritiene opportuno. E’ comunque consigliabile ricorrervi
quando non vengono utilizzate Norme Tecniche armonizzate, in quanto la relazione dell’Organismo
Notificato può essere utilizzata in caso di contestazione da parte dell’Autorità di
Sorveglianza.
Per quanto riguarda la produzione ed il suo controllo, quest’ultimo deve assicurarne la costanza
della conformità, in modo che i prodotti siano tutti egualmente rispondenti ai requisiti
della Direttiva. La presenza di un sistema di qualità certificato secondo le Norme ISO
9000-2000 può essere utile, ma non è richiesto; è invece necessario che il costruttore nel
suo Fascicolo tecnico descriva tutto ciò che ha messo in atto per garantire la costanza della
conformità dei prodotti. Concludendo l’iter per
richiede tre passi importanti, descritti in dettaglio nella Guida:
• Stesura del Fascicolo o documentazione tecnica
• Stesura della Dichiarazione di Conformità
• Apposizione della Marcatura CE
Un aspetto che da ultimo si vuole richiamare è quello relativo alle avvertenze e alle istruzioni
che accompagnano il prodotto.
chi utilizza il prodotto, le caratteristiche essenziali del prodotto elettrico, la cui conoscenza
ed osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da
pericoli. Tali informazioni, nel caso non sia possibile evidenziarle sul prodotto, vanno riportate
in una scheda che accompagna il prodotto stesso (istruzioni d’uso). Da aggiungere che
negli ultimi documenti, elaborati per l’aggiornamento del Nuovo Approccio, è richiesto che il
costruttore/fabbricante garantisca che il prodotto sia accompagnato da istruzioni ed informazioni
sulla sicurezza in una lingua ufficiale facilmente comprensibile per i consumatori e gli
altri utenti finali.
Su tale argomento si esprime anche il già citato Codice del Consumo, il quale richiede (Parte
IV, Titolo 1, par. 107, punto b/1) che le avvertenze siano in lingua italiana e redatte in modo
chiaro e comprensibile.
Come già accennato in precedenza, nel corso degli ultimi decenni hanno visto la luce Direttive
da applicare a specifiche categorie di prodotti al cui interno sono presenti parti elettriche/
elettroniche che operano entro i limiti di tensione previsti dalla Direttiva Bassa Tensione; ciò
ha creato non pochi problemi agli operatori, visto che
i rischi, non solo quelli di natura specificatamente elettrica.
A tale riguardo si vuole ancora una volta ricordare che l’apposizione della marcatura CE sul
prodotto indica che sono stati rispettati gli obblighi di tutte le Direttive applicabili allo stesso.
Pertanto sarà cura del costruttore, o di chi per lui, esaminare con attenzione le varie Direttive
in essere per valutare se il prodotto ricade o meno sotto di esse. Nel capitolo dove è stato
trattato il Campo di applicazione si è già affrontato questo tema per alcune Direttive, tra cui
quella relativa alle Macchine.
ultima parte, tratta piuttosto ampliamente l’argomento fornendo indicazioni utili. Si vuole qui
evidenziare che risulta obiettivamente difficile risolvere tutti i possibili problemi di sovrapposizione
e che saranno sempre presenti zone grigie, per le quali il costruttore è chiamato a fare una seria
valutazione.
Come si è già detto in proposito, un aiuto può venire dalle verifiche circa l’esistenza di norme
tecniche armonizzate e sotto quale Direttiva i riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea. Nel caso in cui persistano dubbi, è possibile chiedere un parere
al Ministero dello Sviluppo Economico, sotto le cui competenze ricadono varie Direttive,
tra cui quella di Bassa Tensione. Il Ministero, tra l’altro, è chiamato a svolgere un’attività di
sorveglianza sul mercato, ed è in contatto con la corrispondente Direzione Generale della
Commissione Europea.
Fonte: Ceimagazine