
Albo degli installatori di
impianti
DM 24 novembre 2004
Con un colpo di teatro inaspettato, e da nessuno auspicato, il Ministero delle Attività Produttive, ha fatto pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale n.288 del 9 dicembre 2004, un decreto del 24 novembre 2004 “Disposizioni di attuazione dell\'articolo 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.
Tale decreto istituisce presso ciascuna camera di commercio un albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali per l\'installazione, la trasformazione, l\'ampliamento e la manutenzione degli impianti, in attuazione dell’articolo 109, comma 1 del Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/01).
La cosa curiosa è che questo articolo 109 non è ancora entrato in vigore e forse non ci entrerà mai, essendo all’interno di quel capo V del DPR 380/01 che è stato congelato (per ora fino al 1 luglio 2005 dalla legge 306/04), in attesa che venga definito il Testo Unico dell’Impiantistica, previsto a sua volta dalla Legge 239/04.
Questo Albo diventerà operativo solo con l’entrata in vigore di questo Capo V del DPR 380/01, cioè il 1° luglio 2005.
Quindi mentre le associazioni di categoria discutono su come approntare al meglio il decreto che dovrebbe costituire una sorta di Testo Unico dell’impiantistica, il Ministero emette un altro decreto del quale nessuno ha compreso il senso, nonostante una circolare (n. 3580/c del 24 novembre) cerchi di giustificarne lo scopo.
Le reazioni, infatti, delle varie associazioni all’emissione di questo decreto non sono molto tenere. In un comunicato stampa Confartigianato impianti, commenta così la questione:
“Giova ricordare come Confartigianato Impianti sia nettamente contraria
all’Albo in questione. Essa ha tra l’altro rappresentato, proprio in questi
giorni, fra gli altri, anche quest’argomento al Ministero delle Attività
Produttive, presso il quale sono in corso (da alcune settimane) le attività di
consultazione delle parti sociali sul riordino della normativa tecnica
impiantistica (Legge n. 239/2004 – art. 1, comma 44, punto a).
Colpisce,
quindi, questa improvvisa, quanto inopportuna, “accelerazione” operata da
M.A.P., senza alcun tipo di consultazione con le Organizzazioni di
rappresentanza degli installatori, in particolare in un momento delicato di
confronto, quale quello attuale, come detto sopra.
Confartigianato Impianti
ritiene che l’istituzione di un albo professionale presso la Camera di Commercio
– la cui ratio, pur apprezzabile, sia quella di far conoscere ai cittadini quali
siano le imprese in possesso dei requisiti di legge per operare sugli impianti –
contrasti con i consolidati principi in materia di semplificazione
amministrativa e di liberalizzazione del regime amministrativo di accesso alle
attività imprenditoriali.
Infatti, la norma intende attribuire all’albo una
funzione di accertamento di requisiti professionali che costituirebbe un filtro
burocratico e discrezionale ai fini dell’accesso all’attività e si tradurrebbe,
pertanto, in un vincolo illegittimo all’esercizio dell’impresa; inoltre, tale
accertamento sarebbe del tutto superfluo rispetto alle norme sostanziali già in
vigore sulla qualificazione professionale necessaria per l’accesso e l’esercizio
dell’attività, traducendosi, pertanto, in un complesso di adempimenti ulteriori
a carico delle imprese e di oneri burocratici a carico del sistema camerale (che
poi si riverserebbe inevitabilmente in termini di costi, anche per oneri
concessori, sulle imprese stesse).
In definitiva, già in base al sistema
attualmente vigente, rientra nelle competenze d’ufficio delle Camere di
Commercio la facoltà di tenere in evidenza un apposito elenco degli installatori
qualificati, senza alcun bisogno di prevedere, in tal senso, una norma
specifica.
Piuttosto, sarebbe necessario affrontare un’altra questione più
rilevante: nel corso degli anni è emersa la necessità di definire in modo chiaro
quali categorie di attestati/titoli/diplomi siano validi ai fini del
riconoscimento della qualificazione professionale. Molti di tali
attestati/titoli/diplomi sono difficilmente classificabili anche perché la
materia è in continua evoluzione. (vedi ad esempio le cosiddette lauree
brevi).
Pertanto, sarebbe necessario forse prevedere il rinvio a successivi
Decreti Ministeriali (M.A.P. e Pubblica Istruzione) per l’identificazione
progressiva dei vari titoli esistenti, anche di nuova istituzione, con riguardo
anche a diplomi conseguiti a livello post-secondario superiore (diploma
universitario e diplomi di scuole a fini speciali), attualmente non previsti
dalla legge, stabilendo, altresì, per quali eventuali categorie di impianti sia
possibile prevedere il solo possesso di titoli di studio, senza richiedere
necessariamente un periodo ulteriore di esperienza professionale in
azienda”.
Sulla stessa linea anche il commento dell’ANIM CNA:
“Si tratta di un provvedimento atteso ma da noi contestato e che il
Ministro ha deciso di varare proprio mentre è in atto un confronto che coinvolge
il Ministero e le varie Associazioni delle categorie interessate per predisporre
alcune modifiche ai testi della parte impiantistica del Testo Unico – dice Renzo
Sangiorgi, segretario nazionale dell’ANIM CNA. …….
Il testo del Decreto
sull’Albo, …. continua a proporre le stesse problematiche che noi abbiamo
notificato ai Responsabili del Ministero già nel 2003. In buona sostanza se non
si corre ai ripari, l’iscrizione all’Albo sarebbe preclusa per migliaia di
installatori che oggi possiedono i requisiti sulla base dell’articolo 5 della
Legge 46/90 oltre che per la stessa Legge n. 25 del 1996. Attendiamo con ansia
di conoscere il testo della Circolare che è stata preannunciata per verificare
se questi problemi da noi più volte segnalati sono stati risolti e, soprattutto,
con quali modalità. Ci riserviamo quindi un giudizio definitivo solo dopo avere
preso visione di questa parte dell’intervento regolamentare del Ministro. Sul
merito del provvedimento diciamo però che la giusta esigenza dei cittadini e
della committenza di conoscere quali siano le imprese in possesso dei requisiti
di legge per poter operare nel settore impiantistico, poteva ottenere una
risposta meno dispendiosa e farraginosa di quella di un Albo che, come tale,
obbligherà le imprese ad un tour de force burocratico degno di miglior sorte.
...”.
E anche da parte dell’associazione nazionale delle imprese costruttrici di impianti, non vengono risparmiate critiche:
“D’improvviso viene fuori un provvedimento che regolamenta proprio una delle parti del testo unico che sono più in discussione. Si tratterebbe, secondo le imprese di settore, di un ulteriore ed inutile filtro, dal momento che le imprese hanno già un responsabile tecnico la cui abilitazione è prevista dalla 46/1990. L’unico vero risultato del decreto – commenta il direttore Maurizio Esitini – è la creazione nel settore impianti di un nuovo mercato dei professionisti, proprio quando negli altri campi si cerca di ridurre il numero degli albi”.
Restiamo in attesa per vedere se questo albo morirà prima di nascere, oppure se verrà inglobato all’interno del Testo Impiantistico in preparazione, o se avrà magari lunga vita. Limitiamoci per ora a descriverne i passi principali.
- L’albo verrebbe attivato a partire dalla data di entrata in vigore dell’articolo 109 del DPR 380/01 ed avrebbe valore su tutto il territorio nazionale.
- L’albo è soggetto a revisione ogni quattro anni;
- L’iscrizione all’albo è sospesa in caso di sanzioni disciplinari, amministrative o penali;
- Per coloro che già sono responsabili tecnici di imprese impiantistiche, sono state previste delle disposizioni transitorie: art. 12 “Coloro che, alla data di entrata in vigore dell\'art. 109, comma 2, del T.U., rivestono, sulla base del possesso dei requisiti professionali di cui all\'art. 3 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il ruolo di responsabili tecnici in imprese iscritte, per lo svolgimento delle attività di cui all\'art. 2, comma 1, della legge medesima, nel registro delle imprese di cui all\'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, o nell\'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, hanno titolo all\'inserimento nell\'albo di cui all\'art. 1 sulla base della presentazione della dichiarazione da rendersi, mediante il modello riportato nell\'allegato B del presente decreto, entro un anno dalla predetta data”.
“Il legislatore con l’emanazione della disposizione di cui all’art. 109,
comma 2 del T.U., ha inteso creare un peculiare regime per il riconoscimento dei
requisiti tecnico – professionali, più incisivo di quello originariamente
previsto dalla legge 46/90. Infatti, la disposizione normativa in questione
trova una sua giustificazione solo ove si ricolleghi ad un principio generale di
sicurezza degli impianti e dell’utenza dei medesimi. In tal senso l’albo in
parola ha chiaramente natura abilitante dei soggetti iscritti.
Quanto
precede trova una propria motivazione non solo in armonia con il tenore
letterale del termine “albo”, ma soprattutto appare coerente con l’evidente
finalità di sancire un sistema di controlli pubblici più pregnante ed efficace
delle capacità professionali dei tecnici abilitati alla installazione degli
impianti in questione (tenuto conto, come sopra evidenziato, della rilevanza
degli interessi generali sottesi ad una loro corretta realizzazione e
gestione)”.
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