
Il D.M.I., 22 febbraio 2006, riguarda le regole tecniche di prevenzione incendio mentre il D.M. 16 febbraio 1982, riporta l\'elenco delle attività soggette al controllo dei vigili del fuoco. In relazione al numero di persone contemporaneamente presenti, per possibili problemi di evacuazione in casi di emergenza, l’ufficio potrebbe diventare un luogo a maggior rischio in caso d’incendio.
Fino a 25 presenze il luogo è da considerare ordinario e dunque nulla di particolare è richiesto per l’impianto elettrico ai fini antincendio.
Oltre le 25 presenze, sulla base delle presenze contemporanee, è possibile individuare i seguenti tipi di uffici:
- da 26 a 100 presenze: nessuna particolare prescrizione elettrica riguardante il rischio di incendio, ma sole prescrizioni di carattere edile; luogo ordinario dal punto di vista elettrico;
- da 101 a 300 presenze: verificare la necessità di dell’illuminazione di sicurezza e di un impianto di segnalazione incendio;
- da 301 a 500 presenze: come punto precedente più condutture non propaganti l\'incendio;
- da 501 a 1000 presenze: luogo a maggior rischio in caso di incendio perché soggetto a periodico controllo dei vigili del fuoco; per l’impianto elettrico occorre riferirsi alle prescrizioni della sezione 751 della norma CEI 64-8;
- oltre 1000 presenze: come punto precedente ma con più articolati provvedimenti antincendio.
Con le seguenti note intendiamo trattare brevemente degli impianti appartenenti ad uffici con capienza non superiore 25 persone. Piccoli uffici normalmente non accessibili al pubblico e quindi con un numero di presenze tale da non pregiudicare la sicurezza delle persone in caso di evacuazione in situazione di emergenza.