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Il DM 22 febbraio 2006

Pubblicato: 1 dicembre 2010 Categoria: Guide e approfondimenti
Il DM 22 febbraio 2006

Il principale riferimento legislativo è il DM 22 febbraio 2006, “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l\'esercizio di edifici e/o locali destinati a uffici”, che, fra l’altro, classifica gli uffici in base al numero di persone che possono essere contemporaneamente presenti (figura 2).

Quando nell’agenzia bancaria si superano le 25 persone occorre adottare specifici accorgimenti impiantistici. Da 26 fino a 100 persone, uffici di tipo 1, gli impianti devono essere realizzati secondo i criteri di carattere generale attenendosi alle disposizioni di prevenzione incendi vigenti, con particolare riferimento al DM 10 marzo 1998 sui criteri di sicurezza antincendio per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.

Le prescrizioni più significative relative agli impianti negli uffici di tipo 2, 3, 4 e 5, con oltre 100 persone presenti, sono per comodità riassunte nella tabella seguente.

Tipo di impianto
Caratteristiche
Impianti elettrici
  • devono essere realizzati a regola d’arte (legge 186/68)
  • devono presentare caratteristiche strutturali, tensione di alimentazione e possibilità di intervento individuate nel piano di gestione delle emergenze tali da non costituire pericolo durante le operazioni di spegnimento;
  • non devono essere causa primaria d’incendio o di esplosione
  • non devono alimentare o costituire via privilegiata di propagazione degli incendi (il comportamento al fuoco delle condutture elettriche deve essere compatibile con la destinazione d’uso dei singoli locali);
  • devono essere suddivisi in più circuiti fra loro selettivi affinché un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell’intera utenza;
  • devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni protette riportanti chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.
  • Quadro generale Deve essere collocato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall’incendio.
    Alimentazione di sicurezza
  • illuminazione di sicurezza dei locali ad intervento automatico entro 0,5 s, autonomia di almeno 2 ore. Sono ammesse lampade ad alimentazione autonoma per le quali l’autonomia minima richiesta si riduce ad un’ora.
  • rivelazione e allarme incendio, intervento entro 0,5 s, autonomia oltre 30 min;
  • estinzione incendi, intervento entro 15 s, autonomia superiore ad un’ora;
  • ascensori antincendio e di soccorso, intervento entro 15 s;
  • diffusione sonora, intervento entro 15 s, autonomia superiore ad un’ora.
    Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.
    L’installazione di eventuali gruppi elettrogeni deve essere conforme alle disposizioni di prevenzione incendi vigenti.
  • Illuminazione di sicurezza Deve assicurare, lungo le vie di uscita, un livello di illuminazione non inferiore a 5 Ix ad 1 m di altezza dal piano di calpestio. L’alimentazione può essere una sorgente centralizzata oppure si può ricorrere ad apparecchi ad alimentazione autonoma. L’autonomia consigliata è di 1 ora. Gli apparecchi di illuminazione di sicurezza dovranno essere installati per indicare le vie di esodo e lungo i percorsi principali e collocati dove devono essere segnalati potenziali pericoli in accordo con quanto stabilito dalla Norma UNI 1838.
    Impianto di allarme Devono essere installati dispositivi ottici ed acustici, opportunamente ubicati, per segnalare il pericolo a tutti gli occupanti dell’edificio o delle parti di esso coinvolte dall’incendio. La diffusione degli allarmi sonori deve avvenire tramite impianto ad altoparlanti. Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza.
    Impianto automatico di rivelazione-allarme incendio Deve coprire tutte le aree e deve essere equipaggiato con da pulsanti per la segnalazione manuale.
    Cavi a bassa emissione
    tipo LSOH
    I cavi per energia e segnali non devono determinare rischio di emissione di fumo, gas acidi e corrosivi, secondo le vigenti norme di buona tecnica.
    Ascensori antincendio Sono necessari ascensori antincendio negli edifici nei quali l’altezza antincendi supera i 32 m e ascensori di soccorso negli edifici con altezza antincendi superiore a 54 m.

    Tabella 1 – Principali prescrizioni impiantistiche relative ad agenzie bancarie con oltre 100 persone presenti contemporaneamente