
- Il modello A all’ISPESL per i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
- Il modello B all’ISPESL per gli impianti di messa a terra
- Il modello C all’ASL/ARPA per gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione
Una volta espletata la formalità dell’invio dei modelli, il datore di lavoro poteva mettere in servizio gli impianti, senza attendere l’omologazione da parte dell’ISPESL (terra e scariche atmosferiche) o dell’ASL/ARPA (esplosione). Il datore di lavoro non aveva alcuna responsabilità se l’omologazione avveniva a distanza di molti anni o non avveniva affatto a causa di carenza di personale da parte degli enti preposti ai controlli.
Una volta effettuata l’omologazione, erano previste verifiche periodiche biennali, che venivano effettuate dall’ASL/ARPA per tutti e tre i tipi di impianto.
Il sistema di verifiche era regolato dai seguenti articoli del DPR 27 aprile 1955, n 547:
- art. 40 del DPR 547/55 “Le installazioni ed i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere periodicamente controllati e comunque almeno una volta ogni due anni, per accertarne lo stato di efficienza “;
- art. 328 del DPR 547/55 “ Gli impianti di messa a terra devono essere verificati prima della messa in servizio e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni, allo scopo di accertarne la stato di efficienza. Per le officine e cabine elettriche, le verifiche periodiche... devono essere eseguite almeno ogni cinque anni, tranne nei casi di impianti di messa a terra artificiali per i quali rimane fermo l\'intervallo di due anni “
- art. 336 del DPR 547/55 “ Le installazioni elettriche previste dagli articoli 330 e 332 (antideflagranti) devono essere sottoposte a verifica almeno una volta ogni due anni.
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