Parere del Ministero sul DM 37/08. La richiesta del parere viene dalla Camera di Commercio di Perugia (29 aprile 2009)
Si fa riferimento alla e-mail datata 20 aprile 2009 con la quale codesto Ente ha presentato a questo Ministero due quesiti in materia di impiantistica, di cui al D.M. 37/2008.
Con il primo quesito ha chiesto se un impresa non abilitata allo svolgimento dell'attività relativa agli impianti di cui all'art. 1, comma 2, lettera g) del d.m. in parola, possa essere abilitata per l'attività medesima -in qualità di responsabile tecnico- da un soggetto in possesso di diploma abilitante l'attività relativa agli impianti elencati alle lettere c)-d)-e)-g) dell'art. 1, comma 2, ed in possesso dell'esperienza professionale di anni 2 "alle dirette dipendenze di una impresa del settore".
In particolare il candidato "responsabile tecnico" avrebbe maturato esperienza professionale in un'impresa abilitata allo svolgimento di attività impiantistica di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1, comma 2.
Tale richiesta si basa sul presupposto che al comma 1, lettera b) dell'art A , viene specificato che l'esperienza professionale va maturata alle dirette dipendenze di una impresa del settore e, per "impresa del settore" si intenderebbe "l'impresa abilitata allo svolgimento di tutti i tipi di attività disciplinate dal d.m. in parola, ovvero sia relative a tutti gli impianti previsti dall'art. 1, comma 2".
Al riguardo, si ritiene che l'interpretazione corretta da dare al capoverso incriminato non sia quella sopra riportata.
Si ritiene infatti che l'esperienza professionale vada acquisita, affinché possa essere utilizzata ai fini della maturazione dei requisiti tecnico - professionali, nello specifico settore-ramo di attività nel quale il soggetto interessato intende svolgere attività di impresa.
A titolo di esempio, non potrebbe risultare utile l'esperienza professionale che abbia acquisito un soggetto presso una impresa di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) qualora intenda essere nominato responsabile tecnico o comunque voglia abilitare un impresa di cui all'art. l, comma 2, lettera b).
In merito, invece, al 2° quesito, cioè a quanto richiesto circa la possibilità di poter valutare congiuntamente i periodi maturati dal soggetto interessato ai sensi dei commi 1, punto d) e 2 dell'art. A del D.M. 37/2008, ovvero come operaio installatore con qualifica di specializzato e come amministratore in un impresa abilitata, ai fini dell'acquisizione dei requisiti tecnico-professionali di cui al D.M. in parola, si rappresenta che tale eventualità, non essendo espressamente prevista nell'articolato normativo, a parere di questo Ufficio non può essere presa in considerazione, rimanendo preclusa pertanto, qualsivoglia valutazione positiva al riguardo.
Peraltro si rappresenta che l'art. A, comma 2, prevede, ai fini della maturazione dei requisiti professionali attraverso lo svolgimento di una "collaborazione tecnica continuativa", le sole figure di "titolare, soci e collaboratori familiari" escludendo, pertanto quella di amministratori di società (amministratore unico/delegato o componente il consiglio di amministrazione), se non anche soci.