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Del DM 12/9/59 sono stati invece salvati gli articoli 11 e 12 e) e il modello “O”, quindi non cambia nulla per gli impianti di terra delle cabine e centrali (leggi stazioni) elettriche di aziende produttrici o distributrici di energia elettrica, la cui verifica continua ad essere affidata ai datori di lavoro e il cui verbale continua ad essere conforme al modello “O”.
Ricordiamo che in questi casi occorrono verifiche periodiche ad intervalli non superiori a cinque anni, oppure a due anni nei casi di terra artificiale. Solo nel caso in cui l’attività di produzione e distribuzione di energia elettrica da parte dell’azienda, non sia prevalente rispetto ad altre attività considerate principali, si applicano le disposizioni del DPR 462/2001. Ovviamente, all’interno delle aziende produttrici e distributrici, il decreto va applicato agli impianti di terra dei locali aziendali stessi (uffici, magazzini, etc.). Alla verifica degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche, all’interno delle aziende produttrici e distributrici di energia elettrica, si applica senza eccezioni il DPR 462/01.
In sintesi le maggiori novità che vedremo sono state introdotte dal decreto, si possono elencare in:
- Maggiori responsabilità per l’installatore
- Maggiori obblighi da parte del datore di lavoro
- Maggiori garanzie del rispetto delle verifiche
- Introduzione di Organismi abilitati all’effettuazione delle verifiche (analogamente a quanto già introdotto in materia di ascensori e montacarichi)
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