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Allacciamenti in base alla tensione

Pubblicato: 5 luglio 2012 Categoria: Altro
Allacciamenti in base alla tensione
Per quanto riguarda l’applicazione dei corrispettivi di allacciamento, questi sono determinati con riferimento alla potenza massima a disposizione richiesta per il contratto di fornitura di ciascuna utenza (quota potenza) ed alla distanza minima dalla più vicina cabina di trasformazione (quota distanza).

Contributo di allacciamento = quota potenza + quota distanza.

Per gli usi domestici, il valore della potenza massima da mettere a disposizione per ogni utenza è pari al valore della potenza impegnata aumentata del 10%. Secondo quanto indicato dalla Delibera n. 05/04 la potenza impegnata è definita da:
  1. la potenza contrattualmente impegnata, per i clienti finali con potenza disponibile fino a 37,5 kW, per i quali alla data dell’1 gennaio 2000 non erano installati misuratori in grado di registrare la potenza massima prelevata;
  2. il valore massimo della potenza prelevata nell’anno, per tutti gli altri clienti finali.
Per le utenze con diversi impegni di potenza (stagionali, orari) i corrispettivi si determinano con riferimento al valore più elevato della potenza massima a disposizione (articolo 1 - Titolo I “Disposizioni generali”). A tale riguardo il Titolo II “Utenze a carattere continuativo o ricorrente” del provvedimento Cip 42/1986 - punto 3 - indica anche il valore della potenza massima da mettere a disposizione nel caso di allacciamenti di edifici con più di quattro unità immobiliari, fissando il valore di 3,3 kW per ogni utenza da alimentare più un’utenza con 6,6 kW per i servizi generali di ciascun edificio.
Tali valori costituiscono potenze massime a disposizione in franchigia per ogni unità immobiliare e per i servizi generali. Ciascuna unità immobiliare aggiuntiva, rispetto a quelle previste inizialmente per i nuovi edifici o derivante da ampliamenti o frazionamenti già allacciati, è equiparata ad un nuovo allacciamento.

Queste prime disposizioni indicate dal provvedimento Cip 42/1986 consentono di definire subito che i costi sostenuti per eseguire un nuovo allacciamento sono determinati sempre in maniera forfetaria, cioè essi non dipendono dalla spesa sostenuta dal distributore per eseguire l’allacciamento, bensì dal valore della potenza disponibile (massima potenza prelevabile in un punto di prelievo senza che il cliente finale sia disalimentato; è la potenza per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento - Delibera n. 05/04) e dalla distanza dell’utenza da allacciare alla rete elettrica dalla cabina di riferimento, ovvero, la cabina più vicina (in linea d’aria), in servizio da almeno 5 anni. Analogamente l’articolo 10 “Adeguamento della potenza disponibile”, della Delibera n. 05/05 prevede, “nel caso di superi sistematici della potenza disponibile” che “l’impresa distributrice ha facoltà di richiedere al cliente l’adeguamento del contratto per il servizio di distribuzione dell’energia elettrica”, specificando - comma 14.1, Titolo IV, “Relazione tecnica deliberazione 05/04” - che “ai fini dell’applicazione dei contributi di allacciamento, l’articolo 10 della deliberazione oggetto della presente relazione tecnica prevede che la richiesta, da parte del distributore al cliente, di adeguamento della potenza disponibile e, quindi, l’addebito dei relativi oneri di allacciamento, possa avvenire solo nel caso di superi sistematici della potenza disponibile, ossia ripetuti nel tempo (almeno tre episodi nell’arco di 12 mesi)”.

Contributo per aumento di potenza = diritto fisso + quota potenza.

Proseguendo nella lettura del Titolo I del provvedimento Cip 42/1986, troviamo altre disposizioni generali che formano le regole necessarie affinché un allacciamento sia formalizzato. Ad esempio, l’impegno a rendere disponibili locali o porzioni di terreno adeguati alla realizzazione delle cabine di trasformazione eventualmente occorrenti; in questo caso l’impresa fornitrice è tenuta a corrispondere un compenso commisurato al valore di mercato dei locali o dei terreni.
La soluzione tecnica dell’allacciamento, la tensione di alimentazione e l’ubicazione dei punti di consegna e di misura sono stabiliti dall’impresa fornitrice in base alla situazione degli impianti esistenti nella zona e all’entità della potenza massima a disposizione. L’allacciamento, a monte della presa d’utente, si realizza con linee aeree o sotterranee a seconda del sistema di distribuzione adottato dall’impresa fornitrice nella zona.

Qualora nelle zone in cui la distribuzione viene effettuata con linee aeree venga richiesto dall’interessato l’allacciamento tramite linee sotterranee, oltre al contributo deve essere corrisposto anche il maggior costo che, nel caso di vincoli o disposizioni delle autorità, è definito dal provvedimento Cip 15/1993 pari al valore raddoppiato della quota distanza. A proposito di tensioni di consegna, il provvedimento Cip 42/1986 indica nel valore di 33 kW il limite, per le forniture a carattere continuativo o ricorrente, cui l’impresa fornitrice deve garantire l’esecuzione dell’allacciamento in bassa tensione, salvo esplicita e motivata diversa richiesta del cliente.
Al Titolo I del provvedimento Cip 42/1986 troviamo che:

  • la consegna e la misura si effettuano nel luogo di utilizzazione della fornitura in posizione accessibile all’impresa fornitrice anche in assenza del cliente;
  • nel caso di edifici con più unità immobiliari la consegna e la misura per tutte le unità immobiliari vengono effettuate in apposito vano centralizzato;
  • nei casi di proprietà recintate, i punti di consegna e di misura vengono localizzati al limite della proprietà in idoneo manufatto, con accesso diretto dalla strada aperta al pubblico;
  • nei casi in cui per la consegna e la misura dell’energia l’impresa fornitrice debba realizzare opere nell’ambito di proprietà condominiali, il richiedente è tenuto a fornire all’impresa i necessari permessi o autorizzazioni.
Come già accennato il cliente è tenuto al pagamento del contributo di allacciamento e l’impresa fornitrice è tenuta ad eseguire gli impianti elettrici necessari all’adduzione dell’energia elettrica fino ai punti di consegna, ivi compresi i gruppi di misura, limitatori o indicatori di potenza massima. Le opere murarie o manufatti comunque necessari per l’alloggiamento delle apparecchiature di consegna e di misura sono a carico del richiedente.