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Aggiornamento alla Guida al DPR 462/01 (terza edizione)

Pubblicato: 8 gennaio 2012 Categoria: Guide e approfondimenti
Aggiornamento alla Guida al DPR 462/01 (terza edizione)
C\'era una volta

Prima del 23 gennaio 2002, giorno di entrata in vigore del DPR 462/01, la messa in esercizio degli impianti era effettuata tramite una verifica iniziale a carico del datore di lavoro. Successivamente, il datore di lavoro doveva inviare, entro trenta giorni dalla messa in esercizio, la domanda di omologazione degli impianti unitamente a:

  • Il modello A all’ISPESL per i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
  • Il modello B all’ISPESL per gli impianti di messa a terra
  • Il modello C all’ASL/ARPA per gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione

Una volta espletata la formalità dell’invio dei modelli, il datore di lavoro poteva mettere in servizio gli impianti, senza attendere l’omologazione da parte dell’ISPESL (terra e scariche atmosferiche) o dell’ASL/ARPA (esplosione). Il datore di lavoro non aveva alcuna responsabilità se l’omologazione avveniva a distanza di molti anni o non avveniva affatto a causa di carenza di personale da parte degli enti preposti ai controlli.
Una volta effettuata l’omologazione, erano previste verifiche periodiche biennali, che venivano effettuate dall’ASL/ARPA per tutti e tre i tipi di impianto.
Il sistema di verifiche era regolato dai seguenti articoli del DPR 27 aprile 1955, n 547:

  • art. 40 del DPR 547/55 “Le installazioni ed i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere periodicamente controllati e comunque almeno una volta ogni due anni, per accertarne lo stato di efficienza “;
  • art. 328 del DPR 547/55 “ Gli impianti di messa a terra devono essere verificati prima della messa in servizio e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni, allo scopo di accertarne la stato di efficienza. Per le officine e cabine elettriche, le verifiche periodiche …….. devono essere eseguite almeno ogni cinque anni, tranne nei casi di impianti di messa a terra artificiali per i quali rimane fermo l\'intervallo di due anni “
  • art. 336 del DPR 547/55 “ Le installazioni elettriche previste dagli articoli 330 e 332 (antideflagranti) devono essere sottoposte a verifica almeno una volta ogni due anni.


Cosa c\'è ora

Il DPR 462/2001 abroga gli art. 40 e 328 del DPR 547/55 e gli art. 2, 3 e 4 del DM 12/9/59 “Attribuzioni dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all’esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro” e i modelli A, B e C allegati allo stesso DM e definisce nuove modalità di denuncia, di omologazione e di verifica degli impianti di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione. Del DM 12/9/59 sono stati invece salvati gli articoli 11 e 12 e) e il modello 0, quindi non cambia nulla per gli impianti di terra delle cabine e centrali elettriche di aziende produttrici o distributrici di energia elettrica, la cui verifica continua ad essere affidata ai datori di lavoro e il cui verbale continua ad essere conforme al modello 0. Ricordiamo che in questi casi occorrono verifiche periodiche ad intervalli non superiori a cinque anni, oppure a due anni nei casi di terra artificiale.

In sintesi le maggiori novità che vedremo sono state introdotte dal decreto, si possono elencare in:

  • Maggiori responsabilità per l’installatore
  • Maggiori obblighi da parte del datore di lavoro
  • Maggiori garanzie del rispetto delle verifiche
  • Introduzione di Organismi abilitati all’effettuazione delle verifiche (analogamente a quanto già introdotto in materia di ascensori e montacarichi)


Ambito di applicazione del DPR 462/2001: un punto “quasi” fermo

Il decreto si riferisce solo ed esclusivamente agli impianti realizzati nei luoghi di lavoro intendendo con questi i luoghi in cui si è in presenza di un lavoratore subordinato dove (art. 3 del DPR 547/55) …”per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un’arte o una professione”….Quindi sono inclusi anche i luoghi in cui sono presenti solo stagisti o praticanti. Fra le attività comprese dal decreto entrano anche quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e da altri Enti pubblici, quindi impianti sportivi, illuminazione pubblica, etc. Sempre l’art. 3 del DPR 547/55 precisa che “sono equiparati ai lavoratori subordinati:

  1. i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi;
  2. gli allievi degli istituti di istruzione e di laboratori-scuola nei quali si faccia uso di macchine, attrezzature, utensili ed apparecchi in genere.”

Nota: a parziale smentita di quanto affermato sopra, occorre dire che in base ad alcune interpretazioni, basate su sentenze di Pretori, il praticantato non può essere equiparato al lavoro subordinato, escludendo così dall’applicazione del decreto quegli studi professionali nei quali operano solo praticanti. La prima è una sentenza del Pretore di Asti dell’11 febbraio 1993 “La pratica professionale appare incompatibile con il rapporto di lavoro subordinato, in quanto essa serve principalmente a fare acquisire al praticante le nozioni e l\'esperienza necessarie per diventare a tutti gli effetti un libero professionista allo stesso livello del maestro, e cioè un collega\". La seconda è una sentenza del Pretore di Rimini del 26 maggio 1994 \"La circostanza che il praticante percepisca un compenso non è idonea, di per sé, a trasformare il praticantato in rapporto di lavoro subordinato, quando il rapporto sia sorto e si sia sviluppato con le caratteristiche proprie del lavoro autonomo\".


Procedure per gli impianti elettrici di messa a terra e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche

Chi e cosa deve fare e in che ordine:

  1. L’Installatore realizza l’impianto

  2. Una volta realizzato l’impianto, l’Installatore esegue le verifiche previste dalle norme e dalle disposizioni di legge sull’impianto stesso.

  3. L’Installatore rilascia al datore di lavoro, la dichiarazione di conformità ai sensi dell’art. 9 della legge 46/90 e compilata in base al modello previsto dal DM 20/2/92. La dichiarazione viene sottoscritta dall’installatore, è datata e riporta la descrizione dell’impianto e i riferimenti normativi, oltre che l’indirizzo dell’immobile presso cui è installato l’impianto.

  4. Solo dopo il ricevimento della dichiarazione di conformità (atto che, di fatto fornisce l’omologazione degli impianti) il datore di lavoro può mettere in esercizio l’impianto, cioè iniziare l’attività lavorativa.

  5. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto il datore di lavoro invia una copia della dichiarazione di conformità all’ISPESL e una copia all’ASL/ARPA territorialmente competenti. Nei comuni in cui sia stato attivato lo Sportello Unico per le attività produttive, le due copie vanno inviate ad esso, che provvederà all’inoltro ai soggetti precedenti (ISPESL e ASL/ARPA). Non è necessario inviare, insieme alla dichiarazione di conformità, anche gli allegati obbligatori e facoltativi previsti dal DM 20/2/92. Questi allegati, conservati presso il luogo dell’impianto, devono essere resi disponibili in occasione delle visite periodiche del verificatore. Il datore di lavoro, pertanto, invia insieme alla dichiarazione (senza allegati, come detto) un modulo di trasmissione della dichiarazione in cui si descrive localizzazione, tipologia e dimensioni dell’impianto.

  6. L’ISPESL rilascia un attestato di avvenuta ricezione della dichiarazione di conformità, trasmessa dal datore di lavoro o dallo sportello unico, al fine di documentare l’adempimento dell’obbligo.

  7. Anche l’ASL/ARPA deve rilasciare un attestato di avvenuta ricezione della dichiarazione di conformità, trasmessa dal datore di lavoro o dallo sportello unico, al fine di documentare l’adempimento dell’obbligo.

  8. La descrizione sommaria dell’impianto, fatta con il modulo di trasmissione della dichiarazione di conformità, serve all’ISPESL per effettuare delle verifiche a campione sulla conformità degli impianti alla normativa vigente, inserite in una programmazione concordata con la regione. Le risultanze di tali verifiche vengono inviate dall’ISPESL all’ASL/ARPA di competenza territoriale. Queste verifiche sono a carico del datore di lavoro.

  9. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolare manutenzione degli impianti.

  10. Il datore di lavoro è tenuto a far sottoporre gli impianti a verifica periodica. La richiesta di verifica, tramite un apposito modulo, può essere fatta all’ASL/ARPA oppure ad organismi individuati dal Ministero delle attività produttive. Questi organismi, vengono individuati anche attraverso la conoscenza della norma UNI CEI 45004 “Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione”, oltre alla conoscenza delle norme CEI dei comitati 11 “Impianti elettrici ad alta tensione e di distribuzione di bassa tensione”, 31 “Materiali antideflagranti”, 64 “Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione”, 81 “Protezione contro i fulmini”. Anche queste verifiche sono a carico del datore di lavoro. La richiesta di verifica deve essere:

    • biennale: per gli impianti installati nei cantieri, nei locali ad uso medico, negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio.
    • quinquennale: per gli impianti installati in tutti gli altri ambienti.

  11. Una volta eseguita la verifica, chi l’ha eseguita (ASL/ARPA od organismo abilitato) rilascia un verbale al datore di lavoro, il quale lo deve conservare in caso di controllo degli organi di vigilanza e per le successive verifiche.

  12. Il datore di lavoro, in caso di cessazione, modifica sostanziale o trasferimento/spostamento degli impianti, comunica immediatamente la modifica all’ISPESL e all’ASL/ARPA. La modifica sostanziale oltre la quale occorre effettuare la comunicazione si può ritenere essere quella che comporta l’obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità di cui all’art. 9 delle legge 46/90.

  13. L’ASL/ARPA od organismo abilitato effettua una verifica straordinaria dell’impianto in caso di:

    • esito negativo della verifica periodica; si possono verificare due casi:

      • violazione di norme di legge penalmente sanzionate (ad es. DPR 547/55 Titolo VII, Dlgs 626/94); in questo caso il verificatore, se ha la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG), provvederà ad attivare le procedure sanzionatorie previste dal Dlgs 758/94, mentre se ha la qualifica di Pubblico Ufficiale (PU) provvederà ad avvertire i soggetti competenti;
      • violazioni riferite alle norme di buona tecnica (particolarmente alle norme CEI); in questo caso il verificatore segnalerà nel verbale di verifica le motivazioni dell’esito negativo del verbale con riferimento alle specifiche norme applicabili.

    • modifica sostanziale dell’impianto: è compito del datore di lavoro individuarla. In ogni caso si può far riferimento alla circolare ISPESL 24/10/1994, n. 12988 dove si intendono per modifiche sostanziali degli impianti elettrici di messa a terra “quelle modifiche che in qualche modo coinvolgono l’impianto totalmente o nel punto di consegna. Sono esempi di modifica sostanziale:

      • le variazioni della categoria dell’impianto o della tensione di alimentazione (es. da 400 V a 600 V);
      • un aumento di potenza che comporti una modifica preponderante del quadro generale o della cabina di trasformazione;
      • una modifica del sistema elettrico o del sistema di protezione contro i contatti indiretti, se tale modifica interessa tutto l’impianto;
      • negli impianti di II categoria l’aumento del numero delle cabine di trasformazione o variazioni sostanziali all’interno di esse;
      • cambio di destinazione dell’utenza, con diversa applicazione normativa (es. magazzino di vendita trasformato in laboratorio ad uso medico).
      Non sono perciò, ad esempio, da considerarsi trasformazioni sostanziali, le modifiche dei quadri elettrici secondari e nei circuiti terminali, l’aumento della potenza contrattuale o il cambio di ragione sociale se ciò non comporta modifiche sull’impianto elettrico”. Per gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, sono invece esempi di modifiche sostanziali:

      • una nuova classificazione della struttura o una modifica del numero di eventi limite;
      • una variazione della categoria dell’impianto.

    • richiesta del datore di lavoro; in questo caso il datore di lavoro dovrà indicare le motivazioni della richiesta di verifica straordinaria
      Anche le verifiche straordinarie sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro (anche se l’art. 7 del DPR 462/2001 non lo specifica chiaramente). Al termine della verifica, il tecnico redige il verbale di verifica, precisando la natura straordinaria della verifica, l’esito finale della stessa e ne rilascia una copia al datore di lavoro.

  14. L’effettuazione delle verifiche straordinarie non modifica la data di scadenza delle verifiche periodiche, che rimangono riferite alla data della prima dichiarazione di conformità dell’impianto.


Procedure per gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione

Chi e cosa deve fare e in che ordine:

  1. L’Installatore realizza l’impianto.

  2. Una volta realizzato l’impianto, l’Installatore esegue le verifiche previste dalle norme e dalle disposizioni di legge sull’impianto stesso.

  3. L’Installatore rilascia al datore di lavoro, la dichiarazione di conformità ai sensi dell’art. 9 della legge 46/90 e compilata in base al modello previsto dal DM 20/2/92. La dichiarazione viene sottoscritta dall’installatore, è datata e riporta la descrizione dell’impianto e i riferimenti normativi, oltre che l’indirizzo dell’immobile presso cui è installato l’impianto.

  4. Solo dopo il ricevimento della dichiarazione di conformità, il datore di lavoro può mettere in esercizio l’impianto, cioè iniziare l’attività lavorativa (in questo caso, al momento attuale l’impianto non è ancora omologato).

  5. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto il datore di lavoro invia una copia della dichiarazione di conformità all’ASL/ARPA territorialmente competenti. Nei comuni in cui sia stato attivato lo Sportello Unico per le attività produttive, la copia va inviata ad esso, che provvederà all’inoltro al soggetto precedente (ASL/ARPA). In questo caso, poiché l’omologazione dell’impianto è subordinato alla prima verifica dell’ASL/ARPA, è meglio inviare, insieme alla dichiarazione di conformità, anche gli allegati obbligatori e facoltativi previsti dal DM 20/2/92, cioè eventuale progetto, relazione con tipologie dei materiali utilizzati, schemi, riferimenti a dichiarazioni di conformità precedenti, copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali. Il datore di lavoro, pertanto, invia insieme alla dichiarazione ed agli allegati, un modulo di trasmissione della dichiarazione in cui si descrive localizzazione, tipologia e dimensioni dell’impianto.

  6. L’ASL/ARPA rilascia un attestato di avvenuta ricezione della dichiarazione di conformità, trasmessa dal datore di lavoro o dallo sportello unico, al fine di documentare l’adempimento dell’obbligo.

  7. L’ASL/ARPA, entro due anni, effettua la prima verifica sull’impianto, che ha valore di omologazione. Ricordiamo che l’omologazione è l’atto amministrativo che attesta la conformità dell’impianto considerato alla regola d’arte e alle leggi vigenti in materia.

  8. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolare manutenzione degli impianti.

  9. Il datore di lavoro è tenuto a far sottoporre gli impianti a verifica periodica. La richiesta di verifica, tramite un apposito modulo può essere fatta all’ASL/ARPA oppure ad organismi individuati dal Ministero delle attività produttive. Questi organismi vengono individuati anche attraverso la conoscenza della norma UNI CEI 45004 “Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione”, oltre alla conoscenza delle norme CEI dei comitati 11 “Impianti elettrici ad alta tensione e di distribuzione di bassa tensione”, 31 “Materiali antideflagranti”, 64 “Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione”, 81 “Protezione contro i fulmini”. Queste verifiche sono a carico del datore di lavoro. La richiesta di verifica deve essere:

    • biennale in tutti i casi

  10. Una volta eseguita la verifica, chi l’ha eseguita (ASL/ARPA od organismo abilitato) rilascia un verbale al datore di lavoro, il quale lo deve conservare in caso di controllo degli organi di vigilanza e per le successive verifiche.

  11. Il datore di lavoro, in caso di cessazione, modifica sostanziale o trasferimento/spostamento degli impianti, comunica immediatamente la modifica all’ASL/ARPA. La modifica sostanziale oltre la quale occorre effettuare la comunicazione si può ritenere essere quella che comporta l’obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità di cui all’art. 9 delle legge 46/90.

  12. L’ASL/ARPA od organismo abilitato effettua una verifica straordinaria dell’impianto in caso di:

    • esito negativo della verifica periodica; si possono verificare due casi:

      • violazione di norme di legge penalmente sanzionate (ad es. DPR 547/55 Titolo VII, Dlgs 626/94); in questo caso il verificatore, se ha la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG), provvederà ad attivare le procedure sanzionatorie previste dall’art. 89 del Dlgs 626/94, mentre se ha la qualifica di Pubblico Ufficiale (PU) provvederà ad avvertire i soggetti competenti;
      • violazioni riferite alle norme di buona tecnica (particolarmente alle norme CEI); in questo caso il verificatore segnalerà nel verbale di verifica le motivazioni dell’esito negativo del verbale con riferimento alle specifiche norme applicabili.

    • modifica sostanziale dell’impianto: è compito del datore di lavoro individuarla. In ogni caso si può far riferimento ad un chiarimento del Ministero delle Attività Produttive, il quale afferma che occorre l’omologazione dopo la messa in esercizio degli impianti installati in luoghi con pericolo di esplosione nei casi di nuovo impianto, di trasformazione e di ampliamento (come da legge 46/90). Ne risulta che la modifica sostanziale, che necessita di verifica straordinaria, ma non di omologazione, si identifica con la “manutenzione straordinaria” (come da legge 46/90)

    • richiesta del datore di lavoro: in questo caso il datore di lavoro dovrà indicare le motivazioni della richiesta di verifica straordinaria.

    Anche le verifiche straordinarie sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro (anche se l’art. 7 del DPR 462/2001 non lo specifica chiaramente). Al termine della verifica, il tecnico redige il verbale di verifica, precisando la natura straordinaria della verifica, l’esito finale della stessa e ne rilascia una copia al datore di lavoro.

  13. L’effettuazione delle verifiche straordinarie non modifica la data di scadenza delle verifiche periodiche, che rimangono riferite alla data della prima dichiarazione di conformità dell’impianto.

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