
Prima del 23 gennaio 2002, giorno di entrata in vigore del DPR 462/01, la messa in esercizio degli impianti era effettuata tramite una verifica iniziale a carico del datore di lavoro. Successivamente, il datore di lavoro doveva inviare, entro trenta giorni dalla messa in esercizio, la domanda di omologazione degli impianti unitamente a:
- Il modello A all’ISPESL per i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
- Il modello B all’ISPESL per gli impianti di messa a terra
- Il modello C all’ASL/ARPA per gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione
Una volta espletata la formalità dell’invio dei modelli, il datore di lavoro
poteva mettere in servizio gli impianti, senza attendere l’omologazione da parte
dell’ISPESL (terra e scariche atmosferiche) o dell’ASL/ARPA (esplosione). Il
datore di lavoro non aveva alcuna responsabilità se l’omologazione avveniva a
distanza di molti anni o non avveniva affatto a causa di carenza di personale da
parte degli enti preposti ai controlli.
Una volta effettuata l’omologazione,
erano previste verifiche periodiche biennali, che venivano effettuate
dall’ASL/ARPA per tutti e tre i tipi di impianto.
Il sistema di verifiche era
regolato dai seguenti articoli del DPR 27 aprile 1955, n 547:
- art. 40 del DPR 547/55 “Le installazioni ed i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere periodicamente controllati e comunque almeno una volta ogni due anni, per accertarne lo stato di efficienza “;
- art. 328 del DPR 547/55 “ Gli impianti di messa a terra devono essere verificati prima della messa in servizio e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni, allo scopo di accertarne la stato di efficienza. Per le officine e cabine elettriche, le verifiche periodiche …….. devono essere eseguite almeno ogni cinque anni, tranne nei casi di impianti di messa a terra artificiali per i quali rimane fermo l\'intervallo di due anni “
- art. 336 del DPR 547/55 “ Le installazioni elettriche previste dagli articoli 330 e 332 (antideflagranti) devono essere sottoposte a verifica almeno una volta ogni due anni.
Cosa c\'è ora
Il DPR 462/2001 abroga gli art. 40 e 328 del DPR 547/55 e gli art. 2, 3 e 4 del DM 12/9/59 “Attribuzioni dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all’esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro” e i modelli A, B e C allegati allo stesso DM e definisce nuove modalità di denuncia, di omologazione e di verifica degli impianti di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione. Del DM 12/9/59 sono stati invece salvati gli articoli 11 e 12 e) e il modello 0, quindi non cambia nulla per gli impianti di terra delle cabine e centrali elettriche di aziende produttrici o distributrici di energia elettrica, la cui verifica continua ad essere affidata ai datori di lavoro e il cui verbale continua ad essere conforme al modello 0. Ricordiamo che in questi casi occorrono verifiche periodiche ad intervalli non superiori a cinque anni, oppure a due anni nei casi di terra artificiale.
In sintesi le maggiori novità che vedremo sono state introdotte dal decreto, si possono elencare in:
- Maggiori responsabilità per l’installatore
- Maggiori obblighi da parte del datore di lavoro
- Maggiori garanzie del rispetto delle verifiche
- Introduzione di Organismi abilitati all’effettuazione delle verifiche (analogamente a quanto già introdotto in materia di ascensori e montacarichi)
Ambito di applicazione del DPR 462/2001: un punto
“quasi” fermo
Il decreto si riferisce solo ed esclusivamente agli impianti realizzati nei luoghi di lavoro intendendo con questi i luoghi in cui si è in presenza di un lavoratore subordinato dove (art. 3 del DPR 547/55) …”per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un’arte o una professione”….Quindi sono inclusi anche i luoghi in cui sono presenti solo stagisti o praticanti. Fra le attività comprese dal decreto entrano anche quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e da altri Enti pubblici, quindi impianti sportivi, illuminazione pubblica, etc. Sempre l’art. 3 del DPR 547/55 precisa che “sono equiparati ai lavoratori subordinati:
- i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi;
- gli allievi degli istituti di istruzione e di laboratori-scuola nei quali si faccia uso di macchine, attrezzature, utensili ed apparecchi in genere.”
Nota: a parziale smentita di quanto affermato sopra, occorre dire che in base ad alcune interpretazioni, basate su sentenze di Pretori, il praticantato non può essere equiparato al lavoro subordinato, escludendo così dall’applicazione del decreto quegli studi professionali nei quali operano solo praticanti. La prima è una sentenza del Pretore di Asti dell’11 febbraio 1993 “La pratica professionale appare incompatibile con il rapporto di lavoro subordinato, in quanto essa serve principalmente a fare acquisire al praticante le nozioni e l\'esperienza necessarie per diventare a tutti gli effetti un libero professionista allo stesso livello del maestro, e cioè un collega\". La seconda è una sentenza del Pretore di Rimini del 26 maggio 1994 \"La circostanza che il praticante percepisca un compenso non è idonea, di per sé, a trasformare il praticantato in rapporto di lavoro subordinato, quando il rapporto sia sorto e si sia sviluppato con le caratteristiche proprie del lavoro autonomo\".
Procedure per gli impianti elettrici di messa a
terra e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
Chi e cosa deve fare e in che ordine:
- L’Installatore realizza l’impianto
- Una volta realizzato l’impianto, l’Installatore esegue le verifiche
previste dalle norme e dalle disposizioni di legge sull’impianto stesso.
- L’Installatore rilascia al datore di lavoro, la dichiarazione di
conformità ai sensi dell’art. 9 della legge 46/90 e compilata in base al
modello previsto dal DM 20/2/92. La dichiarazione viene sottoscritta
dall’installatore, è datata e riporta la descrizione dell’impianto e i
riferimenti normativi, oltre che l’indirizzo dell’immobile presso cui è
installato l’impianto.
- Solo dopo il ricevimento della dichiarazione di conformità (atto che, di
fatto fornisce l’omologazione degli impianti) il datore di lavoro può
mettere in esercizio l’impianto, cioè iniziare l’attività lavorativa.
- Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto il
datore di lavoro invia una copia della dichiarazione di conformità all’ISPESL e
una copia all’ASL/ARPA territorialmente competenti. Nei comuni in cui sia
stato attivato lo Sportello Unico per le attività produttive, le due copie vanno
inviate ad esso, che provvederà all’inoltro ai soggetti precedenti (ISPESL e
ASL/ARPA). Non è necessario inviare, insieme alla dichiarazione di conformità,
anche gli allegati obbligatori e facoltativi previsti dal DM 20/2/92. Questi
allegati, conservati presso il luogo dell’impianto, devono essere resi
disponibili in occasione delle visite periodiche del verificatore. Il datore di
lavoro, pertanto, invia insieme alla dichiarazione (senza allegati, come detto)
un modulo di trasmissione della dichiarazione in cui si descrive localizzazione,
tipologia e dimensioni dell’impianto.
- L’ISPESL rilascia un attestato di avvenuta ricezione della dichiarazione
di conformità, trasmessa dal datore di lavoro o dallo sportello unico, al
fine di documentare l’adempimento dell’obbligo.
- Anche l’ASL/ARPA deve rilasciare un attestato di avvenuta ricezione della
dichiarazione di conformità, trasmessa dal datore di lavoro o dallo
sportello unico, al fine di documentare l’adempimento dell’obbligo.
- La descrizione sommaria dell’impianto, fatta con il modulo di trasmissione
della dichiarazione di conformità, serve all’ISPESL per effettuare delle
verifiche a campione sulla conformità degli impianti alla normativa vigente,
inserite in una programmazione concordata con la regione. Le risultanze di tali
verifiche vengono inviate dall’ISPESL all’ASL/ARPA di competenza territoriale.
Queste verifiche sono a carico del datore di lavoro.
- Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolare manutenzione degli
impianti.
- Il datore di lavoro è tenuto a far sottoporre gli impianti a verifica
periodica. La richiesta di verifica, tramite un apposito modulo, può essere
fatta all’ASL/ARPA oppure ad organismi individuati dal Ministero delle attività
produttive. Questi organismi, vengono individuati anche attraverso la conoscenza
della norma UNI CEI 45004 “Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi
di organismi che effettuano attività di ispezione”, oltre alla conoscenza delle
norme CEI dei comitati 11 “Impianti elettrici ad alta tensione e di
distribuzione di bassa tensione”, 31 “Materiali antideflagranti”, 64 “Impianti
elettrici utilizzatori di bassa tensione”, 81 “Protezione contro i fulmini”.
Anche queste verifiche sono a carico del datore di lavoro. La richiesta di
verifica deve essere:
- biennale: per gli impianti installati nei cantieri, nei locali ad uso
medico, negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio.
- quinquennale: per gli impianti installati in tutti gli altri ambienti.
- biennale: per gli impianti installati nei cantieri, nei locali ad uso
medico, negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio.
- Una volta eseguita la verifica, chi l’ha eseguita (ASL/ARPA od organismo
abilitato) rilascia un verbale al datore di lavoro, il quale lo deve
conservare in caso di controllo degli organi di vigilanza e per le successive
verifiche.
- Il datore di lavoro, in caso di cessazione, modifica sostanziale o
trasferimento/spostamento degli impianti, comunica immediatamente la modifica
all’ISPESL e all’ASL/ARPA. La modifica sostanziale oltre la quale occorre
effettuare la comunicazione si può ritenere essere quella che comporta l’obbligo
del rilascio della dichiarazione di conformità di cui all’art. 9 delle legge
46/90.
- L’ASL/ARPA od organismo abilitato effettua una verifica
straordinaria dell’impianto in caso di:
- esito negativo della verifica periodica; si possono verificare due
casi:
- violazione di norme di legge penalmente sanzionate (ad es. DPR 547/55
Titolo VII, Dlgs 626/94); in questo caso il verificatore, se ha la qualifica di
Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG), provvederà ad attivare le procedure
sanzionatorie previste dal Dlgs 758/94, mentre se ha la qualifica di Pubblico
Ufficiale (PU) provvederà ad avvertire i soggetti competenti;
- violazioni riferite alle norme di buona tecnica (particolarmente alle
norme CEI); in questo caso il verificatore segnalerà nel verbale di verifica
le motivazioni dell’esito negativo del verbale con riferimento alle specifiche
norme applicabili.
- violazione di norme di legge penalmente sanzionate (ad es. DPR 547/55
Titolo VII, Dlgs 626/94); in questo caso il verificatore, se ha la qualifica di
Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG), provvederà ad attivare le procedure
sanzionatorie previste dal Dlgs 758/94, mentre se ha la qualifica di Pubblico
Ufficiale (PU) provvederà ad avvertire i soggetti competenti;
- modifica sostanziale dell’impianto: è compito del datore di lavoro
individuarla. In ogni caso si può far riferimento alla circolare ISPESL
24/10/1994, n. 12988 dove si intendono per modifiche sostanziali degli
impianti elettrici di messa a terra “quelle modifiche che in qualche modo
coinvolgono l’impianto totalmente o nel punto di consegna. Sono esempi di
modifica sostanziale:
- le variazioni della categoria dell’impianto o della tensione di
alimentazione (es. da 400 V a 600 V);
- un aumento di potenza che comporti una modifica preponderante del quadro
generale o della cabina di trasformazione;
- una modifica del sistema elettrico o del sistema di protezione contro i
contatti indiretti, se tale modifica interessa tutto l’impianto;
- negli impianti di II categoria l’aumento del numero delle cabine di
trasformazione o variazioni sostanziali all’interno di esse;
- cambio di destinazione dell’utenza, con diversa applicazione normativa (es.
magazzino di vendita trasformato in laboratorio ad uso medico).
- una nuova classificazione della struttura o una modifica del numero di
eventi limite;
- una variazione della categoria dell’impianto.
- le variazioni della categoria dell’impianto o della tensione di
alimentazione (es. da 400 V a 600 V);
- richiesta del datore di lavoro; in questo caso il datore di lavoro
dovrà indicare le motivazioni della richiesta di verifica straordinaria
Anche le verifiche straordinarie sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro (anche se l’art. 7 del DPR 462/2001 non lo specifica chiaramente). Al termine della verifica, il tecnico redige il verbale di verifica, precisando la natura straordinaria della verifica, l’esito finale della stessa e ne rilascia una copia al datore di lavoro.
- esito negativo della verifica periodica; si possono verificare due
casi:
- L’effettuazione delle verifiche straordinarie non modifica la data di scadenza delle verifiche periodiche, che rimangono riferite alla data della prima dichiarazione di conformità dell’impianto.
Procedure per gli impianti elettrici nei luoghi
con pericolo di esplosione
Chi e cosa deve fare e in che ordine:
- L’Installatore realizza l’impianto.
- Una volta realizzato l’impianto, l’Installatore esegue le verifiche
previste dalle norme e dalle disposizioni di legge sull’impianto stesso.
- L’Installatore rilascia al datore di lavoro, la dichiarazione di
conformità ai sensi dell’art. 9 della legge 46/90 e compilata in base al
modello previsto dal DM 20/2/92. La dichiarazione viene sottoscritta
dall’installatore, è datata e riporta la descrizione dell’impianto e i
riferimenti normativi, oltre che l’indirizzo dell’immobile presso cui è
installato l’impianto.
- Solo dopo il ricevimento della dichiarazione di conformità, il datore di
lavoro può mettere in esercizio l’impianto, cioè iniziare l’attività
lavorativa (in questo caso, al momento attuale l’impianto non è ancora
omologato).
- Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto il
datore di lavoro invia una copia della dichiarazione di conformità
all’ASL/ARPA territorialmente competenti. Nei comuni in cui sia stato
attivato lo Sportello Unico per le attività produttive, la copia va inviata ad
esso, che provvederà all’inoltro al soggetto precedente (ASL/ARPA). In questo
caso, poiché l’omologazione dell’impianto è subordinato alla prima verifica
dell’ASL/ARPA, è meglio inviare, insieme alla dichiarazione di conformità, anche
gli allegati obbligatori e facoltativi previsti dal DM 20/2/92, cioè eventuale
progetto, relazione con tipologie dei materiali utilizzati, schemi, riferimenti
a dichiarazioni di conformità precedenti, copia del certificato di
riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali. Il datore di lavoro,
pertanto, invia insieme alla dichiarazione ed agli allegati, un modulo di
trasmissione della dichiarazione in cui si descrive localizzazione, tipologia e
dimensioni dell’impianto.
- L’ASL/ARPA rilascia un attestato di avvenuta ricezione della
dichiarazione di conformità, trasmessa dal datore di lavoro o dallo
sportello unico, al fine di documentare l’adempimento dell’obbligo.
- L’ASL/ARPA, entro due anni, effettua la prima verifica sull’impianto, che
ha valore di omologazione. Ricordiamo che l’omologazione è l’atto
amministrativo che attesta la conformità dell’impianto considerato alla regola
d’arte e alle leggi vigenti in materia.
- Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolare manutenzione degli
impianti.
- Il datore di lavoro è tenuto a far sottoporre gli impianti a verifica
periodica. La richiesta di verifica, tramite un apposito modulo può essere
fatta all’ASL/ARPA oppure ad organismi individuati dal Ministero delle attività
produttive. Questi organismi vengono individuati anche attraverso la conoscenza
della norma UNI CEI 45004 “Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi
di organismi che effettuano attività di ispezione”, oltre alla conoscenza delle
norme CEI dei comitati 11 “Impianti elettrici ad alta tensione e di
distribuzione di bassa tensione”, 31 “Materiali antideflagranti”, 64 “Impianti
elettrici utilizzatori di bassa tensione”, 81 “Protezione contro i fulmini”.
Queste verifiche sono a carico del datore di lavoro. La richiesta di verifica
deve essere:
- biennale in tutti i casi
- biennale in tutti i casi
- Una volta eseguita la verifica, chi l’ha eseguita (ASL/ARPA od organismo
abilitato) rilascia un verbale al datore di lavoro, il quale lo deve
conservare in caso di controllo degli organi di vigilanza e per le successive
verifiche.
- Il datore di lavoro, in caso di cessazione, modifica sostanziale o
trasferimento/spostamento degli impianti, comunica immediatamente la modifica
all’ASL/ARPA. La modifica sostanziale oltre la quale occorre effettuare la
comunicazione si può ritenere essere quella che comporta l’obbligo del rilascio
della dichiarazione di conformità di cui all’art. 9 delle legge 46/90.
- L’ASL/ARPA od organismo abilitato effettua una verifica straordinaria
dell’impianto in caso di:
- esito negativo della verifica periodica; si possono verificare due
casi:
- violazione di norme di legge penalmente sanzionate (ad es. DPR 547/55
Titolo VII, Dlgs 626/94); in questo caso il verificatore, se ha la qualifica di
Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG), provvederà ad attivare le procedure
sanzionatorie previste dall’art. 89 del Dlgs 626/94, mentre se ha la qualifica
di Pubblico Ufficiale (PU) provvederà ad avvertire i soggetti competenti;
- violazioni riferite alle norme di buona tecnica (particolarmente alle
norme CEI); in questo caso il verificatore segnalerà nel verbale di verifica le
motivazioni dell’esito negativo del verbale con riferimento alle specifiche
norme applicabili.
- violazione di norme di legge penalmente sanzionate (ad es. DPR 547/55
Titolo VII, Dlgs 626/94); in questo caso il verificatore, se ha la qualifica di
Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG), provvederà ad attivare le procedure
sanzionatorie previste dall’art. 89 del Dlgs 626/94, mentre se ha la qualifica
di Pubblico Ufficiale (PU) provvederà ad avvertire i soggetti competenti;
- modifica sostanziale dell’impianto: è compito del datore di lavoro
individuarla. In ogni caso si può far riferimento ad un chiarimento del
Ministero delle Attività Produttive, il quale afferma che occorre l’omologazione
dopo la messa in esercizio degli impianti installati in luoghi con pericolo di
esplosione nei casi di nuovo impianto, di trasformazione e di ampliamento (come
da legge 46/90). Ne risulta che la modifica sostanziale, che necessita di
verifica straordinaria, ma non di omologazione, si identifica con la
“manutenzione straordinaria” (come da legge 46/90)
- richiesta del datore di lavoro: in questo caso il datore di lavoro
dovrà indicare le motivazioni della richiesta di verifica straordinaria.
- esito negativo della verifica periodica; si possono verificare due
casi:
- L’effettuazione delle verifiche straordinarie non modifica la data di scadenza delle verifiche periodiche, che rimangono riferite alla data della prima dichiarazione di conformità dell’impianto.
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