In anteprima la bozza del testo del decreto
Compare un nuovo "schema" di Decreto Ministeriale (MSE, di concerto con MATT, ma per il momento presentato dal Ministero dello Sviluppo Economico) per l'incentivazione della fonte solare fotovoltaica. Tra gli elementi positivi della nuova versione dello schema di decreto, riconosciamo i seguenti:
- Art. 2 - comma b0): sono finalmente ammessi gli impianti al suolo.
- Art. 5 – comma 8: Si ribadisce la semplificazione autorizzativa: per impianti installati in siti non soggetti a vincoli non è richiesta l’Autorizzazione Unica!
- Art. 8 – comma 3: Si conferma che gli impianti FV hanno diritto alla somma della tariffa incentivante e al valore della cessione dell’energia;
- Art. 10 – comma 2: Si precisa che la copertura dell’incentivazione è garantita dalla tariffa A3 della bolletta elettrica (risorse che si dovranno ulteriormente liberare, in grandissima quantità, per mezzo della rimozione delle sovvenzioni alle fonti "assimilate" - scandalo "CIP 6").
Persistono tuttavia elementi fortemente negativi per eccessive complicazioni e immotivate limitazioni che, considerata la delicatezza delle fasi di decollo di settori innovativi non ancora "maturi" sotto il profilo economico, sono da soli in grado di impedire uno sviluppo armonioso del settore fotovoltaico e in particolare delle componenti industriale e dei servizi ad esso collegato. In dettaglio:
- Art. 2 – comma b1): Il limite di 3 kW per gli impianti appartenenti a persone fisiche, ai fini della classificazione come "non integrati", pur essendo posti al suolo, è troppo limitativa;
- Art. 2 – comma b2): Si introduce una categoria di impianti parzialmente integrati non necessaria e che può creare confusione nelle applicazioni;
- Art. 2 – comma g4): La frase “risultano assolti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell’accesso alle reti” è pleonastica una volta ottenuto il collegamento alla rete.
- Art. 5 – comma 2: L’introduzione di una Deliberazione dell’AEEG per la definizione e le modalità per la connessione alla rete crea solo ritardi nell’applicazione del nuovo decreto. Sarebbe opportuno chiarire queste regole già nel Decreto;
- Art. 5 – comma 5: Il tempo di 60 giorni concesso al GSE per la comunicazione della tariffa riconosciuta è troppo lungo e deve essere ridotto a 30 giorni;
- Art. 6 – comma 1: Non sono riportati i valori delle tariffe e non si differenzia la tariffa in base alla potenza installata (punto fondamentale per il successo del sistema);
- Art 7: Premio per gli impianti FV abbinati ad uso efficiente energia complicato e riservato solo ai piccoli impianti;
- Art. 9 – comma 4: La non applicazione delle tariffe incentivanti per gli impianti per i quali è stata riconosciuta la detrazione fiscale è in contrasto con la legge finanziaria 2007;
- Art. 12: Si tratta soltanto di un "obiettivo", per altro non ancora precisato, tuttavia ai fini della tranquillità degli investimenti sarebbe auspicabile non porsi obiettivi a così lungo termine ma consentire al mercato di svilupparsi liberamente;
- Art 16 – comma 2: Si concedono ulteriori 90 giorni ai Soggetti Responsabili in ritardo sui tempi fissati dai DM finora in vigore, che è un elemento distorsivo;
- Art 16 – comma 3: Si esclude lo scorrimento per gli impianti ritenuti idonei nelle domande presentate entro il 31 marzo, che sembra un’ingiustizia;
- Art. 16 – comma 5: I soggetti che non sono stati ammessi a beneficiare delle tariffe previste dalle attuali procedure pur essendo stati ritenuti idonei non hanno alcuna priorità ai fini dell’accesso alle tariffe incentivanti di cui al nuovo decreto, che è esattamente l'opposto del segnale che sarebbe opportuno anzi necessario dare al mercato e al settore del fotovoltaico.
Fonte: equologia.it