Pubblicato:
4 giugno 2007
Categoria:
Notizie tecnico normative
Con la circolare 8 maggio 2007 il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha chiarito alcuni punti del decreto di prevenzione incendi negli uffici dello scorso anno. In particolare viene specificato meglio il campo di applicazione del decreto. Leggi l’articolo di presentazione e il testo della circolare
Il 2 Marzo 2006 veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 22 febbraio 2006 del Ministero dell'Interno “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici”.
Ilo campo di applicazione del decreto era riferito agli edifici di nuova costruzione, agli edifici esistenti in cui si insediano uffici di nuova realizzazione, agli edifici esistenti già adibiti ad ufficio alla data di entrata in vigore del decreto (1 aprile 2006) in caso siano oggetto di interventi che comportino modifiche sostanziali, ossia interventi di ristrutturazione edilizia. Ma se gli interventi effettuati sugli uffici sono solamente parziali, quali ad esempio la sostituzione o la modifica di impianti e/o attrezzature di protezione attiva antincendio, la modifica parziale delle caratteristiche costruttive e/o del sistema di vie di uscita, e/o ampliamenti, il decreto si applica ugualmente ? In tale eventualità, la recente Circolare 8 maggio 2007 (Prot. N.571/4122 sott. 66/A) del Ministero dell’Interno, in analogia a quanto previsto in altre regole tecniche per l’edilizia civile (strutture sanitarie, locali di pubblico spettacolo, attività ricettive, ecc.), ritiene che le disposizioni tecniche previste debbano essere applicate solo a quegli impianti e/o a quelle parti della costruzione oggetto degli interventi di modifica, in un’ottica quindi di applicazione graduale della nuova normativa.
Ricordiamo quali sono le disposizione del DM 22 febbraio 2006 riguardo agli impianti elettrici:
- Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968. In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:
- devono possedere caratteristiche strutturali, tensione di alimentazione e possibilità di intervento individuate nel piano della gestione delle emergenze tali da non costituire pericolo durante le operazioni di spegnimento;
- non devono costituire causa primaria d'incendio o di esplosione;
- non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi; il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;
- i cavi per energia e segnali non devono determinare rischio per la emissione di fumo, gas acidi e corrosivi, secondo le vigenti norme di buona tecnica;
- devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);
- devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni protette e riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.
- I seguenti sistemi di utenza devono disporre di impianti di sicurezza:
- illuminazione;
- allarme;
- rivelazione;
- impianti di estinzione;
- ascensori antincendio;
- ascensori di soccorso;
- impianto di diffusione sonora.
- L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (minore o uguale a 0,5 sec.) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione e ad interruzione media (minore o uguale a 15 sec.) per ascensori antincendio e di soccorso, impianti di estinzione ed impianto di diffusione sonora. Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore. L'autonomia minima e' stabilita per ogni impianto come segue:
- rivelazione e allarme incendi: 30 minuti;
- illuminazione di sicurezza dei locali: 2 ore;
- impianti di estinzione incendi: 1 ora;
- impianto di diffusione sonora: 1 ora.
- L'installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle disposizioni di prevenzione incendi vigenti.
- L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare, lungo le vie di uscita, un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma, purché assicurino il funzionamento per almeno un'ora.
- Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio.