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Abilitazioni su attività impiantistica: parere del Ministero sul DM 37/08

Pubblicato: 16 novembre 2010 Categoria: Notizie tecnico normative

La richiesta del parere viene dalla Camera di Commercio di Genova (1 ottobre 2009)

Con il quesito suddetto è stato chiesto, in particolare, se ad un soggetto iscritto alla Camera di commercio ed abilitato allo svolgimento dell'attività impiantistica di cui alla lettera b), comma l dell'art. l della ex Legge 46/90, possa vedersi riconosciuto l'abilitazione allo svolgimento dell'attività impiantistica di cui alla lettera a), comma 2, dell'art. 1 del dm 37/2008 "per la totalità delle voci ivi incluse ", tenuto conto che l'esercizio dell' attività impiantistica relativa all'automazione di porte, cancelli e barriere nella precedente normativa (L. 46/90) veniva "implicitamente" inclusa nella lettera b) "Impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche ", mentre nella normativa attualmente vigente (d.m. 37/2008) viene "espressamente" inclusa nella lettera a) "Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere ".

È stato, inoltre, affermato che in proposito, la Camera di commercio di Genova ha fornito risposta negativa alla richiesta di cui sopra.

È stato altresì dichiarato che la Camera di commercio ha, invero, automaticamente abilitato allo svolgimento dell'attività impiantistica di cui alla lettera a), comma 2, dell'art. 1 del dm 37/2008 "per la totalità delle voci ivi incluse ", le imprese precedentemente abilitate, ai sensi della ex Legge 46/90, allo svolgimento dell'attività relativa agli impianti di cui alla lettera a) comma I dell'art. I.

In proposito si rappresenta, preliminarmente, che la valutazione in concreto dei requisiti professionali non è di competenza di questa Amministrazione, rientrando la stessa tra le prerogative esclusive della Camera di commercio (o della Commissione Provinciale Artigianato, se trattasi di artigiano), essendo responsabile del procedimento.

AI riguardo, tuttavia, pur nell'autonomia decisionale e procedimentale di codesta Camera, si è del parere che la risposta fornita dalla Camera di commercio sia pienamente condivisibile laddove nega all'interessato di poter esercitare in toto, con scivolamento automatico, l'attività di cui agli impianti previsti dalla lettera a), comma 2, dell'art. 1 del dm 37/2008, avendo il medesimo il possesso dei requisiti tecnico-professionali limitato alla sola voce "Impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere ".

L'interessato solo per tale voce della lettera a) avrebbe diritto ad ottenere l'abilitazione e, quindi, si ritiene di poter escludere ogni tipo di scivolamento automatico ai fini abilitativi per le altre voci della lettera a) medesima.

Naturalmente viene fatta salva la possibilità che il soggetto possa dimostrare, per altra via, di essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali, ai sensi dell'art. 4 del d.m. 37/2008.

In ordine a quanto affermato dalla S.V. circa lo scivolamento automatico "per la totalità delle voci" previste alla lettera a), comma 2, dell'art. I del dm 37/2008, effettuato "a suo dire" dalla Camera di commercio a favore delle imprese abilitate allo svolgimento dell'attività relativa agli impianti di cui alla lettera a) comma 2 dell'art.1 della ex Legge 46/90, non si ritiene di poter condividere la procedura adottata da codesta Camera e pertanto si resta in attesa dei relativi dovuti chiarimenti.