
I riferimenti normativi che trattano del delicato tema della verifica degli
impianti nei luoghi con pericolo di esplosione sono la norma CEI EN 60079-17
(CEI 31-34) \"Verifica e manutenzione degli impianti elettrici nei luoghi con
pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi dalle miniere)\" e la
guida CEI-ISPESL fascicolo 3683R per la verifica delle installazioni elettriche
nei luoghi pericolosi. Non esiste al momento una norma che riguardi in specifico
le verifiche nei luoghi pericolosi per la presenza di polveri combustibili. La
Guida CEI-ISPESL era nata per guidare le verifiche di legge (quelle per
intenderci previste fino a poco tempo fa dal DPR 547/55 ed ora dal DPR 462/01) e
prende come riferimento la \"vecchia\" CEI 64-2: di conseguenza, anche se i suoi
contenuti sono ancora validi, dovrà essere aggiornata. Prendiamo allora come
riferimento la norma CEI 31-34 che offre utili indicazioni sul significato di
verifica e sulla sua realizzazione pratica.
La specificità degli impianti
elettrici in questi luoghi, impongono una attenzione ed una cura particolari nel
mantenere l\'integrità delle specifiche caratteristiche che permettono il
funzionamento nelle atmosfere potenzialmente esplosive.
La norma CEI 31-34
definisce la verifica come l\'azione che implica l\'attento esame di un componente
dell\'impianto, eseguita senza smontarlo, oppure, se necessario, con l\'aggiunta
di un particolare smontaggio, completata talora da misure, al fine di
raggiungere una valida conclusione sullo stato del componente stesso. A
proposito di smontaggio, l\'azione di verifica può essere smontata in tre fasi,
in tre tipi di esami, che, a partire dal più superficiale sono:
-
Verifica a vista - E\' la verifica che permette di identificare i difetti a occhio nudo, senza l\'utilizzo di attrezzi o misure. Ad esempio può essere la mancanza di una vite o un bullone, il non rispetto di distanze minime, la mancanza di giunti di bloccaggio, etc. Le custodie non vengono aperte e gli apparecchi sono sotto tensione.
-
Verifica ravvicinata - E\' la verifica che consente di andare un pò oltre, e ad esempio capire, tramite l\'ausilio di un attrezzo, se la vite o il bullone sono allentati, se ci sono guarnizioni inadatte, etc. Anche questo tipo di esame non prevede l\'apertura delle custodie e il sezionamento dell\'impianto.
-
Verifica dettagliata - E\' la verifica che implica l\'utilizzo di utensili per l\'apertura delle custodie e di strumentazione di misura. Gli apparecchi vengono sezionati dalla sorgente di energia.
Se la verifica viene effettuata, sempre in modo sistematico su tutti gli elementi dell\'impianto, ad intervalli regolari di tempo, si parla di verifica periodica. L\'intervallo fra le verifiche periodiche non deve superare comunque i tre anni. Sulle costruzioni elettriche movibili (come gli apparecchi per la saldatura elettrica), particolarmente soggette al danneggiamento, l\'intervallo deve scendere ad un anno. Per queste costruzioni devono essere prese precauzioni, per fare in modo che vengano usate solo nei luoghi appropriati al loro modo di protezione, al gruppo del gas ed alla classe di temperatura.
Ricordiamo che è prevista anche una terza modalità di verifica, quella a
campione, cioè eseguita non a tappeto su tutto, ma su una parte proporzionale
degli elementi dell\'impianto. La verifica a campione è accettata laddove
esami a vista e ravvicinati attestino buone condizioni dell\'impianto e le prime
verifiche dettagliate confermino questa tendenza. Il numero di verifiche a
campione può essere tanto inferiore quanto maggiori sono le risultanze positive
delle verifiche precedenti. La verifica a campione dovrebbe in genere avere lo
scopo di controllare l\'effetto delle condizioni ambientali, delle vibrazioni,
dei difetti di progettazione.
Effettuazione delle verifiche
Per effettuare le verifiche - che devono essere svolte solo da personale esperto sui vari modi di protezione, sulle modalità di installazione, sulle leggi e norme pertinenti e sui principi generali della classificazione dei luoghi pericolosi - deve essere disponibile la seguente documentazione aggiornata:
-
La classificazione dei luoghi pericolosi
-
Il gruppo e la classe di temperatura delle costruzioni elettriche
-
L\'elenco e la posizione nell\'impianto delle costruzioni elettriche, dei ricambi e delle informazioni tecniche per consentire di mantenere l\'utilizzo delle apparecchiature in conformità al loro modo di protezione
Tra una verifica periodica e l\'altra, si devono effettuare verifiche a campione che serviranno, oltre che per controllare l\'impianto, anche a ridefinire, se necessario, l\'intervallo e il grado (vista, ravvicinata, dettagliata) della verifica.
Ulteriori verifiche vanno svolte nel caso in cui siano state eseguite sostituzioni, riparazioni, modifiche o regolazioni sui componenti.
Un altro momento di verifica deve essere quello nel quale l\'apparecchiatura elettrica viene spostata da un luogo ad un altro o la classificazione del luogo cambia: occorrerà controllare che il modo di protezione, il gruppo della custodia e la classe di temperatura siano adatti alle nuove condizioni. Nelle tabelle seguenti sono proposte le schede di ispezione normative per i vari tipi di impianti Ex. Le schede sono suddivise in tre livelli di verifica: sulle costruzioni elettriche, sugli impianti e sulle condizioni ambientali nelle quali l\'impianto è installato.
Con l\'entrata in vigore, il 23 gennaio 2002, del DPR 462/01 sono cambiate le modalità di denuncia degli impianti Ex. Riassumiamo qui le procedure necessarie per adempiere agli obblighi di legge nel caso appunto degli impianti realizzati nei luoghi con pericolo di esplosione.
-
L\'Installatore realizza l\'impianto.
- Una volta realizzato l\'impianto, l\'Installatore esegue le verifiche previste dalle norme e dalle disposizioni di legge sull\'impianto stesso.
- L\'Installatore rilascia al datore di lavoro, la dichiarazione di conformità ai sensi dell\'art. 9 della legge 46/90 e compilata in base al modello previsto dal DM 20/2/92. La dichiarazione viene sottoscritta dall\'installatore, è datata e riporta la descrizione dell\'impianto e i riferimenti normativi, oltre che l\'indirizzo dell\'immobile presso cui è installato l\'impianto.
- Solo dopo il ricevimento della dichiarazione di conformità, il datore di lavoro può mettere in esercizio l\'impianto, cioè iniziare l\'attività lavorativa (in questo caso, al momento attuale l\'impianto non è ancora omologato).
- Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell\'impianto il datore di lavoro invia una copia della dichiarazione di conformità all\'ASL/ARPA territorialmente competenti. Nei comuni in cui sia stato attivato lo Sportello Unico per le attività produttive, la copia va inviata ad esso, che provvederà all\'inoltro al soggetto precedente (ASL/ARPA). In questo caso, poiché l\'omologazione dell\'impianto è subordinato alla prima verifica dell\'ASL/ARPA, è meglio inviare, insieme alla dichiarazione di conformità, anche gli allegati obbligatori e facoltativi previsti dal DM 20/2/92, cioè eventuale progetto, relazione con tipologie dei materiali utilizzati, schemi, riferimenti a dichiarazioni di conformità precedenti, copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali. Il datore di lavoro, pertanto, invia insieme alla dichiarazione ed agli allegati, un modulo di trasmissione della dichiarazione in cui si descrive localizzazione, tipologia e dimensioni dell\'impianto.
- L\'ASL/ARPA rilascia un attestato di avvenuta ricezione della dichiarazione di conformità, trasmessa dal datore di lavoro o dallo sportello unico, al fine di documentare l\'adempimento dell\'obbligo.
- L\'ASL/ARPA, entro due anni, effettua la prima verifica sull\'impianto, che ha valore di omologazione. Ricordiamo che l\'omologazione è l\'atto amministrativo che attesta la conformità dell\'impianto considerato alla regola d\'arte e alle leggi vigenti in materia.
- Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolare manutenzione degli impianti.
- Il datore di lavoro è tenuto a far sottoporre gli impianti a verifica periodica. La richiesta di verifica, tramite un apposito modulo può essere fatta all\'ASL/ARPA oppure ad organismi individuati dal Ministero delle attività produttive. Questi organismi vengono individuati anche attraverso la conoscenza della norma UNI CEI 45004 \"Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione\", oltre alla conoscenza delle norme CEI dei comitati 11 \"Impianti elettrici ad alta tensione e di distribuzione di bassa tensione\", 31 \"Materiali antideflagranti\", 64 \"Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione\", 81 \"Protezione contro i fulmini\". Queste verifiche sono a carico del datore di lavoro. La richiesta di verifica deve essere biennale in tutti i casi.
- Una volta eseguita la verifica, chi l\'ha eseguita (ASL/ARPA od organismo abilitato) rilascia un verbale al datore di lavoro, il quale lo deve conservare in caso di controllo degli organi di vigilanza e per le successive verifiche.
- Il datore di lavoro, in caso di cessazione, modifica sostanziale o trasferimento/spostamento degli impianti, comunica immediatamente la modifica all\'ASL/ARPA. La modifica sostanziale oltre la quale occorre effettuare la comunicazione si può ritenere essere quella che comporta l\'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità di cui all\'art. 9 delle legge 46/90.
- L\'ASL/ARPA od organismo abilitato effettua una verifica straordinaria
dell\'impianto in caso di:
- esito negativo della verifica periodica; si possono verificare due
casi:
- violazione di norme di legge penalmente sanzionate (ad es. DPR 547/55 Titolo VII, Dlgs 626/94); in questo caso il verificatore, se ha la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG), provvederà ad attivare le procedure sanzionatorie previste dal Dlgs 758/94, mentre se ha la qualifica di Pubblico Ufficiale (PU) provvederà ad avvertire i soggetti competenti;
- violazioni riferite alle norme di buona tecnica (particolarmente alle norme CEI); in questo caso il verificatore segnalerà nel verbale di verifica le motivazioni dell\'esito negativo del verbale con riferimento alle specifiche norme applicabili.
- modifica sostanziale dell\'impianto: è compito del datore di lavoro individuarla. In ogni caso si può far riferimento ad un chiarimento del Ministero delle Attività Produttive, il quale afferma che occorre l\'omologazione dopo la messa in esercizio degli impianti installati in luoghi con pericolo di esplosione nei casi di nuovo impianto, di trasformazione e di ampliamento (come da legge 46/90). Ne risulta che la modifica sostanziale, che necessita di verifica straordinaria, ma non di omologazione, si identifica con la \"manutenzione straordinaria\" (come da legge 46/90);
- richiesta del datore di lavoro: in questo caso il datore di lavoro
dovrà indicare le motivazioni della richiesta di verifica
straordinaria.
Anche le verifiche straordinarie sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro (anche se l\'art. 7 del DPR 462/2001 non lo specifica chiaramente). Al termine della verifica, il tecnico redige il verbale di verifica, precisando la natura straordinaria della verifica, l\'esito finale della stessa e ne rilascia una copia al datore di lavoro.
- esito negativo della verifica periodica; si possono verificare due
casi:
- L\'effettuazione delle verifiche straordinarie non modifica la data di
scadenza delle verifiche periodiche, che rimangono riferite alla data della
prima dichiarazione di conformità dell\'impianto.
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