
Troppo spesso si confonde la manutenzione ordinaria dell’impianto elettrico con gli interventi di riparazione o sostituzione degli apparati guasti. La manutenzione ordinaria (o preventiva) è la somma di tutte le attività volte a prevenire malfunzionamenti o infortuni provocati dal degrado dell’impianto elettrico nel tempo. L’articolo 86 del DLgs 81/08 ha formalizzato per tutte le attività, l’obbligo di redigere un registro dei controlli sull’impianto elettrico. Il controllo può essere effettuato direttamente dal datore di lavoro, il quale può delegare un tecnico “esperto” in materia. Se il registro non è presente, sono previste sanzioni fino a 1800 euro.
In realtà l’obbligo, per il datore di lavoro, di mantenere efficienti gli impianti elettrici esiste dal 1955, Il DPR 547/55 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” all’art.267. “Requisiti generali degli impianti elettrici” dice “Gli impianti elettrici, in tutte le loro parti costitutive, devono essere costruiti, installati e mantenuti in modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio e di scoppio derivanti da eventuali anormalità che si verifichino nel loro esercizio”. Anche la redazione di un registro dei controlli per alcune tipologie di impianto non è una novità. Vediamo in quali ambiti era già stata introdotta, e da quali provvedimenti.