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Urto di cavi elettrici e responsabilità

Pubblicato: 3 dicembre 2012 Categoria: Ultime notizie

Morte di un lavoratore rimasto folgorato a seguito dell'urto di cavi elettrici di media tensione mentre manovrava il braccio di una gru

Urto di cavi elettrici e responsabilità
Cassazione Penale, Sez. 4, 03 novembre 2010, n. 38691

In seguito alla morte di un lavoratore rimasto folgorato a seguito dell'urto di cavi elettrici di media tensione mentre, manovrando il braccio di una gru montata su autocarro Fiat 690, scaricava a terra grossi tubi, sono imputati per il reato di omicidio colposo e in particolare per colpa e per violazione delle norme sulla prevenzione da infortuni sul lavoro, e, in particolare del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 2, lett. b) e D.P.R. n. 164 del 1956, art. 11:

a) il M. in qualità di ingegnere direttore tecnico della sicurezza e di redattore del Piano Operativo di Sicurezza (POS) non riportando nel suddetto piano modalità operative e dettagliate misure di prevenzione e protezione a tutela dei lavoratori in relazione alla presenza nell'area di cantiere di una linea elettrica aerea interferente con i lavori di scavo, di movimentazione e scarico dei tubi lungo il tracciato del cantiere, fase di lavoro questa, occasione dell'infortunio mortale, non prevista nel piano ma necessaria per la realizzazione dell'opera e non vigilando sulle norme di sicurezza previste dal D.P.R. n. 164 del 1956, art. 11 che vieta l'esecuzione di lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di 5 metri a meno che non sia stata realizzata una adeguata protezione o la linea elettrica sia stata disattivata;

b) il R. in qualità geometra assistente di cantiere, presente sul cantiere il giorno dell'infortunio, non vigilando sull'applicazione delle norme previste dall'art. 11 citato e non provvedendo a disporre una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti con il braccio della gru o comunque a segnalare preventivamente all'ENEL la necessità di disattivare la linea elettrica.

In particolare la Corte territoriale ha motivato tale decisione considerando che è emerso che il R. ha di fatto svolto le funzioni di preposto al cantiere mentre il M., quale direttore tecnico e responsabile della sicurezza, rivestiva il ruolo di dirigente della azienda specificamente preposto alla sicurezza dei lavoratori.
Ricorrono entrambi in Cassazione.


Il ricorrente R. deduce di non essere stato assistente di cantiere, figura ricoperta da altro dipendente, e di non avere neanche conosciuto il POS e di non avere mai ricevuto deleghe o assunto responsabilità in merito alla sicurezza del lavoro, e di avere raccomandato agli operai di prestare attenzione alla linea elettrica sulla base della sua esperienza; inoltre il R. ribadisce l'esclusiva responsabilità della vittima nella determinazione dell'evento, avendo questi posizionato la gru in posto certamente pericoloso e non idoneo alla completa sicurezza proprio sotto la linea elettrica.


Il ricorrente M. deduce che oltre al POS esisteva un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) che integrava il primo costituendo, nell'insieme, un idoneo strumento di sicurezza essendo specificato il rischio del lavoro ed erano state fornite tutte le indicazioni necessarie per evitarli, con particolare riferimento al contatto accidentale con linee elettriche aeree.
I ricorsi sono ritenuti infondati e vengono entrambi rigettati.


Quanto alla doglianza del R. va osservato che la Corte territoriale ha congruamente motivato riguardo alla sua posizione di fatto quale preposto di cantiere, facendo chiaro ed esauriente richiamo alla oggettività dei fatti, al giornale dei lavori, alle deposizioni dei testi, ed alle stesse dichiarazioni dell'imputato che ha ammesso di avere avuto ampia delega in ordine ai lavori di cantiere direttamente dal datore di lavoro. Pertanto la lamentela del ricorrente in ordine alla mancanza di una delega formale riguardo alla sicurezza non è fondata.
Parimente infondato è il richiamo relativo al comportamento del lavoratore che avrebbe interrotto il nesso causale con l'evento.

Tale motivo di censura, comune al ricorso del M., è infondato in quanto, come affermato dalla Corte di Cassazione (per tutte Cass. 3 giugno 1999 n. 12115) il comportamento pur sempre avventato del lavoratore posto in essere mentre è dedito al lavoro affidatogli e pertanto non esorbitante, può essere invocato come imprevedibile o abnorme solo se il datore di lavoro ha adempiuto tutti gli obblighi che gli sono imposti in materia di sicurezza sul lavoro, obblighi che mirano appunto ad evitare l'abnorme, l'imprevedibile e pertanto che il lavoratore per eseguire il proprio lavoro si avvalga di accorgimenti diversi da quelli imposti dalla legge o suggeriti dalla migliore ricerca. Nel caso in esame non sussistono dubbi che l'incidente mortale è occorso alla vittima mentre era impegnato nelle mansioni lavorative affidategli.

La Corte territoriale ha sottolineato la carenza del POS che non indicava neppure la linea elettrica aerea che interferiva con la zona di scavo, e la materiale assenza nel cantiere di qualsiasi indicazione tanto che lo stesso preposto di fatto R. non conosceva il POS e si era limitato a generiche raccomandazioni ai lavoratori di prestare attenzione. La completa motivazione sul punto rende del tutto infondata la lamentela del ricorrente riguardo alla asserita idoneità del POS di competenza del M..