Bisogna specificare bene lo stato degli impianti
Nella proposta di acquisto ad un compratore, in che modo (cioè con quale dicitura) si può specificare la situazione degli impianti ? Forniamo due possibili impostazioni direttamente da agenti immobiliari
Soluzione 1
A seconda dello stato degli impianti e soprattutto della volontà delle parti si può usare una di queste 4 dichiarazioni + una delle 4 accettazioni:
GARANTISCE E ALLEGA
• In relazione a quanto disposto dall’art. 13 del DM 22 gennaio 2008, n. 37, la parte venditrice garantisce la conformità degli impianti sussistenti nella consistenza immobiliare oggetto del presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza. Conseguentemente si allegano al presente atto sotto le lettere seguenti le dichiarazioni di conformità di cui all’art. 7 del citato DM 37/2008 e precisamente:
o sotto la lettera “A”: la dichiarazione di conformità degli impianti elettrici e di automazione;
o sotto la lettera “B”: la dichiarazione di conformità degli impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione; (etc.).
GARANTISCE MA NON ALLEGA
• In relazione a quanto disposto dall’art. 13 del DM 22 gennaio 2008, n. 37, la parte venditrice garantisce la conformità degli impianti sussistenti nella consistenza immobiliare oggetto del presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza. Le parti, di comune accordo tra loro, convengono di non allegare al presente atto alcuna dichiarazione di conformità di cui all’art. 7 del citato DM 37/2008. (oppure: la dichiarazione di rispondenza di cui all’art. 7, comma 6, del citato DM 37/2008).
NON GARANTISCE E NON ALLEGA
• In relazione a quanto disposto dall’art. 13 del DM 22 gennaio 2008, n. 37, la parte venditrice dichiara – e la parte acquirente ne prende atto, dichiarandosene edotta - di non garantire la conformità degli impianti sussistenti nella consistenza immobiliare oggetto del presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza. Le parti, di comune accordo tra loro, convengono, conseguentemente, di non allegare al presente atto alcuna dichiarazione di conformità di cui all’art. 7 del citato DM 37/2008. (oppure: la dichiarazione di rispondenza di cui all’art. 7, comma 6, del citato DM 37/2008).
ESCLUDONO
• In relazione a quanto disposto dall’art. 13 del DM 22 gennaio 2008, n. 37, la parte venditrice di comune accordo con la parte promittente acquirente, espressamente convengono di escludere la garanzia di conformità degli impianti sussistenti nella consistenza immobiliare in oggetto alla vigente normativa in materia di sicurezza e di non allegare al presente atto alcuna dichiarazione di conformità di cui all’art. 7 del citato DM 37/2008. Con riferimento agli impianti posti al servizio della consistenza immobiliare oggetto del presente atto, la parte promittente acquirente/venditrice
• dichiara di aver ricevuto la relativa documentazione amministrativa e tecnica, nonché i relativi libretti di uso e manutenzione.
• esonera la parte venditrice dall’obbligo della consegna della relativa documentazione amministrativa e tecnica, nonché dei relativi libretti di uso e manutenzione.
• si obbliga a consegnare alla parte acquirente la relativa documentazione amministrativa e tecnica, nonché i relativi libretti di uso e manutenzione entro e non oltre il ____, termine essenziale nell’interesse della parte venditrice ai sensi dell’art. 1457 cod. civ.
• dichiara di non aver ricevuto la relativa documentazione amministrativa e tecnica, nonché i relativi libretti di uso e manutenzione in quanto a oggi non reperibili (oppure: inesistenti) tra le parti espressamente pattuendosi che tale documentazione e il predetto libretto saranno ottenuti a propria cura e spese dalla parte acquirente che si dichiara edotta dell’obbligo di conservazione di cui al citato art. 13 del DM 37/2008.
Soluzione 2
Dando per scontato che chi vende sia consapevole ed informato dello stato dei propri impianti ma a volte non sappia bene come “stanno” quelli condominiali, è possibile prevedere 3 casi:
1) IMPIANTI “PERSONALI” A NORMA, CONDOMINIALI DA VERIFICARE:
In riferimento agli impianti di cui all’articolo 1 DM 22 gennaio 2008 n° 37, che corredano i beni oggetto della presente scrittura, la parte venditrice dichiara, e la parte acquirente prende atto, che gli impianti elettrico e di riscaldamento sono conformi alle normative vigenti all’epoca della loro realizzazione, e si impegna a forrnire alla parte acquirente al momento del rogito le relative certificazioni di conformità o di rispondenza, che comunque non verranno allegate al definitivo per concorde rinuncia fattane dalle parti.
Riguardo invece gli impianti condominiali la parte acquirente si dichiara edotta che la parte venditrice, pur non potendo garantirne in atto la conformità, si impegnerà a reperire presso l’amministrazione del condominio ogni informazione, ed eventuale certificazione e documentazione presente, relativa alla sicurezza ed alla conformità dei medesimi impianti.
2) TUTTI GLI IMPIANTI A NORMA:
In riferimento agli impianti di cui all’articolo 1 DM 22 gennaio 2008 n° 37, che corredano i beni oggetto della presente scrittura, la parte venditrice dichiara, e la parte acquirente prende atto, che gli impianti elettrico e di riscaldamento sono conformi alle normative vigenti all’epoca della loro realizzazione, Le parti contraenti dichiarano di essere a conoscenza dell’obbligo della parte venditrice di consegnare alla parte acquirente la documentazione di cui all’articolo 13 del suddetto decreto, la quale non verrà allegata al contratto di compravendita, per concorde rinuncia fattane dalle parti contraenti. Con riferimento agli impianti condominiali, la parte alienante garantisce la parte acquirente circa la loro conformità alla normativa in materia di sicurezza vigente all’epoca in cui detti impianti sono stati realizzati. Le parti contraenti convengono che sulla parte alienante non grava alcun obbligo di adeguamento dei predetti impianti alla normativa eventualmente sopravvenuta rispetto a quella vigente all’epoca in cui gli impianti vennero realizzati e che pertanto grava sulla parte acquirente ogni onere e spesa occorra sostenere per adeguare gli impianti a detta eventuale sopravvenuta normativa.
3) NIENTE A NORMA:
In riferimento agli impianti di cui all’articolo 1 DM 22 gennaio 2008 n° 37, che corredano i beni oggetto della presente scrittura, la parte venditrice, con il consenso della parte acquirente, non garantisce la conformità degli impianti alla normativa in materia di sicurezza vigente all’epoca in cui detti impianti sono stati realizzati, e le parti rinunciano quindi di comune accordo all’allegazione nel contratto definitivo della documentazione di cui all’articolo 13 del suddetto Decreto Misteriale. Riguardo gli impianti condominiali la parte acquirente esonera la parte venditrice della prestazione della garanzia di conformità, dichiarando di accettarli nello stato in cui essi attualmente si trovano; la parte venditrice si impegnerà comunque a reperire presso l’amministratore del condominio tutta la documentazione esistente al riguardo. Con riguardo alla mancata prestazione ad opera della parte venditrice della garanzia di conformità degli impianti la parte acquirente dichiara e riconosce che il trasferimento dei beni oggetto del contratto di compravendita e il prezzo pattuito e sotto indicato sono stati convenuti tra le parti con riferimento all’attuale stato di fatto dei predetti beni e pertanto in particolare con riferimento all’attuale stato di fatto degli impianti non conformi alla normativa in materia di sicurezza, situazione della quale la parte venditrice ha correttamente ed esaurientemente avvertito la parte acquirente.
Fonte: blogagenzieimmobiliari.it