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Sentenza n. 4809 del TAR del Lazio

Pubblicato: 9 dicembre 2004 Categoria: Notizie tecnico normative

I Diplomati degli Istituti Professionali non possono iscriversi all’albo dei Periti

Una recente sentenza del TAR del Lazio (n. 4809 del 20.05.04), ha ribadito i motivi per i quali un diplomato IPSIA non può iscriversi nell’Albo dei Periti Industriali.

Facciamo un passo indietro. Era l’estate del 2001 quando il Senatore Castellani presentava un disegno di legge per l’equiparazione del diploma di maturità professionale per tecnico elle industrie meccaniche, elettriche, elettroniche e chimiche al diploma di perito industriale.

Nella giustificazione al disegno di legge, dopo una premessa di carattere storico, si leggono le argomentazioni che ne stanno alla base: “Si è creata …. una disparità di trattamento fra diplomati di uno stesso istituto professionale che hanno conseguito la stessa maturità professionale, anche se con indirizzi diversi, in quanto – senza alcuna ragionevole giustificazione – si consente solo ad alcuni di essi la possibilità di iscrizione all’albo dei periti industriali. Giova ricordare che la legge n. 754 del 1969 prevedeva l’istituzione dai corsi postqualifica in via sperimentale, in numero limitato ed in attesa della riforma della scuola secondaria superiore, riforma che allora sembrava imminente ma che poi non è stata più realizzata. Se ciò fosse avvenuto nessun problema sarebbe sorto, atteso l’esiguo numero dei diplomati.
Sono trascorsi invece oltre trenta anni e nel frattempo i corsi in questione sono stati liberalizzati nel numero ed hanno perso il carattere di sperimentazione. Inoltre è anche notevolmente aumentata la popolazione scolastica degli istituti professionali di Stato, ed in particolare di quelli per l’industria e l’artigianato, per cui il numero dei giovani che hanno conseguito la maturità professionale comincia ad essere ragguardevole.
Si tratta di giovani ben preparati,il cui felice inserimento nei quadri intermedi dell’industria è notorio, ed ai quali tuttavia è stata negata la possibilità di iscrizione in un albo professionale nei limiti di competenza dei tecnici diplomati, non solo nel campo della professione libera, ma anche e soprattutto quali dipendenti di piccole industrie e di aziende artigianali. E ciò nonostante che la maturità professionale ottenuta presso gli istituti professionali di Stato per l’industria e l’artigianato sia titolo abilitante per l’insegnamento negli istituti professionali e negli istituti tecnici industriali statali, da cui escono i periti industriali.
A tale evidente discrasia, fonte di ingiustificata disparità di trattamento tra uguali posizioni soggettive, occorre pertanto porre rimedio riconoscendo in via legislativa la sostanziale equipollenza tra il diploma di maturità professionale per tecnico delle industrie meccaniche e il diploma di perito industriale. Ed è appunto questa la finalità del presente disegno di legge, che si compone di un unico articolo il quale, oltre a prevedere l’equiparazione tra i due titoli, stabilisce anche le modalità concrete per la sua attuazione
”.

All’interno dell’unico articolo del disegno di legge, viene scritto: “Il diploma di maturità professionale per tecnico delle industrie meccaniche, elettriche, elettroniche e chimiche, conseguito presso un istituto professionale di cui alla legge 27 ottobre 1969, n. 754, e successive modificazioni, è equiparato a tutti gli effetti al diploma di perito industriale….. Coloro i quali sono provvisti [di tale] diploma di maturità professionale sono iscritti in una sezione speciale dell’albo dei periti industriali. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono regolate le modalità della iscrizione alla predetta sezione speciale nonché dell’esercizio professionale”.

Arriviamo così alla sentenza, il cui iter inizia nel marzo 2003, quando il signor AB in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di “Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche” aspira a partecipare all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione.

Il signor AB impugna l’ordinanza con la quale il Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione indice la sessione degli Esami di Stato escludendo i diplomati IPSIA, appellandosi all’art. 15, comma 8 del DPR 323/98, secondo cui “Il diploma rilasciato in esito all’esame di Stato negli Istituti professionali è equipollente a quello che si ottiene presso gli Istituti tecnici di analogo indirizzo” ed ai principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità e discriminazione (artt. 3 e 97).

La sentenza dà torto al signor AB, ma più per motivi cavillari, che sostanziali. Le argomentazioni infatti secondo le quali si snoda la Sentenza, sono le seguenti:

  • Viene ricordato un parere del Consiglio di Stato del 1980 secondo il quale “la maturità professionale …. ha valore equipollente alla maturità tecnica di corrispondente indirizzo; pertanto tale maturità è valida …. anche al fine dell’iscrizione negli albi professionali per la quale sia richiesto un diploma di maturità tecnica di corrispondente indirizzo”. E ancora affermando che una tabella del DPR 253/70 indica le maturità professionali che, non trovando corrispondenza nel settore dell’istruzione tecnica, non sono valide ai fini dell’iscrizione in albi professionali.
  • Poi si afferma che “non può ragionevolmente ipotizzarsi, un’equipollenza indistinta e generalizzata in presenza di trentasette specializzazioni di istituto tecnico, tra cui quattro potenzialmente rientranti nell’area disciplinare in questione (elettronica industriale, elettronica e telecomunicazioni, elettrotecnica, elettrotecnica ed automazione)”. Si tratterebbe di reperire un parametro per la valutazione della sussistenza del requisito dell’analogo indirizzo, sul quale si fonda l’equipollenza stabilita dal legislatore. Il Giudice in pratica si chiede quale criterio utilizzare per stabilire se due indirizzi scolastici sono analoghi.
  • La risposta che il Giudice fornisce è la seguente: il diploma di “Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche” posseduto dal ricorrente, era stato inserito in una tabella allegata al DPR 253/70 e dichiarato equipollente ai soli diplomi di “Perito industriale elettromeccanico” e di “Perito industriale elettronico” ai fini dell’ammissione ai concorsi per le ex carriere di concetto. Ciò è sufficiente, a parere del Giudice, per concludere che si trattava (e si tratta) di un titolo per il quale non sussiste analogia di indirizzo con il diploma di Perito Industriale.

Ora, questa sentenza non fa altro che ribadire un concetto già espresso in varie altre sentenze nel passato (vedi ad esempio la sentenza della Corte di Cassazione n. 744 del 1988) e cioè che gli istituti professionali si pongono su un piano inferiore rispetto a quello degli istituti tecnici. Fin qui nulla di sconvolgente, ma ciò che sorprende è la motivazione della sentenza, non completamente comprensibile e condivisibile, e che non tiene in alcun conto i radicali mutamenti avvenuti negli ITIS e negli IPSIA negli ultimi trent’anni.