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Segnaletica di sicurezza in ambienti e situazioni impiantistiche

Pubblicato: 21 giugno 2012 Categoria: Guide e approfondimenti
Segnaletica di sicurezza in ambienti e situazioni impiantistiche
Senza avere la pretesa di fare un elenco completo e definitivo di tutti i contesti nei quali si ha l’obbligo di ricorrere alla segnaletica di sicurezza in ambito impiantistico, vediamone una significativa lista.

a) Luoghi di lavoro

La segnaletica di sicurezza ha lo scopo di indicare alle persone le vie di esodo e le uscite di sicurezza. Usciamo quindi dall’equivoco che la segnaletica serva anche per illuminare; per questo ci si affida all’illuminazione di sicurezza per l’esodo. Se per motivi progettuali ci si affida a segnaletica provvista di illuminazione (retroilluminata), questa va semmai ad integrare, ma mai a sostituire l’illuminazione di sicurezza vera e propria.

Il riferimento legislativo per quanto riguarda la segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro è il Dlgs 493/96 “Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro”. Riportiamone alcuni articoli significativi riguardo alla segnaletica delle vie di fuga:

  • Articolo 1 comma 2: “I segnali di sicurezza, … sono composti …da: cartelli, ovvero segnali che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, forniscono indicazioni determinate, la cui visibilità è garantita da una illuminazione di intensità sufficiente
  • Allegato II, articolo 2: I cartelli devono essere “sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad un\'altezza ed in una posizione appropriata rispetto all\'angolo di visuale, all\'ingresso alla zona interessata in caso di rischio generico, ovvero nelle immediate adiacenze di un rischio specifico o dell\'oggetto che s\'intende segnalare e in un posto bene illuminato e facilmente accessibile e visibile”; inoltre “in caso di cattiva illuminazione naturale sarà opportuno utilizzare colori fosforescenti, materiali riflettenti o illuminazione artificiale”.
  • Allegato II, articolo 1.3: “I pittogrammi utilizzati potranno differire leggermente dalle figure riportate (figura 17) o presentare rispetto ad esse un maggior numero di particolari, purché il significato sia equivalente e non sia reso equivoco da alcuno degli adattamenti o delle modifiche apportati”.

Sempre restando nell’ambito dei luoghi di lavoro il vecchio, ma ancora vivo DPR 547/55, all’art. 13, comma 10 si legge “Le vie e le uscite di emergenza devono essere individuate da apposita segnalazione, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati”.

Per rispettare il Dlgs 493/96 i cartelli per la segnaletica di sicurezza devono avere forma quadrata o rettangolare e con un pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello). Come risulta dalla figura precedente, i segnali normalizzati aventi la funzione di indicare le uscite di sicurezza, evitano di utilizzare scritte tipo “EXIT” o “USCITA DI SICUREZZA”. Non che sia espressamente vietato, ma si preferisce utilizzare segnali grafici che siano quindi immediatamente comprensibili a chiunque, indipendentemente dalla lingua o cultura di provenienza.

Avendo la ovvia necessità di essere visibile, un segnale di sicurezza deve essere illuminato e questo può essere realizzato nei seguenti modi:

  • Si utilizza un vero e proprio apparecchio di illuminazione di emergenza con all’interno un pittogramma trasparente che viene così retroilluminato. Questa soluzione che forse è la migliore, ha a sua volta, tre possibilità: utilizzare apparecchi di illuminazione di emergenza di tipo permanente che rimangono sempre accesi (ad esempio necessari in locali bui come cinema o teatri), oppure utilizzare apparecchi di illuminazione di emergenza di tipo non permanente che si accendono solo al venire a mancare dell’illuminazione ordinaria (ad esempio in locali normalmente illuminati), o ancora utilizzare apparecchi di illuminazione di tipo permanente a luminosità ridotta, i quali in presenza dell’illuminazione ordinaria presentano bassa luminosità che diventa elevata in emergenza;
  • Come segnali si utilizzano dei normali cartelli metallici che vengono illuminati da apparecchi di emergenza posti nelle vicinanze (illuminazione esterna);
  • I pittogrammi sono adesivi trasparenti che vengono applicati su un generico apparecchio di illuminazione di emergenza. E’ questa sicuramente la soluzione più precaria ed anche quella che difficilmente permette di rispettare i criteri di uniformità dei colori previsti dalla norma UNI EN 1838.


Visibilità dei segnali

Allo scopo di rendere più leggibile i segnali di sicurezza la norma UNI EN 1838 impone alcune condizioni illuminotecniche per migliorare la sua uniformità di illuminamento:

  • La parte verde del segnale deve possedere una luminanza almeno pari a 2 cd/mq
  • Il rapporto tra la luminanza della parte bianca e quella della parte verde deve essere compresa tra un minimo di 5 e un massimo di 15 (ad esempio con la parte verde a 3 cd/mq, la parte bianca può andare da 15 cd/mq a 45 cd/mq);
  • Sia nella parte bianca che in quella verde del segnale, il rapporto tra luminanza massima e minima non deve essere superiore a 10, in modo da avere dei colori il più possibile uniformi;
  • I colori utilizzati devono essere conformi alla norma ISO 3864;
  • Il valore di luminanza richiesto da un segnale di sicurezza deve essere raggiunto entro 60 s (entro 5 s occorre il 50 % del valore di luminanza richiesto).

Ma affinché un segnale sia visibile la sua caratteristica più importante è la sua dimensione. Di questo si occupa sia la norma UNI EN 1838 che il Dlgs 493/96, fornendo delle indicazioni tra loro discordanti. Le indichiamo entrambe:

  • Visibilità secondo norma UNI EN 1838: la norma distingue tra i segnali illuminati internamente (retroilluminati) che sono distinguibili a distanze maggiori, e i segnali illuminati esternamente, fornendo la seguente formula per determinare la massima distanza di visibilità “d”:

    d = s x p

    dove p è l’altezza del pittogramma e s è una costante che vale 100 nel caso di segnali illuminati esternamente e 200 nel caso di segnali illuminati internamente. Ad esempio per un segnale non retroilluminato di altezza 15 cm la massima distanza di visibilità è di 15 m.
  • Visibilità secondo Dlgs 493/96: il decreto non prende in considerazione segnali retroilluminati e fornisce una formula valida solo fino a distanze di circa 50 m. La formula per determinare la massima distanza di riconoscibilità del cartello “L” è la seguente:

    L < √ A x 2000

    dove A è la superficie del cartello espressa in metri quadri. Ad esempio per un cartello di altezza 15 cm (come nell’esempio precedente) e lunghezza 60 cm (A = 0,09 mq) si ottiene una distanza di visibilità di 13,4 m. Da questo rapido calcolo si può concludere che, normalmente il Dlgs 493/96 è più restrittivo della norma UNI EN 1838. Il confronto non si può effettuare sui cartelli retroilluminati perché il decreto non li prende in considerazione.

I cartelli vanno posti come detto in tutti quei punti utili a indicare e segnalare le vie di esodo e le uscite di sicurezza, ma non solo. Infatti la segnaletica di sicurezza deve anche indicare la posizione delle attrezzature di pronto soccorso e antincendio (estintore, manichette, pulsanti di allarme, etc.) oltre che i punti di chiamata telefonica sia per pronto soccorso che per interventi antincendio.

Anche per la segnaletica c’è l’obbligo dell’installazione ad una altezza superiore ai 2 metri.


Esempi di disposizioni normativo/legislative nelle quali si fa riferimento esplicito alla segnaletica di sicurezza per le vie di esodo e le uscite di sicurezza

  • Alberghi: La guida CEI 64-55 afferma che la segnaletica di sicurezza deve rispondere a quanto previsto dalla Norma UNI EN 1838 (cioè dal Dlgs 493/96) sia come caratteristiche dimensionali sia come ubicazione della segnaletica e inoltre si raccomanda che la segnaletica di sicurezza sia permanentemente accesa al fine di renderla ben visibile. Il DM 9/4/94 sulle disposizioni antincendio negli alberghi fa ancora riferimento, all’art. 13, al DPR 524/82 che è la vecchia direttiva ormai superata. Nel DM si precisa che “la posizione e la funzione degli spazi calmi (luogo sicuro) dovrà essere adeguatamente segnalata”.
  • Impianti sportivi: Il DM 18/03/96 che riguarda gli impianti sportivi nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal CONI e dalle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, prescrive che la segnaletica di sicurezza deve essere conforme alla vigente normativa e alle prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992 e deve consentire, in particolare, la individuazione delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso e dei mezzi e impianti antincendio. Appositi cartelli devono indicare le prime misure di pronto soccorso.
  • Locali di pubblico spettacolo: il DM 19/08/96, al Titolo 17 precisa che alla segnaletica di sicurezza finalizzata alla sicurezza antincendio, si applicano le disposizioni presenti nel DPR 8 giugno 1982, n. 524, nonché le prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992 (Dlgs 493/96). In particolare sulle porte delle uscite di sicurezza deve essere installata una segnaletica di tipo luminoso, mantenuta sempre accesa durante l\'esercizio dell\'attività, ed inoltre alimentata in emergenza. In particolare la cartellonistica deve indicare: le porte delle uscite di sicurezza; i percorsi per il raggiungimento delle uscite di sicurezza; l\'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi. Alle attività a rischio specifico annesse ai locali, inoltre, si applicano le disposizioni sulla cartellonistica di sicurezza contenute nelle relative normative.
  • Ospedali: il DM 18/09/02 prescrive che: “la segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendi, deve essere conforme alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493. Deve, inoltre, essere osservato quanto prescritto all\'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche”.


b) Cabine elettriche di utente MT/BT

In una cabina MT/BT si devono installare cartelli di avvertimento, divieto e avviso scritti con caratteri indelebili, su un supporto resistente agli attacchi ambientali e meccanici. I colori e la tipologia dei cartelli deve essere quella prevista dal Dlgs 493/96 e dalle norme UNI 7543-1, 7543-2, 7543-3.

Una possibile disposizione dei cartelli è la seguente:

  • All’esterno della cabina, sulla porta di accesso e/o sulla eventuale recinzione della cabina:
    • “Tensione elettrica pericolosa”
    • “Divieto di accesso alle persone non autorizzate”
    • “Cabina elettrica n. …..”
    • “Non usare acqua per spegnere incendi”
    • “Tensione …. KV”
    • “Dispersore n. ……” (nei punti in cui vi sono dispersori)

  • All’interno della cabina:
    • “Istruzioni relative ai soccorsi d’urgenza da prestare agli infortunati per cause elettriche”, esposto in posizione visibile e completato con i numeri telefonici da comporre in caso di necessità (medici, ospedali, ambulanze, etc.)
    • “Schema elettrico aggiornato della cabina”
    • “Tensione …. KV” sui circuiti MT
    • “Lavori in corso non effettuare manovre” da utilizzare in caso di necessità
    • Targa indicante batterie di condensatori e/o accumulatori, nel caso queste siano presenti;
    • Targa indicante il tempo di scarica delle batterie di condensatori, nel caso queste siano presenti
    • Targa indicante una sorgente autonoma di energia, nel caso questa sia presente (la targa va posta in prossimità del dispositivo di sezionamento del circuito che collega la sorgente alla cabina)

\"Divieto Cartello di divieto di ingresso alle persone non autorizzate o di oltrepassare il limite di una zona di lavoro
\"Divieto Cartello di divieto con esplicito riferimento alle manovre
\"Divieto Cartello di divieto di effettuare manovre
\"Divieto Cartello di divieto di fumare e di usare fiamme libere
\"Divieto Cartello di divieto di uso dell\'acqua per lo spegnimento di incendi
\"Avvertimento

Cartello di avvertimento di pericolo che può essere integrato, ad esempio, con scritte quali:

  • alta tensione - pericolo di morte
  • conduttori ad alta tensione ad altezza ridotta
  • parti a tensione pericolosa oltre x metri
\"Avvertimento Cartello di avvertimento di pericolo che può essere integrato, ad esempio, con la scritta: pericolo di esplosione per la presenza di batterie di accumulatori
\"Avvertimento Cartello di avvertimento con riferimento esplicito alla disattivazione dell\'impianto elettrico prima di iniziare lavori su di esso
\"Cartello Cartello combinato con divieti ed avvertimento che può essere integrato con scritte esplicite sotto uno o più elementi combinati

Esempi di cartelli utilizzabili per una cabina elettrica MT/BT

\"Cartello Cartello combinato con divieto ed avvertimento con indicazione esplicita del divieto
\"Cartello Cartello combinato con divieto ed avvenimento con indicazione esplicita dei divieti
\"Identificazione Cartello di identificazione dei circuiti con diverse colorazioni per i diversi livelli di tensione e per i conduttori di messa a terra
\"Identificazione Cartello di identificazione dei circuiti con diverse colorazione per i diversi livelli di tensione e per i conduttori di messa a terra
\"Identificazione Cartello di identificazione della tensione di una cabina elettrica (quadro elettrico)
\"Identificazione Cartello di identificazione del livello di tensione di una particolare circuitazione
\"Identificazione Cartello di identificazione del locale batterie

Esempi di cartelli utilizzabili per una cabina elettrica MT/BT


c) Luoghi con pericolo di esplosione

In base al Dlgs 233/03 (allegato XV-quater) il datore di lavoro deve segnalare, se ritenuto necessario, i punti di accesso delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive in quantità tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori. Il segnale di avvertimento deve avere forma triangolare con lettere in nero su fondo giallo e bordo nero, in cui il colore giallo deve costituire almeno il 50% della superficie del segnale (vedi figura 1).


d) Lavori elettrici

  • Durante l’effettuazione di alcuni lavori elettrici debbono essere utilizzati appositi dispositivi di protezione individuale (DPI) il cui uso deve essere ricordato attraverso appositi cartelli di obbligo quali i seguenti (prescrizione del Dlgs 493/96) - vedi figura 2
  • Nel caso di lavori BT ed MT da effettuare fuori tensione, sul dispositivo di sezionamento aperto va collocato il seguente cartello “Lavori in corso non effettuare manovre”, per tutta la durata dei lavori (CEI 11-27 art. 2.2.03.1 e CEI 11-48 art. 6.2.2)
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  • Nel caso di lavori BT da effettuare sotto tensione, la delimitazione della zona di lavoro va segnalata con il seguente cartello di “Divieto di ingresso alle persone non autorizzate”
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e) Equipaggiamenti elettrici delle macchine

  • La norma CEI 44-5, all’art. 17.2 prescrive che gli involucri che non mostrano in modo chiaro di contenere dispositivi elettrici, devono essere marcati con una saetta nera su un fondo giallo in un triangolo a contorno nero. Il segnale deve essere disposto in maniera visibile sulla porta o sul coperchio dell’involucro, ma può essere omesso in ciascuno dei seguenti casi:
    • Involucro equipaggiato di dispositivo di sezionamento dell’alimentazione;
    • interfaccia operatore-macchina o quadro di comando (infatti in questo caso la presenza di organi di comando, di regolazione e di sezionamento, mostra chiaramente che l’involucro contiene dispositivi elettrici);
    • singolo dispositivo con il suo proprio involucro (per es. sensore di posizione).
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f) Quadro elettrico con più alimentazioni

  • La norma CEI 64-8, all’art. 462.3, dice che “quando un componente elettrico, oppure un involucro, contenga parti attive collegate a più di una alimentazione, una scritta od altra segnalazione deve essere posta in posizione tale per cui qualsiasi persona, che acceda alle parti attive, sia avvertita della necessità di sezionare dette parti dalle diverse alimentazioni, a meno che non sia previsto un interblocco tale da assicurare che tutti i circuiti interessati siano sezionati….”
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Allegati scaricabili
Guida alla segnaletica di sicurezza

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Prima parte della guida

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