
a) Luoghi di lavoro
La segnaletica di sicurezza ha lo scopo di indicare alle persone le vie di esodo e le uscite di sicurezza. Usciamo quindi dall’equivoco che la segnaletica serva anche per illuminare; per questo ci si affida all’illuminazione di sicurezza per l’esodo. Se per motivi progettuali ci si affida a segnaletica provvista di illuminazione (retroilluminata), questa va semmai ad integrare, ma mai a sostituire l’illuminazione di sicurezza vera e propria.
Il riferimento legislativo per quanto riguarda la segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro è il Dlgs 493/96 “Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro”. Riportiamone alcuni articoli significativi riguardo alla segnaletica delle vie di fuga:
- Articolo 1 comma 2: “I segnali di sicurezza, … sono composti …da: cartelli,
ovvero segnali che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e
di un simbolo o pittogramma, forniscono indicazioni determinate, la cui
visibilità è garantita da una illuminazione di intensità
sufficiente”
- Allegato II, articolo 2: I cartelli devono essere “sistemati tenendo
conto di eventuali ostacoli, ad un\'altezza ed in una posizione
appropriata rispetto all\'angolo di visuale, all\'ingresso alla zona
interessata in caso di rischio generico, ovvero nelle immediate adiacenze di un
rischio specifico o dell\'oggetto che s\'intende segnalare e in un posto bene
illuminato e facilmente accessibile e visibile”; inoltre “in caso di cattiva
illuminazione naturale sarà opportuno utilizzare colori fosforescenti, materiali
riflettenti o illuminazione artificiale”.
- Allegato II, articolo 1.3: “I pittogrammi utilizzati potranno differire leggermente dalle figure riportate (figura 17) o presentare rispetto ad esse un maggior numero di particolari, purché il significato sia equivalente e non sia reso equivoco da alcuno degli adattamenti o delle modifiche apportati”.
Sempre restando nell’ambito dei luoghi di lavoro il vecchio, ma ancora vivo DPR 547/55, all’art. 13, comma 10 si legge “Le vie e le uscite di emergenza devono essere individuate da apposita segnalazione, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati”.
Per rispettare il Dlgs 493/96 i cartelli per la segnaletica di sicurezza devono avere forma quadrata o rettangolare e con un pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello). Come risulta dalla figura precedente, i segnali normalizzati aventi la funzione di indicare le uscite di sicurezza, evitano di utilizzare scritte tipo “EXIT” o “USCITA DI SICUREZZA”. Non che sia espressamente vietato, ma si preferisce utilizzare segnali grafici che siano quindi immediatamente comprensibili a chiunque, indipendentemente dalla lingua o cultura di provenienza.
Avendo la ovvia necessità di essere visibile, un segnale di sicurezza deve essere illuminato e questo può essere realizzato nei seguenti modi:
- Si utilizza un vero e proprio apparecchio di illuminazione di
emergenza con all’interno un pittogramma trasparente che viene così
retroilluminato. Questa soluzione che forse è la migliore, ha a sua
volta, tre possibilità: utilizzare apparecchi di illuminazione di emergenza di
tipo permanente che rimangono sempre accesi (ad esempio necessari in locali bui
come cinema o teatri), oppure utilizzare apparecchi di illuminazione di
emergenza di tipo non permanente che si accendono solo al venire a mancare
dell’illuminazione ordinaria (ad esempio in locali normalmente illuminati), o
ancora utilizzare apparecchi di illuminazione di tipo permanente a luminosità
ridotta, i quali in presenza dell’illuminazione ordinaria presentano bassa
luminosità che diventa elevata in emergenza;
- Come segnali si utilizzano dei normali cartelli metallici che vengono
illuminati da apparecchi di emergenza posti nelle vicinanze (illuminazione
esterna);
- I pittogrammi sono adesivi trasparenti che vengono applicati su un generico apparecchio di illuminazione di emergenza. E’ questa sicuramente la soluzione più precaria ed anche quella che difficilmente permette di rispettare i criteri di uniformità dei colori previsti dalla norma UNI EN 1838.
Visibilità dei segnali
Allo scopo di rendere più leggibile i segnali di sicurezza la norma UNI EN 1838 impone alcune condizioni illuminotecniche per migliorare la sua uniformità di illuminamento:
- La parte verde del segnale deve possedere una luminanza almeno pari a 2
cd/mq
- Il rapporto tra la luminanza della parte bianca e quella della parte verde
deve essere compresa tra un minimo di 5 e un massimo di 15 (ad esempio con la
parte verde a 3 cd/mq, la parte bianca può andare da 15 cd/mq a 45 cd/mq);
- Sia nella parte bianca che in quella verde del segnale, il rapporto tra
luminanza massima e minima non deve essere superiore a 10, in modo da avere dei
colori il più possibile uniformi;
- I colori utilizzati devono essere conformi alla norma ISO 3864;
- Il valore di luminanza richiesto da un segnale di sicurezza deve essere raggiunto entro 60 s (entro 5 s occorre il 50 % del valore di luminanza richiesto).
Ma affinché un segnale sia visibile la sua caratteristica più importante è la sua dimensione. Di questo si occupa sia la norma UNI EN 1838 che il Dlgs 493/96, fornendo delle indicazioni tra loro discordanti. Le indichiamo entrambe:
- Visibilità secondo norma UNI EN 1838: la norma distingue
tra i segnali illuminati internamente (retroilluminati) che sono distinguibili a
distanze maggiori, e i segnali illuminati esternamente, fornendo la seguente
formula per determinare la massima distanza di visibilità “d”:
d = s x p
dove p è l’altezza del pittogramma e s è una costante che vale 100 nel caso di segnali illuminati esternamente e 200 nel caso di segnali illuminati internamente. Ad esempio per un segnale non retroilluminato di altezza 15 cm la massima distanza di visibilità è di 15 m.
- Visibilità secondo Dlgs 493/96: il decreto non prende in
considerazione segnali retroilluminati e fornisce una formula valida solo fino a
distanze di circa 50 m. La formula per determinare la massima distanza di
riconoscibilità del cartello “L” è la seguente:
L < √ A x 2000
dove A è la superficie del cartello espressa in metri quadri. Ad esempio per un cartello di altezza 15 cm (come nell’esempio precedente) e lunghezza 60 cm (A = 0,09 mq) si ottiene una distanza di visibilità di 13,4 m. Da questo rapido calcolo si può concludere che, normalmente il Dlgs 493/96 è più restrittivo della norma UNI EN 1838. Il confronto non si può effettuare sui cartelli retroilluminati perché il decreto non li prende in considerazione.
I cartelli vanno posti come detto in tutti quei punti utili a indicare e segnalare le vie di esodo e le uscite di sicurezza, ma non solo. Infatti la segnaletica di sicurezza deve anche indicare la posizione delle attrezzature di pronto soccorso e antincendio (estintore, manichette, pulsanti di allarme, etc.) oltre che i punti di chiamata telefonica sia per pronto soccorso che per interventi antincendio.
Anche per la segnaletica c’è l’obbligo dell’installazione ad una altezza superiore ai 2 metri.
Esempi di disposizioni normativo/legislative nelle quali si fa
riferimento esplicito alla segnaletica di sicurezza per le vie di esodo e le
uscite di sicurezza
- Alberghi: La guida CEI 64-55 afferma che la segnaletica di
sicurezza deve rispondere a quanto previsto dalla Norma UNI EN 1838 (cioè dal
Dlgs 493/96) sia come caratteristiche dimensionali sia come ubicazione della
segnaletica e inoltre si raccomanda che la segnaletica di sicurezza sia
permanentemente accesa al fine di renderla ben visibile. Il DM 9/4/94 sulle
disposizioni antincendio negli alberghi fa ancora riferimento, all’art. 13, al
DPR 524/82 che è la vecchia direttiva ormai superata. Nel DM si precisa che “la
posizione e la funzione degli spazi calmi (luogo sicuro) dovrà essere
adeguatamente segnalata”.
- Impianti sportivi: Il DM 18/03/96 che riguarda gli impianti
sportivi nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal
CONI e dalle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, prescrive che
la segnaletica di sicurezza deve essere conforme alla vigente normativa e alle
prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992 e deve
consentire, in particolare, la individuazione delle vie di uscita, dei servizi
di supporto, dei posti di pronto soccorso e dei mezzi e impianti antincendio.
Appositi cartelli devono indicare le prime misure di pronto soccorso.
- Locali di pubblico spettacolo: il DM 19/08/96, al Titolo 17
precisa che alla segnaletica di sicurezza finalizzata alla sicurezza
antincendio, si applicano le disposizioni presenti nel DPR 8 giugno 1982, n.
524, nonché le prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992
(Dlgs 493/96). In particolare sulle porte delle uscite di sicurezza deve essere
installata una segnaletica di tipo luminoso, mantenuta sempre accesa durante
l\'esercizio dell\'attività, ed inoltre alimentata in emergenza. In particolare la
cartellonistica deve indicare: le porte delle uscite di sicurezza; i percorsi
per il raggiungimento delle uscite di sicurezza; l\'ubicazione dei mezzi fissi e
portatili di estinzione incendi. Alle attività a rischio specifico annesse ai
locali, inoltre, si applicano le disposizioni sulla cartellonistica di sicurezza
contenute nelle relative normative.
- Ospedali: il DM 18/09/02 prescrive che: “la segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendi, deve essere conforme alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493. Deve, inoltre, essere osservato quanto prescritto all\'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche”.
b) Cabine elettriche di utente MT/BT
In una cabina MT/BT si devono installare cartelli di avvertimento, divieto e avviso scritti con caratteri indelebili, su un supporto resistente agli attacchi ambientali e meccanici. I colori e la tipologia dei cartelli deve essere quella prevista dal Dlgs 493/96 e dalle norme UNI 7543-1, 7543-2, 7543-3.
Una possibile disposizione dei cartelli è la seguente:
- All’esterno della cabina, sulla porta di accesso e/o sulla eventuale
recinzione della cabina:
- “Tensione elettrica pericolosa”
- “Divieto di accesso alle persone non autorizzate”
- “Cabina elettrica n. …..”
- “Non usare acqua per spegnere incendi”
- “Tensione …. KV”
- “Dispersore n. ……” (nei punti in cui vi sono dispersori)
- All’interno della cabina:
- “Istruzioni relative ai soccorsi d’urgenza da prestare agli infortunati per cause elettriche”, esposto in posizione visibile e completato con i numeri telefonici da comporre in caso di necessità (medici, ospedali, ambulanze, etc.)
- “Schema elettrico aggiornato della cabina”
- “Tensione …. KV” sui circuiti MT
- “Lavori in corso non effettuare manovre” da utilizzare in caso di necessità
- Targa indicante batterie di condensatori e/o accumulatori, nel caso queste siano presenti;
- Targa indicante il tempo di scarica delle batterie di condensatori, nel caso queste siano presenti
- Targa indicante una sorgente autonoma di energia, nel caso questa sia presente (la targa va posta in prossimità del dispositivo di sezionamento del circuito che collega la sorgente alla cabina)
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Cartello di divieto di ingresso alle persone non autorizzate o di oltrepassare il limite di una zona di lavoro |
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Cartello di divieto con esplicito riferimento alle manovre |
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Cartello di divieto di effettuare manovre |
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Cartello di divieto di fumare e di usare fiamme libere |
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Cartello di divieto di uso dell\'acqua per lo spegnimento di incendi |
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Cartello di avvertimento di pericolo che può essere integrato, ad esempio, con scritte quali:
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Cartello di avvertimento di pericolo che può essere integrato, ad esempio, con la scritta: pericolo di esplosione per la presenza di batterie di accumulatori |
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Cartello di avvertimento con riferimento esplicito alla disattivazione dell\'impianto elettrico prima di iniziare lavori su di esso |
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Cartello combinato con divieti ed avvertimento che può essere integrato con scritte esplicite sotto uno o più elementi combinati |
Esempi di cartelli utilizzabili per una cabina elettrica MT/BT
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Cartello combinato con divieto ed avvertimento con indicazione esplicita del divieto |
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Cartello combinato con divieto ed avvenimento con indicazione esplicita dei divieti |
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Cartello di identificazione dei circuiti con diverse colorazioni per i diversi livelli di tensione e per i conduttori di messa a terra |
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Cartello di identificazione dei circuiti con diverse colorazione per i diversi livelli di tensione e per i conduttori di messa a terra |
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Cartello di identificazione della tensione di una cabina elettrica (quadro elettrico) |
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Cartello di identificazione del livello di tensione di una particolare circuitazione |
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Cartello di identificazione del locale batterie |
Esempi di cartelli utilizzabili per una cabina elettrica MT/BT
c) Luoghi con pericolo di esplosione
In base al Dlgs 233/03 (allegato XV-quater) il datore di lavoro deve segnalare, se ritenuto necessario, i punti di accesso delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive in quantità tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori. Il segnale di avvertimento deve avere forma triangolare con lettere in nero su fondo giallo e bordo nero, in cui il colore giallo deve costituire almeno il 50% della superficie del segnale (vedi figura 1).
d) Lavori elettrici
- Durante l’effettuazione di alcuni lavori elettrici debbono essere utilizzati
appositi dispositivi di protezione individuale (DPI) il cui uso deve essere
ricordato attraverso appositi cartelli di obbligo quali i seguenti (prescrizione
del Dlgs 493/96) - vedi figura 2
- Nel caso di lavori BT ed MT da effettuare fuori tensione, sul dispositivo di
sezionamento aperto va collocato il seguente cartello “Lavori in corso non
effettuare manovre”, per tutta la durata dei lavori (CEI 11-27 art. 2.2.03.1 e
CEI 11-48 art. 6.2.2)
- Nel caso di lavori BT da effettuare sotto tensione, la delimitazione della
zona di lavoro va segnalata con il seguente cartello di “Divieto di ingresso
alle persone non autorizzate”
e) Equipaggiamenti elettrici delle
macchine
- La norma CEI 44-5, all’art. 17.2 prescrive che gli involucri che non
mostrano in modo chiaro di contenere dispositivi elettrici, devono essere
marcati con una saetta nera su un fondo giallo in un triangolo a contorno nero.
Il segnale deve essere disposto in maniera visibile sulla porta o sul coperchio
dell’involucro, ma può essere omesso in ciascuno dei seguenti casi:
- Involucro equipaggiato di dispositivo di sezionamento dell’alimentazione;
- interfaccia operatore-macchina o quadro di comando (infatti in questo caso la presenza di organi di comando, di regolazione e di sezionamento, mostra chiaramente che l’involucro contiene dispositivi elettrici);
- singolo dispositivo con il suo proprio involucro (per es. sensore di
posizione).
f) Quadro elettrico con più alimentazioni
- La norma CEI 64-8, all’art. 462.3, dice che “quando un componente elettrico,
oppure un involucro, contenga parti attive collegate a più di una alimentazione,
una scritta od altra segnalazione deve essere posta in posizione tale per cui
qualsiasi persona, che acceda alle parti attive, sia avvertita della necessità
di sezionare dette parti dalle diverse alimentazioni, a meno che non sia
previsto un interblocco tale da assicurare che tutti i circuiti interessati
siano sezionati….”
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