Seconda parte

Pubblicato: 1 ottobre 2012 Categoria: Guide e approfondimenti
Seconda parte
Successivamente vengono descritte le sette condizioni, soddisfatte le quali la centrale termica a metano, agli effetti della realizzazione dell’impianto elettrico, non è da considerare luogo con pericolo di esplosione:

  1. il gas combustibile sia gas naturale (metano), cioè avente caratteristiche fisico-chimiche del tutto simili a quelle previste per la sostanza 202 della tabella GA-1 della guida Cei 31- 35. Ricordiamone alcune: temperatura d’infiammabilità < 0 °C; temperatura d’accensione 482 °C; limiti di esplodibilità in aria Lel 3,93 - 6,60, Uel 13,20 - 17,50;

  2. la pressione nominale di esercizio non sia superiore agli 0,04 bar (4000 Pa), con le seguenti condizioni:
    • se la centrale termica ha pressione nominale di esercizio di 0,02 bar, deve avere almeno una superficie di ventilazione di 0,3 m2, oppure

    • se la centrale termica ha pressione nominale di esercizio di 0,04 bar, deve avere almeno una superficie di ventilazione di 0,5 m2, oppure

    • se la centrale termica ha pressione nominale di esercizio compresa tra 0,02 bar e 0,04 bar, deve avere almeno una superficie di ventilazione di valore compreso tra 0,3 m2 e 0,5 m2 ottenuta per interpolazione lineare tra i due valori (esempi: a 0,03 bar occorrono 0,4 m2, a 0,035 bar occorrono 0,45 m2, a 0,025 bar occorrono 0,35 m2, eccetera);

  3. la dimensione massima del foro di emissione dovuto a guasti sia di 0,25 mm2. Questo è un valore di difficile individuazione essendo dipendente da una serie molteplice di fattori, quali i materiali utilizzati e la periodicità della manutenzione. La guida Cei 31-35, all’art. GB.3 fornisce alcuni esempi relativamente ad alcune sorgenti di emissione quali flange, valvole, pompe, compressori centrifughi ed alternativi...;

  4. le aperture di ventilazione siano realizzate con le dimensioni indicate al punto 2, secondo quanto definito dal DM 12/04/96.
    Tali aperture siano realizzate in modo da evitare la formazione di sacche di gas.
    Nel calcolo della superficie di ventilazione vanno considerate anche eventuali griglie e/o reti poste sulle pareti del locale. La variante, inoltre, nelle note fa riferimento alla circolare M.I. P1275/4134 del 30/11/00, la quale prescrive “che le aperture di aerazione dei relativi locali siano realizzate nella parte alta della parete esterna, e ciò ai fini di evitare la formazione di sacche di gas” e che “ai fini del conseguimento di un efficace ricambio d’aria, le aperture devono essere realizzate nella parte più alta possibile della parete esterna, compatibilmente con la presenza di strutture portanti emergenti. Fatti salvi, pertanto, i casi in cui le aperture d’aerazione debbono essere necessariamente realizzate a filo soffitto (cioè consentire la contiguità dei locali caldaia con locali di pubblico spettacolo e con ambienti soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/m2), si ritiene che, in presenza di travi, la prescrizione normativa sia ugualmente soddisfatta con la collocazione delle aperture di aerazione nell’immediata zona sottotrave e, comunque, mai al di sotto della metà superiore della parete”.
    La nota comunque termina suggerendo l’utilizzo dell’art. GB.6 della guida Cei 31-35, ovvero consiglia di aumentare l’aerazione del locale con aperture poste in alto, una su una parete e l’altra sulla parete opposta;

  5. l’impianto termico sia realizzato a regola d’arte. Questa condizione viene attestata, per gli edifici adibiti ad uso civile, dal rilascio della dichiarazione di conformità dell’impianto di riscaldamento ai sensi della legge 46/90. Per gli impianti adibiti ad uso non civile si attende l’entrata in vigore del DPR 380/01 che estenderà il rilascio della dichiarazione di conformità agli edifici “quale che ne sia la destinazione d’uso”;

  6. l’impianto termico sia esercito e mantenuto con modalità tali da assicurare nel tempo il mantenimento dei requisiti di sicurezza originali e sottoposto alle manutenzioni e verifiche periodiche previste dalle disposizioni legislative ad esso applicabili (es. Dpr 412/93 e successive modificazioni);

  7. la quota d’installazione dell’impianto termico non superi i 1500 m sul livello del mare. A causa della maggiore rarefazione dell’aria (minore densità) ad altitudini superiori occorre prevedere delle aperture di ventilazione superiori (una maggiorazione possibile potrebbe essere l’1,25% ogni 100 m oltre i 1500 m). È curioso osservare che il progetto C.866, dal quale questa variante V2 proviene, diceva esattamente la cosa opposta, e cioè che l’altezza sul livello del mare dell’impianto sarebbe ininfluente.

In conclusione se tutte le sette condizioni sono soddisfatte, la centrale termica non è considerato un luogo con pericolo di esplosione.
In caso contrario sarà necessaria la classificazione dei luoghi in base alla norma Cei En 60079-10 (Cei 31- 30). In ogni caso la classificazione potrebbe anche portare alla definizione di un volume Vz trascurabile e di conseguenza alla stessa conclusione di assenza di pericolosità esplosiva. È importante ricordare, come fa la variante, che la portata termica non va ad influenzare il calcolo della portata d’aria di ventilazione, in quanto le aperture minime di ventilazione sono state calcolate in base alla pressione di esercizio dell’impianto.

Questo porta alla conseguenza che la variante Cei 31-35-V2 può essere applicata anche per centrali termiche di portata termica (potenza) inferiore o pari a 35 kW, nonostante nella definizione si parli di centrale termica solo per potenze superiori ai 35 kW.

Inoltre non è da considerare con pericolo di esplosione ai fini dell’impianto elettrico, nemmeno la parte di impianto installato all’esterno della centrale termica (es. valvola di intercettazione generale), se presenta sorgenti di emissione con foro di guasto non superiore a 0,25 mm2. In un’ultima nota, viene consigliata l’installazione dei componenti elettrici il più possibile distanti dai componenti dell’impianto termico, demandando alla lettura dell’art. 528.2 della norma Cei 64-8, che qui riassumiamo:

  • condutture elettriche al di sotto di condutture non elettriche (tubazioni di acqua, vapore o gas): proteggere la conduttura elettrica dagli effetti della condensazione o dall’uscita di liquidi causa guasti da parte delle condutture non elettriche;

  • condutture elettriche installate in prossimità di condutture non elettriche: fare in modo. con separazioni meccaniche o termiche, che una conduttura non danneggi l’altra;

  • condutture elettriche installate nelle immediate vicinanze di condutture non elettriche: proteggere le condutture elettriche dagli eventuali pericoli e prevedere la protezione contro i contatti indiretti considerando le condutture non elettriche come masse estranee.

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