Scarica elettrica e prescrizione del reato

Pubblicato: 28 febbraio 2013 Categoria: Notizie tecnico normative

Cassazione Penale, Sez. 4, 01 aprile 2009, n. 14423

La Telecom s.p.a. ha affidato alla s.p.a. CET, in attuazione di contratto di appalto, lavori di tesatura di nuovi cavi telefonici aerei nella provincia di Grosseto e la CET s.p.a. ha di fatto sub - appaltato a TMB s.r.l. la complessiva esecuzione di tali lavori nello svolgimento dei quali, a cura di dipendenti di quest'ultima società, si è verificato l'infortunio mortale per cui è processo. L'infortunio ha riguardato l'operaio della ditta TMB, O. M., mentre questi era impegnato nei lavori di tesatura del cavo telefonico ad una distanza ravvicinata (circa 17 cm) rispetto al conduttore elettrico aereo Enel di 15.000 volt, allorché il contatto tra il cavo telefonico con quello della linea elettrica dette luogo ad una potente scarica elettrica, per effetto della quale l'O. rimase folgorato. Per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle disposizioni antinfortunistiche di settore, sono stati tratti a giudizio G. A., nella qualità di responsabile dell'unità operativa che la s.p.a. CET aveva in provincia di Grosseto, nonché F.C. e M.G.E., nelle rispettive qualità di legale rappresentante e di responsabile del servizio di prevenzione infortuni della ditta sub-appaltatrice TMB, tutti condannati in appello. Propongono ricorso in Cassazione - La Corte afferma che in assenza di cause di inammissibilità dei ricorsi proposti dai tre nominati imputati, si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per effetto dell'intervenuta prescrizione del reato, non essendo in questa sede di legittimità rilevabile, in presenza della predetta causa di estinzione del reato, la sussistenza di alcuna delle dedotte nullità.