Voltimum

Rimozione di cavi ENEL durante lavori di ristrutturazione

Pubblicato: 10 febbraio 2004 Categoria: Notizie tecnico normative

Sentenza n. 708/02 del Giudice di Pace di Piacenza.

Il fatto

In provincia di Piacenza un cittadino deve effettuare dei lavori di restauro sulla facciata della sua casa. Su questa facciata sono fissati dei cavi elettrici gestiti dall’ente di distribuzione, necessari per l’illuminazione pubblica. Il proprietario chiede all’ENEL di rimuovere i cavi in questione per poter effettuare i lavori. Il Comune nel quale è situata l’abitazione (per effetto di una convenzione dello stesso Comune con l’ENEL) fa eseguire i lavori di rimozione ed interramento dei cavi collocati sulla facciata della casa, ma chiedendo la somma di un milione e mezzo di vecchie lire a titolo di rimborso spese. Il proprietario paga la somma in questione per non ritardare i lavori, ma contemporaneamente si rivolge al Giudice di Pace per ottenere la restituzione di quanto versato.


La sentenza

Il Giudice di Pace di Piacenza, con sentenza n. 708/02 – RG 2444/01 – Cr 1382, afferma che le spese per la rimozione e l’interramento dei cavi elettrici in occasione di lavori di restauro o di rifacimento delle facciate delle case, spettano all'ENEL (o all’ente pubblico, se si tratta di cavi per illuminazione pubblica).

La motivazione della sentenza trae origine dal quarto comma dell’art. 122 T.U. 11/12/93 n.1775, il quale stabilisce che “salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all'atto della costituzione della servitù, il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'esercente medesimo".

Il tipo di servitù di posa dei cavi elettrici sulle facciate e sui muri perimetrali degli edifici a cui fa riferimento la norma citata precedentemente, è applicabile sia nel caso in cui sia sorta per convenzione, sentenza o espropriazione, sia nel caso di servitù sorta per usucapione.

"La legge esclude in via assoluta ogni e qualsiasi spesa a carico del proprietario del fondo servente relativamente all'avvenuta rimozione e all'interramento dei cavi elettrici posti lungo i muri perimetrali e lungo la facciata dell'immobile, per cui il proprietario della casa nulla doveva all'ENEL e la riscossione avvenuta tramite il Comune rientra pienamente nella fattispecie del pagamento indebito". Con queste parole la motivazione della sentenza condanna il Comune alla restituzione della somma pagata dal proprietario dell’abitazione ed al pagamento delle spese processuali.