Per gli impianti soggetti alla legge 46/90, la documentazione tecnica dell\'impianto è costituita dalla dichiarazione di conformità e dagli allegati obbligatori previsti. Per gli impianti non soggetti alla legge 46/90, la dichiarazione di conformità ai sensi della legge 186/68 deve sempre essere prevista come atto omologativo dell\'impianto. Anche in questo caso la dichiarazione di conformità deve essere accompagnata da una documentazione di progetto secondo quanto indicato dalla norma tecnica. La documentazione del progetto esecutivo è essenziale per poter procedere alla verifica dell\'impianto. Per la verifica degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, si ritengono necessarie le documentazioni previste dalla norma CEI 81-1 e CEI 81-4.
In particolare esse consistono in:
- valutazione del rischio dovuto al fulmine
- progetto esecutivo dell\' LPS esterno e interno
Strumentazione necessaria
Per l\'effettuazione delle prove relative alla verifica dell’LPS, si può ritenere necessaria per ogni dipartimento ISPESL una dotazione che comprenda almeno le seguenti apparecchiature:
- apparecchio per la prova della continuità degli elementi dell’LPS
- misuratore della resistenza di isolamento
- misuratori di resistenza con corrente di prova di almeno 10 A
- misuratore o apparecchiatura per la misura della resistenza di terra con metodo volt-amperometrico e relativa attrezzatura
Durante l\'effettuazione delle misure si commettono errori strumentali, legati al tipo di strumento, e errore operativi, dovuti alla misura \"in campo\" come ad esempio resistenze addizionali nei circuiti di misura, disturbi nel terreno, disturbi convogliati, vicinanza di corpi metallici, procedure di misura non rispettate, etc. Questi si possono compensare o sommare rendendo \"incerto\" il risultato della misurazione. La valutazione, pertanto, della attendibilità della misura rappresenta la condizione perché si possa ritenere accettabile l\'errore complessivo.
Procedure di sicurezza
La verifica deve essere eseguita con la collaborazione e la presenza di una persona responsabile, esperta delle caratteristiche dell\'impianto, degli ambienti e delle procedure per l\'effettuazione in sicurezza delle prove. Le richieste necessarie alla effettuazione della verifica devono essere date dal verificatore direttamente alla persona responsabile che deve stabilire le forme di intervento. Se durante l\'effettuazione delle prove si presentano rischi per la presenza di parti attive, si devono adottare le procedure per effettuazione dei lavori elettrici (EN 50110 - CEI 11-48 Esercizio degli impianti elettrici e CEI 11-27) e devono essere utilizzati, ove necessario, i dispositivi di protezione individuali.
E\' compito e responsabilità del datore di lavoro stabilire se il personale elettrico assegnato per l\'assistenza al verificatore abbia i requisiti professionali e sia in grado di effettuare le operazioni richieste, essendo inoltre opportunamente dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuali idonei.
In via del tutto generale, non esistono rischi per la presenza di parti attive, se le misure vanno effettuate senza rimuovere la protezione degli involucri. A solo titolo di esempio, e in via del tutto generale, non comportano rischi per la presenza di parti attive:
- le prove di continuità;
- la misura della resistenza dei collegamenti equipotenziali;
- la misura della resistenza di terra col metodo volt-amperometrico con strumento di misura autoalimentato;
- la misura della resistenza di terra con il metodo della resistenza globale; se la tensione viene prelevata da una apparecchiatura come ad esempio una presa a spina;
Controlli da effettuare
La verifica in genere consiste in:
- controllo della rispondenza dell’impianto ai dati di progetto relativamente all’impianto di terra
- esame a vista circa il corretto stato di installazione dell’LPS esterno e interno
- prove e misure
Le prove di continuità sono necessarie per accertare i collegamenti equipotenziali fra LPS esterno e interno. Le strutture autoprotette, come definite dalla norma tecnica, non sono sottoposte alla verifica a campione dell’ISPESL.
Ciò in quanto:
- per le strutture metalliche autoprotette non esiste l’obbligo di denuncia;
- per le attività elencate nel DPR 689/59, ma autoprotette non può essere inviata la dichiarazione di conformità dal momento che non esiste LPS.
Se in occasione di una verifica (es. impianto di terra), il tecnico verificatore viene portato a conoscenza di una struttura sottoposta agli obblighi di cui al DPR 547/55 (es. attività DPR 689/59), ma autoprotette, il tecnico dovrà controllare l’esistenza della documentazione di autoprotezione della struttura, in quanto si considera attività connessa.
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