In campo nazionale sono in vigore leggi, decreti e norme tecniche che regolano le varie attività; indicano dove è prescritta e quali caratteristiche deve avere l'illuminazione di sicurezza.
A seguire vengono indicati gli ambienti per i quali sono previste caratteristiche particolari in relazione ad autonomia e illuminamento:
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Uffici |
DM 22/2/2006 |
Alimentazione di sicurezza ad interruzione breve; (≤ 0,5 sec.); tempo di ricarica 12 h; autonomia 2 h; illuminamento non inferiore a 5 lux ad 1m di altezza lungo le vie di uscita. |
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Edifici e locali adibiti a scuole |
DM 26/8/1992 |
Illuminazione di sicurezza con tempo di ricarica 12 h, autonomia 30’; illuminamento non inferiore a 5 lux |
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Strutture sanitarie pubbliche e private |
DM 18/9/2002 |
Alimentazione di sicurezza ad interruzione breve; tempo di ricarica 12 h; autonomia 2 h; illuminamento non inferiore a 5 lux lungo le vie di esodo. |
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Grandi magazzini, centri commerciali, ipermercati (superiori a 400 m2) |
DM 27/7/2010 |
Alimentazione di sicurezza ad interruzione breve (≤ 0.5 sec); tempo di ricarica 12 h; autonomia 1 h 30'; illuminamento non inferiore a 5 lux nelle aree antipanico “accessibili al pubblico” e 10 lux per le vie di esodo. |
A cura di Schneider Electric,
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