Il produttore deve inoltre adottare misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l\'informazione appropriata ed efficace dei consumatori. Le misure comprendono:
- l\'indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell\'identità e degli estremi del produttore; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l\'omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata;
- i controlli a campione sui prodotti commercializzati, l\'esame dei reclami e, se del caso, la tenuta di un registro degli stessi, nonché l\'informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza.
Le misure di ritiro, di richiamo e di informazione al consumatore, hanno luogo su base volontaria o su richiesta delle competenti autorità. Il richiamo interviene quando altre azioni non siano sufficienti a prevenire i rischi del caso, ovvero quando i produttori lo ritengano necessario o vi siano tenuti in seguito a provvedimenti dell\'autorità competente.
Il distributore deve agire con diligenza nell\'esercizio della sua attività per contribuire a garantire l\'immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare è tenuto:
- a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale;
- a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza;
- a collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera b), conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l\'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale. Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso rischi incompatibili con l\'obbligo generale di sicurezza, informano immediatamente le Amministrazioni competenti precisando le azioni intraprese per prevenire i rischi per i consumatori.
In caso di rischio grave, le informazioni da fornire comprendono almeno:
- elementi specifici che consentano una precisa identificazione del prodotto o del lotto di prodotti in questione;
- una descrizione completa del rischio presentato dai prodotti interessati;
- tutte le informazioni disponibili che consentono di rintracciare il prodotto;
- una descrizione dei provvedimenti adottati per prevenire i rischi per i consumatori.
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