Pubblicato: 29 aprile 2003
Categoria: Notizie tecnico normative
La nuova norma sperimentale CEI 34-104 “Apparecchi di illuminazione. Parte 2: Prescrizioni particolari. Insegne luminose ed apparecchi similari” va ad affiancarsi alla norma CEI 34-86.
E’ in vigore dal luglio 2002 la nuova norma sperimentale CEI 34-104 “Apparecchi di illuminazione. Parte 2: Prescrizioni particolari. Insegne luminose ed apparecchi similari”. La norma è rivolta a quegli apparecchi di illuminazione impiegati principalmente per uso pubblicitario, decorativo o di illuminazione in genere, sia per uso esterno che interno.
L’intento della norma è quello di definire le caratteristiche che devono possedere gli apparecchi di illuminazione che utilizzano lampade a scarica di tipo tubolare, con tensione a vuoto compresa fra 1000 V e 10000 V.
L’ambito di applicazione è dunque lo stesso della norma europea EN 50107 – “Installazioni di insegne e di tubi luminosi a scarica a catodo freddo ad alta tensione CEI 34-86” - che dal luglio 1999 ha sostituito la sezione 753 della CEI 64-8, la quale si occupava degli impianti elettrici per lampade a scarica a catodo freddo ad alta tensione.
Questa nuova norma CEI 34-104, non va però a sostituire la CEI 34-86, ma la affianca solamente . Infatti, mentre la CEI 34-86 è da ritenersi una norma “impianti”, cioè un insieme di disposizioni che l’installatore deve seguire per assemblare tubi luminosi al fine, ad esempio, di realizzare un’insegna, la nuova norma CEI sperimentale 34-104 è da ritenersi una norma “prodotto”, cioè un insieme di disposizioni che il fabbricante deve seguire quando costruisce tubi luminosi per la fascia di tensione specificata.
I due titoli delle norme sono abbastanza chiari al riguardo. Mentre la nuova CEI 34-104 parla di apparecchi di illuminazione, cioè di un prodotto, la norma CEI 34-86 parla di installazioni di tubi luminosi, cioè di un lavoro impiantistico. A questo riguardo va sottolineato che per i tubi installati (CEI 34-86) continua a valere l’art. 1 comma a del DPR 447/91 che dice “…la redazione del progetto…è obbligatoria per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli …. impianti effettuati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici per i quali è obbligatorio il progetto, e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori”. Per gli apparecchi previsti invece dalla CEI 34-104, non è ovviamente previsto alcun tipo di progetto, essendo considerati come dei prodotti.
Poiché norma sperimentale, la CEI 34-104 resterà in vigore per un tempo determinato . La sua vita terminerà appena verrà predisposto un documento normalizzato IEC o CENELEC.
L’intento della norma è quello di definire le caratteristiche che devono possedere gli apparecchi di illuminazione che utilizzano lampade a scarica di tipo tubolare, con tensione a vuoto compresa fra 1000 V e 10000 V.
L’ambito di applicazione è dunque lo stesso della norma europea EN 50107 – “Installazioni di insegne e di tubi luminosi a scarica a catodo freddo ad alta tensione CEI 34-86” - che dal luglio 1999 ha sostituito la sezione 753 della CEI 64-8, la quale si occupava degli impianti elettrici per lampade a scarica a catodo freddo ad alta tensione.
Questa nuova norma CEI 34-104, non va però a sostituire la CEI 34-86, ma la affianca solamente . Infatti, mentre la CEI 34-86 è da ritenersi una norma “impianti”, cioè un insieme di disposizioni che l’installatore deve seguire per assemblare tubi luminosi al fine, ad esempio, di realizzare un’insegna, la nuova norma CEI sperimentale 34-104 è da ritenersi una norma “prodotto”, cioè un insieme di disposizioni che il fabbricante deve seguire quando costruisce tubi luminosi per la fascia di tensione specificata.
I due titoli delle norme sono abbastanza chiari al riguardo. Mentre la nuova CEI 34-104 parla di apparecchi di illuminazione, cioè di un prodotto, la norma CEI 34-86 parla di installazioni di tubi luminosi, cioè di un lavoro impiantistico. A questo riguardo va sottolineato che per i tubi installati (CEI 34-86) continua a valere l’art. 1 comma a del DPR 447/91 che dice “…la redazione del progetto…è obbligatoria per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli …. impianti effettuati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici per i quali è obbligatorio il progetto, e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori”. Per gli apparecchi previsti invece dalla CEI 34-104, non è ovviamente previsto alcun tipo di progetto, essendo considerati come dei prodotti.
Poiché norma sperimentale, la CEI 34-104 resterà in vigore per un tempo determinato . La sua vita terminerà appena verrà predisposto un documento normalizzato IEC o CENELEC.