Sentenza del Tribunale di Torino (17 luglio 2002) che condanna il tecnico addetto alla manutenzione di un ascensore
La notte del 24 dicembre del 1999 il Signor …. rimane bloccato nella cabina dell’ascensore a causa di un guasto. All’interno della cabina è stato installato un dispositivo di allarme collegato con una campana d’allarme a “badenia”, installata al quarto piano dei sette esistenti nell’immobile. L’uomo suona la campana, ma questa non viene udita da nessuno, ed allora, sottoposto ad una situazione di stress e panico, cerca di uscire dalla cabina con i suoi mezzi e muore cadendo nel vano.
La sentenza
Il Tribunale di Torino, con sentenza del 17 luglio 2002, pur riconoscendo il 30% di responsabilità in capo alla vittima dell'incidente, condanna il tecnico addetto alla manutenzione, ed il titolare della ditta, a cinque mesi di reclusione, con la condizionale, e stabilisce un risarcimento, a titolo provvisionale, di 30.000 Euro. Nella sentenza si legge: "Ritiene il Giudice che in un condominio il campanello, per adempiere alla propria funzione d'allarme, debba essere udibile, oltre che sulle scale, anche dall'interno degli appartamenti, anche dall'appartamento più lontano rispetto al campanello, anche da zone degli appartamenti non prossime alla porta d'ingresso, ed anche in condizioni di notevole rumore"; sempre il Giudice ritiene che "la normativa non quantifica l'udibilità proprio per rendere possibile l'adottamento del principio di tutela agli innumerevoli casi specifici".
Il commento
La sentenza fa riferimento ad uno dei circa 700.000 ascensori in Italia installati prima del 1 luglio 1999, per i quali, quindi, non devono essere applicati i livelli di sicurezza previsti dal DPR 30 aprile 1999, n.162 (direttiva ascensori 95/16/CE). Per questi impianti preesistenti, la Comunità Europea ha emesso una raccomandazione (95/216/CE dell’8 luglio 1995), alla quale gli Stati membri dovrebbero fare riferimento con proprie leggi specifiche, in modo da adeguare gli ascensori preesistenti ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute, richiesti per quelli installati successivamente all'entrata in vigore della direttiva europea 95/16/CE.
Questi requisiti, nel caso in questione, si traducono con le disposizioni dell’art. 4.5 dell’allegato I del DPR 162/99: “Le cabine devono essere munite di mezzi di comunicazione bidirezionali che consentano di ottenere un collegamento permanente con un servizio di pronto intervento”.
Nell’attesa di un decreto che faccia chiarezza su come comportarsi per gli ascensori pre-direttiva, è bene che le ditte che si occupano di manutenzione degli ascensori, allo scopo di cautelarsi, scrivano una lettera agli amministratori di condominio in cui, facendo riferimento alla sentenza, li si informi che bisogna installare una sirena, udibile anche dall'interno degli appartamenti, anche dall'appartamento più lontano rispetto al campanello, anche da zone degli appartamenti non prossime alla porta d'ingresso, ed anche in condizioni di notevole rumore; oppure informare che è possibile installare un più evoluto sistema di comunicazione bi-direzionale che garantisca un collegamento permanente con un servizio di pronto intervento.
Nel caso in cui l'amministrazione rifiuti l’intervento migliorativo, occorre richiedere una dichiarazione scritta, e legalmente valida, attestante che il Condominio non ritiene di dover attivare le norme di sicurezza indicate dalla sentenza; la mancata risposta, decorsi inutilmente sessanta giorni dall'invio, solleva la ditta da ogni responsabilità in merito.