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Mancata denuncia degli impianti di messa a terra dopo l’entrata in vigore del DPR 462/01

Pubblicato: 27 giugno 2005 Categoria: Notizie tecnico normative

Nuova sentenza di non punibilità

Il caos impera nella materia della punibilità o meno del datore di lavoro che non denuncia gli impianti di messa a terra, come previsto dal DPR 462/01. Infatti una recente sentenza della Cassazione (Cassazione Penale, Sez. III - Sentenza n. 12360 del 1° aprile 2005 u.p. 1° marzo 2005 - Pres. Papaia – Est. Mancini - P.M. (Conf.) Galasso - Ric. Buonocore), ribalta ciò che due precedenti sentenze della Cassazione avevano stabilito e ribadito, e precisamente che anche dopo l’entrata in vigore del DPR 462/01, la mancata denuncia e le successive mancate verifiche all’impianto di terra nei luoghi di lavoro possono essere sanzionate. In base alla sentenza del 1 aprile scorso, questa interpretazione non sarebbe corretta e il datore di lavoro che non provvedesse alla denuncia degli impianti non commetterebbe alcuna violazione del DPR 462/01. Urge ora un intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per chiarire definitivamente questo ennesimo intrigo.

Avventuriamoci con ordine in questo dramma in tre atti:

1^ atto, “La logica”: Cassazione Penale, Sez. III - Sentenza n. 35381 del 10 settembre 2003
(u.p. 4 luglio 2003) - Pres. Vitalone – Est. De Maio - P.M. (Parz. conf.) De Maio - Ric. Lin Jin Rong

  • Il DPR 462/01, che introduce le nuove modalità di verifiche degli impianti in luoghi di lavoro, ha abrogato gli articoli 40 e 328 del DPR 547/55, la cui violazione faceva scattare le sanzioni per omessa denuncia. A questo punto a qualcuno è venuto un dubbio. Se gli articoli di legge diciamo “sanzionatori, non esistono più, come è possibile essere sanzionati?

    La risposta è all’art. 9, comma 2 del DPR 462/01 in cui si afferma che “I riferimenti alle disposizioni abrogate contenute in altri testi normativi si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento”. Cosa si intende con questa frase abbastanza criptica? Che le sanzioni previste in caso di violazione a disposizioni contenute in articoli abrogati (art. 40 e 328 del DPR 547/55), sono applicabili in caso di inosservanza agli obblighi previsti dal DPR 462/01.

    La sentenza, infatti afferma che "il precetto dell’abrogato art. 328, D.P.R. n. 547/1955 ha trovato continuità normativa nelle nuove disposizioni del D.P.R. n. 462/2001” ed ancora aggiunge che “la salvezza, in particolare, delle disposizioni penali è desumibile con certezza dall’art. 9 del D.P.R. n. 462/2001 che, dopo aver ribadito al comma 1 le già disposte abrogazioni, al comma 2 dispone testualmente che «i riferimenti alle disposizioni abrogate contenute in altri testi normativi si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento»: ciò, per quanto riguarda il caso in esame, significa (anche se nel lessico poco chiaro proprio, per inveterata consuetudine, del legislatore) che la sanzione penale relativa all’abrogato art. 328, contenuta nell’art. 389, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 547/1955, è ora relativa alle nuove disposizioni”.

2^ atto, “La conferma”: Cassazione Penale, Sez. III - Sentenza n. 2947 del 28 gennaio 2004
(u.p. 11 novembre 2003) - Pres. Raimondi – Est. Onorato - P.M. (Conf.) Izzo – Valdo

  • Con motivazioni analoghe, anche questa sentenza conferma quella del settembre 2003. Si legge infatti che la “vecchia sanzione penale di cui all’art. 389, lett. c, del DPR 547/55 continua ad applicarsi al nuovo precetto, posto che il riferimento alla disposizione abrogata (art. 328, DPR. 547/55) deve intendersi sostituito dal riferimento alle nuove disposizioni (artt. 2 e 4, DPR 462/01)”. La Corte di Cassazione ha precisato anche che “l’abrogazione del precetto anteriore ha prodotto solo un’abolizione parziale del reato, perché non sono più punibili solo quei fatti che, pur contravvenendo al precetto abrogato, sono diventati leciti in relazione al precetto sopravvenuto (es. verifica richiesta dopo due anni ma prima di cinque), mentre sono ancora punibili quei fatti che contravvengono sia al precetto generale abrogato sia al precetto ristretto sopravvenuto (es. messa in esercizio prima della verifica effettuata da personale specializzato dipendente, ovvero omessa richiesta della verifica dopo cinque anni)” e conclude affermando che “si tratta, secondo i succitati criteri, di una successione di leggi nel tempo e non di una abolizione totale del reato”;

3^ (e per il momento ultimo) atto, “La sorpresa” Cassazione Penale, Sez. III - Sentenza n. 12360 del 1° aprile 2005
(u.p. 1° marzo 2005) - Pres. Papaia – Est. Mancini - P.M. (Conf.) Galasso - Ric. Buonocore

  • Il caso riguarda la omessa denuncia dell’impianto di messa a terra prevista dall’art. 328 del DPR 547/55, inosservanza già sanzionata dall’art. 389, lettera c, dello stesso Decreto. In particolare un datore di lavoro a cui era stata contestata questa violazione ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione sostenendo che la omessa richiesta di verifica dell’impianto di messa a terra, già prevista e punita dagli artt. 328 e 389 del DPR 547/55, è stata depenalizzata dal DPR 462/01.
    La Cassazione in questo caso, permetteteci in maniera inopinata, dà ragione al datore di lavoro affermando che “le prescrizioni contenute negli artt. 328 e 40 del DPR 547/55, relative all’impianto e manutenzione degli apparati elettrici, la cui inosservanza era sanzionata dal successivi art. 389, sono state abrogate dall’art. 9, comma 1, lettera a), D.P.R. 23 ottobre 2001, n. 462 recante Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi” e di conseguenza concludendo che “il fatto ascritto all’imputato non è più previsto come reato”.