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Locali e tipologie di impianto dove è prevista l\'illuminazione di sicurezza (2)

Pubblicato: 5 febbraio 2012 Categoria: Guide e approfondimenti


Gallerie stradali e autostradali

  • Il progetto di norma UNI U29000240 del giugno 2003 prevede all’art. 6.5 che “in caso di guasto alla rete di alimentazione delle gallerie di lunghezza maggiore di 400 m e con velocità massima consentita maggiore di 70 km/h, l\'impianto deve garantire un livello minimo di luminanza di 1 cd/mq sull’intera galleria e per un tempo minimo di 30 min”.


Impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione

  • All’articolo 9.4 del DPR 340 del 24/10/03, si legge che “nel locale gestore deve essere previsto un impianto di illuminazione di sicurezza ad inserimento automatico ed immediato non appena venga a mancare l\'illuminazione normale, alimentato da sorgente di energia indipendente da quella della rete elettrica normale, o realizzato con lampade autoalimentate, in grado di assicurare un illuminamento non minore di 5 lux ad un metro di altezza dal pavimento per un tempo non minore di 60 minuti. Nello stesso locale devono essere tenute disponibili e sottocarica almeno due lampade portatili autoalimentate con autonomia non minore di 60 minuti”. Le disposizioni di questo decreto, riguardo alla parte dell’illuminazione di sicurezza, si applicano agli impianti di nuova realizzazione e agli impianti esistenti in caso di potenziamento della capacità complessiva oltre 30 m3.


Impianti sportivi

  • Un’illuminazione di sicurezza è prevista per la salvaguardia dei partecipanti alle gare in base alla norma UNI EN 12193. Deve accendersi istantaneamente in caso di mancato funzionamento dell\'illuminazione generale e rimanere in funzione come minimo per il periodo specificato che per i vari sport è il seguente:

    1. Nuoto: illuminamento al 5% del livello previsto dalla classe dell\'impianto per un periodo minimo di 30 s;

    2. Nuoto: illuminamento al 5% del livello previsto dalla classe dell\'impianto per un periodo minimo di 30 s;

    3. Ginnastica al coperto: illuminamento al 5% del livello previsto dalla classe dell\'impianto per un periodo minimo di 30 s;

    4. Sport equestri al coperto e all\'aperto: illuminamento al 5% del livello previsto dalla classe dell\'impianto per un periodo minimo di 120 s;

    5. Pattinaggio di velocità : illuminamento al 5% del livello previsto dalla classe dell\'impianto per un periodo minimo di 30 s;

    6. Bob e toboga: illuminamento al 10% del livello previsto dalla classe dell\'impianto per un periodo minimo di 120 s;

    7. Sci: illuminamento al 10% del livello previsto dalla classe dell\'impianto per un periodo minimo di 30 s;

    8. Ciclismo su pista: illuminamento al 10% del livello previsto dalla classe dell\'impianto per un periodo minimo di 60 s;


  • Esistono prescrizioni particolari, riguardo all’illuminazione di sicurezza, dettate dal DM 18/3/96 che riguardano gli impianti sportivi nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal CONI e dalle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI. Le prescrizioni valgono anche se l\'impianto è inserito in un complesso non sportivo e si differenziano nei due seguenti casi

    1. É prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100:

      • L\'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (< 0,5 sec) per gli impianti di segnalazione, allarme ed illuminazione. Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore. L\'autonomia dell\'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l\'autonomia minima per l’illuminazione di sicurezza viene stabilita in 60 minuti (30 minuti per gli impianti di segnalazione)

      • Gli impianti al chiuso, quelli all\'aperto per i quali è previsto l\'uso notturno e gli ambienti interni degli impianti sportivi all\'aperto, devono essere dotati di un impianto di illuminazione di sicurezza. L\'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita; sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma che assicurino il funzionamento per almeno 1 ora.

      • Essendo gli impianti sportivi considerati spesso luoghi di pubblico spettacolo (se si paga il biglietto, se è stata fatta pubblicità attraverso giornali o manifesti e se la struttura ha una natura imprenditoriale in base alla circolare MI 1015506/13500 del 19/5/84), in questo caso, all’illuminazione di sicurezza si devono applicare anche le prescrizioni valide per i “Locali di pubblico spettacolo”.

      • La segnaletica di sicurezza deve essere conforme alla vigente normativa e alle prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992 e consentire, in particolare, la individuazione delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso e dei mezzi e impianti antincendio. Appositi cartelli devono indicare le prime misure di pronto soccorso.

    2. É prevista la presenza di spettatori in numero non superiore a 100, o non è prevista affatto:

      • Deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza che assicuri un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita.

      • Deve essere installata apposita segnaletica di sicurezza conforme alla vigente normativa e alle prescrizioni di cui alla direttive 92/58/CEE del 24 giugno 1992 che consenta la individuazione delle vie di uscita, del posto di pronto soccorso e dei mezzi antincendio; appositi cartelli devono indicare le prime misure di pronto soccorso.


  • Illuminazione di sicurezza negli impianti sportivi nei quali sono previste riprese televisive a colori: in questo caso entra in gioco la norma UNI 9316 la quale prevede, all’art. 5.2 che per evitare un forte contrasto di luminanza, nei tratti iniziali delle vie di uscita i livelli di illuminamento di sicurezza non devono essere minori del 10% del livello di illuminamento medio sull\'area di gioco. Nei tratti successivi l\'illuminamento può venire progressivamente ridotto fino ai livelli prescritti dalle normative di sicurezza. Lo stesso livello di illuminamento, pari al 10% del livello di illuminamento medio sull\'area di gioco, deve essere assicurato senza interruzioni anche nell\'area di attività sportiva per il tempo sufficiente a permettere l\'interruzione dell\'attività in corso senza compromettere l\'incolumità delle persone.


Locali di pubblico spettacolo (teatri, cinematografi, cinema-teatri, auditori e sale convegno, locali di intrattenimento con capienza superiore a 100 persone, sale da ballo e discoteche, case da gioco, drive-in, teatri tenda, teatri di posa per riprese cinema e TV, circhi, luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento, luoghi all\'aperto destinati a spettacoli e con strutture apposite per il pubblico, locali multiuso utilizzati occasionalmente per pubblico spettacolo)

  • Nei locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti (attività n. 83 del DM 16/2/82), “Il sistema di illuminazione di sicurezza deve garantire una affidabile segnalazione delle vie di esodo, deve avere alimentazione autonoma, centralizzata o localizzata, che, per durata e livello di illuminamento, consenta un ordinato sfollamento. Sono consentiti anche sistemi di alimentazione localizzati”. (punto 8, allegato A del DM 8/3/85). In questo tipo di locali sono compresi: impianti sportivi, sale convegni, case da gioco (casinò), sale da bingo, sale giochi, drive in, palestre sportive, sale da fitness, circoli privati ove si svolgono trattenimenti danzanti, mentre sono esclusi: ristoranti, bar, sale consiliari, chiese ed edifici destinati al culto, musei.

  • Il DM 19/08/96, al titolo 13, afferma: “L\'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (<=0,5 s) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione….. Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore. L\'autonomia dell\'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l\'autonomia minima viene stabilita …. per l’illuminazione di sicurezza in 1 ora…... L\'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad un metro di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita, e non inferiore a 2 lux negli altri ambienti accessibili al pubblico. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma purché assicurino il funzionamento per almeno 1 ora. Ricordiamo che il presente decreto si applica a \"teatri; cinematografi; cinema-teatri; auditori e sale convegno; locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzature per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone; sale da ballo e discoteche; teatri tenda; circhi; luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento; luoghi all\'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all\'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico. Rientrano nel campo di applicazione del decreto anche i locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di intrattenimento e pubblico spettacolo. Sono invece esclusi a) i luoghi all\'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purchè di altezza non superiore a m 0,8 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico; b) i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti; c) i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell\'aspetto danzante e di spettacolo; d) i pubblici esercizi in cui è collocato l\'apparecchio musicale “karaoke” o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all\'espletamento delle esibizioni canore ed all\'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone; e) i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi)”. Occorre infine ricordare che il decreto in questione abroga tutte le precedenti disposizioni di prevenzione incendi in materia.

  • Dell’illuminazione di sicurezza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento si occupa anche la specifica parte della norma CEI 64-8, la 64-8/752 agli articoli 752.35 e 752.56. La norma ha come campo di applicazione i locali e gli ambienti, al chiuso o all’aperto, compresi quelli di servizio, costituenti per es. un teatro, un cinematografo, una sala per concerti, per balli, per conferenze, per esposizioni o per riunioni di pubblico spettacolo in genere. Le prescrizioni normative più significative sono le seguenti:

    1. L’impianto di sicurezza deve essere indipendente da qualsiasi altro impianto elettrico del locale

    2. L’illuminazione di sicurezza è prescritta per tutti gli ambienti ai quali può accedere il pubblico, per le sale, per il palcoscenico e per i locali annessi, per le cabine di proiezione e per i locali tecnici.

    3. L’illuminazione di sicurezza può funzionare contemporaneamente o alternativamente col servizio di illuminazione principale. Nel caso di funzionamento in alternativa, l’entrata in funzione dell’illuminazione di sicurezza deve avvenire automaticamente entro un tempo breve (≤0,5 s) e contemporaneamente al mancare dell’alimentazione principale, indipendentemente dalla presenza del personale addetto al servizio; al ritorno dell’alimentazione principale l’illuminazione di sicurezza si deve disinserire automaticamente. L’impianto di sicurezza deve essere sempre inserito; deve tuttavia poter essere escluso, ad eccezione degli apparecchi d’illuminazione autonoma, solo tramite comando a mano dal posto di guardia dei Vigili del Fuoco o da altro luogo raggiungibile dal personale addetto.

    4. Batterie di accumulatori o altri tipi di generatori autonomi di energia possono essere usati come sorgente di energia per l’impianto di sicurezza. La sorgente di energia deve essere disposta in un ambiente apposito di costruzione antincendio e sottratto, per quanto possibile, all’azione immediata di un eventuale incendio, con areazione naturale verso l’esterno. Tale ambiente deve essere accessibile direttamente o, almeno, senza attraversare gli ambienti accessibili al pubblico. La batteria di accumulatori deve avere capacità sufficiente per alimentare per almeno 1 h l’intero impianto di sicurezza e deve essere provvista di gruppo di carica capace della carica completa nell’intervallo giornaliero di chiusura del locale. Quando la sorgente di energia non è costituita da batterie di accumulatori, il generatore deve avere potenza uguale almeno a 1,25 volte quella dell’impianto di sicurezza e deve essere previsto per funzionare per tutto il tempo di permanenza del pubblico nel locale.

    5. Il servizio di illuminazione di sicurezza può essere affidato anche a singole lampade, ad accumulatori o ad altri apparecchi di illuminazione autonomi purché assicurino il funzionamento per almeno 1 h. Nei luoghi con capienza prevista superiore a 1000 persone si consiglia di rendere ridondante il sistema di illuminazione di sicurezza, ad es. mediante impianto centralizzato ed apparecchi di illuminazione autonomi.

    6. L’illuminamento minimo non deve risultare, su un piano orizzontale ad 1 m di altezza dal piano di calpestio, inferiore a 5 lx in corrispondenza delle scale e delle porte e a 2 lx in ogni altro ambiente al quale abbia accesso il pubblico. Non è necessario alimentare i segnagradini con il circuito di alimentazione di sicurezza.

    7. Altre importanti indicazioni si possono trovare nella guida CEI 64-54.

    8. Segnaletica di sicurezza: il DM 19/08/96, al Titolo 17 precisa che alla segnaletica di sicurezza finalizzata alla sicurezza antincendio, si applicano le disposizioni presenti nel DPR 8 giugno 1982, n. 524, nonché le prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992 (Dlgs 493/96). In particolare sulle porte delle uscite di sicurezza deve essere installata una segnaletica di tipo luminoso, mantenuta sempre accesa durante l\'esercizio dell\'attività, ed inoltre alimentata in emergenza. In particolare la cartellonistica deve indicare: le porte delle uscite di sicurezza; i percorsi per il raggiungimento delle uscite di sicurezza; l\'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi. Alle attività a rischio specifico annesse ai locali, inoltre, si applicano le disposizioni sulla cartellonistica di sicurezza contenute nelle relative normative.


Luoghi di lavoro

  • Il Dlgs 626/94 all’art. 33, comma 8, al punto 3 dice che “i luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell\'illuminazione artificiale, devono disporre di un\'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità”, e sempre allo stesso articolo, ma al comma 1, punto 11 richiede che “le vie e le uscite di emergenza che richiedono un\'illuminazione devono essere dotate di un\'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell\'impianto elettrico”.

  • Le disposizioni sulla necessità di una illuminazione “sussidiaria” in alcune tipologie di luoghi di lavoro risale fin dall’art. 31 del DPR 547/55 che riportiamo integralmente: “Negli stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro devono esistere mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità. Detti mezzi devono essere tenuti in posti noti al personale, conservati in costante efficienza ed essere adeguati alle condizioni ed alle necessità del loro impiego. Quando siano presenti più di 100 lavoratori e la loro uscita all’aperto in condizioni di oscurità non sia sicura ed agevole; quando l’abbandono imprevedibile ed immediato del governo delle macchine o degli apparecchi sia di pregiudizio per la sicurezza delle persone o degli impianti; quando si lavorino o siano depositate materie esplodenti o infiammabili, la illuminazione sussidiaria deve essere fornita con mezzi di sicurezza atti ad entrare immediatamente in funzione in caso di necessità e a garantire una illuminazione sufficiente per intensità, durata, per numero e distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la mancanza di illuminazione costituirebbe pericolo. Se detti mezzi non sono costruiti in modo da entrare automaticamente in funzione, i dispositivi di accensione devono essere a facile portata di mano e le istruzioni sull’uso dei mezzi stessi devono essere rese manifeste al personale mediante appositi avvisi. L’abbandono dei posti di lavoro e l’uscita all’aperto del personale deve, qualora sia necessario ai fini della sicurezza, essere disposto prima dell’esaurimento delle fonti della illuminazione sussidiaria”. Sempre dallo stesso decreto riportiamo quanto detto dall’art. 13 comma 11 “Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un’illuminazione devono essere dotate di un’illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell’impianto elettrico”.

  • Anche il DM 10/3/98, nell’allegato III, ai punti 3.12 “le vie di uscita e le uscite di piano devono essere chiaramente indicate tramite segnaletica conforme alla normativa vigente”, e 3.13 “tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni, devono essere adeguatamente illuminati per consentire la loro percorribilità in sicurezza sino all\'uscita su luogo sicuro. Nelle aree prive di illuminazione naturale od utilizzate in assenza di illuminazione naturale, deve essere previsto un sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in caso di interruzione dell\'alimentazione di rete”, ribadisce la richiesta dell’illuminazione di sicurezza nei luoghi di lavoro.

  • Come già abbiamo detto in una nota di premessa all’elenco di locali con obbligo di illuminazione di sicurezza, i luoghi di lavoro sono una categoria trasversale a tutte le altre. Per cui se un certo locale è anche un luogo di lavoro, ad esso vanno applicate sia le disposizioni particolari del locale in questione, sia quelle relative ai luoghi di lavoro.


Metropolitane

  • Il DM 11/01/88 (che si applica agli impianti fissi delle stazioni sotterranee e delle linee sotterranee, mentre non si applica alle stazioni fuori terra, alle linee fuori terra, ai depositi e alle officine in superficie) prevede agli articoli 6.2.4 e 6.2.5, un’illuminazione di sicurezza con le seguenti caratteristiche: “Gli impianti di illuminazione di sicurezza devono essere installati in tutte le aree aperte al pubblico e nei luoghi in cui il personale opera regolarmente. Il livello di illuminazione medio deve essere di 5 lux a quota + 1 m dal pavimento. Gli impianti devono entrare automaticamente in funzione quando viene a mancare l\'energia di rete entro 3 secondi. Qualora questi impianti non abbiano una alimentazione locale, i cavi provenienti da fonti di energia di emergenza devono essere racchiusi in tubazioni a sè stanti adeguatamente protetti dall\'acqua e dal calore oppure essere del tipo resistente all\'incendio. Ogni impianto di emergenza, che richieda alimentazione elettrica, deve essere connesso alla normale rete di distribuzione di energia e ad una fonte di energia di emergenza che può essere costituita da:

    1. batteria di accumulatori dotati di ricarica automatica e di inverter; la relativa autonomia non deve essere inferiore a due ore, se il sistema non è accoppiato a gruppo elettrogeno;
    2. gruppo elettrogeno con avviamento automatico.

    Non è ammesso derivare l\'alimentazione degli impianti di emergenza dalla media tensione della metropolitana a meno che questa non provenga da due fonti distinte. Le batterie ed i gruppi elettrogeni devono essere installati in locali ubicati in zone non soggette a rischi di incendio ed adeguatamente ventilati; le eventuali pareti confinanti con le banchine o le gallerie devono essere realizzate con strutture resistenti al fuoco almeno 120 REI”. Sempre lo stesso decreto ministeriale 11/01/88, all’art. 7.1.3 tratta degli impianti di illuminazione di sicurezza nelle gallerie delle metropolitane: “Nelle gallerie, oltre all\'impianto di illuminazione ordinaria, deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza che consenta un livello di illuminazione medio di 5 lux a quota + 1 m dal piano di calpestio. Gli impianti devono avere circuiti elettrici indipendenti dai restanti e devono entrare automaticamente in funzione quando viene a mancare l\'energia di rete entro 3 secondi. I cavi devono essere racchiusi in tubazioni a sé stanti adeguatamente protetti dall\'acqua e dal calore, oppure in manufatti resistenti all\'incendio. Il collegamento degli apparecchi utilizzatori limitatamente al percorso tra gli apparecchi stessi e i tratti protetti, come sopra precisato, possono essere realizzati con cavi di sicurezza in guaine esenti da alogeni e resistenti al fuoco (CEI 20-36), qualora non siano anch\'essi protetti come il resto della rete. Le linee destinate agli impianti di emergenza devono essere realizzate con cavi resistenti al fuoco (CEI 20-36) oppure protetti come sopra descritto”.

  • Il progetto di norma UNI E10189150 (UNI 8097) del luglio 2003, accenna solamente in termini vaghi all’illuminazione di sicurezza delle gallerie: “L\'impianto di illuminazione di sicurezza di galleria deve essere progettato per il funzionamento a luci normalmente accese e deve permettere, in caso di forzata evacuazione dai treni, l\'individuazione del percorso di emergenza da parte dei passeggeri” (art. 10.1).


Navi passeggeri

  • Il DPR 188 del 29/03/93, agli articoli 2.4 e 2.5 disciplina l’argomento dell’illuminazione supplementare sulle navi passeggeri. “In tutti i corridoi dei locali equipaggio, locali per la ricreazione e in tutti i locali di lavoro che sono normalmente occupati deve essere sistemata una lampada portatile funzionante con batteria ricaricabile, a meno che non sia installato il sistema di illuminazione di emergenza supplementare, prescritto dal comma 5”. Il comma 5 a sua volta afferma che “ In tutti i locali pubblici e corridoi passeggeri deve essere realizzato un sistema di illuminazione elettrica supplementare che possa funzionare per almeno tre ore dopo l\'interruzione di tutte le altre fonti di energia elettrica e in qualsiasi condizione di sbandamento. L\'illuminazione deve essere tale da fare prontamente individuare la via per raggiungere i mezzi di sfuggita. La fonte di energia per l\'illuminazione supplementare deve consistere in batterie di accumulatori sistemate entro i gruppi illuminanti che siano mantenuti continuativamente sotto carica, ove praticamente possibile, dal quadro di emergenza. In alternativa, il Ministero può consentire un altro mezzo di illuminazione che sia di efficacia almeno equivalente. L\'illuminazione supplementare deve essere tale da rendere immediatamente palese qualsiasi guasto delle lampade. Tutte le batterie di accumulatori sistemate devono essere sostituite ad intervalli stabiliti sulla base della vita di servizio prevista nelle condizioni ambientali cui esse sono soggette durante l\'esercizio”.


Ospedali, Case di cura, ambulatori medici, poliambulatori e locali ad uso medico in generale

  • Il DM 18/9/02, regola tecnica di prevenzione incendi delle strutture sanitarie pubbliche e private, si applica a tre tipologie di strutture sanitarie: gli ospedali, le case di cura e gli ambulatori medici. Il decreto distingue due situazioni relativamente alle strutture nuove ed alle strutture esistenti (da adeguare entro il 26/12/07 a meno che non si sia già in possesso del CPI o di un progetto approvato dai VVF):

    1. Strutture sanitarie nuove:

      • Per ospedali e case di cura si applicano le prescrizioni del decreto se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

        1. Struttura con capacità ricettiva di oltre 25 posti letto;
        2. Struttura con capacità ricettiva inferiore o uguale ai 25 posti letto, ma che eroga prestazioni di ricovero a ciclo continuativo (cioè non solo day hospital);
        3. Struttura con capacità ricettiva inferiore o uguale ai 25 posti letto, che eroga prestazioni di ricovero solo a ciclo diurno (cioè solo day hospital), ma con una superficie superiore ai 500 mq.

      • Per gli ambulatori medici si applicano le prescrizioni del decreto se è soddisfatta la seguente condizione:

        1. La superficie è superiore ai 500 mq.
    2. Strutture sanitarie esistenti:

      • Per gli ospedali si applicano le prescrizioni del decreto se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

        1. Struttura con capacità ricettiva di oltre 25 posti letto;
        2. Struttura con capacità ricettiva inferiore o uguale ai 25 posti letto, ma che eroga prestazioni di ricovero a ciclo continuativo (cioè non solo day hospital);
        3. Struttura con capacità ricettiva inferiore o uguale ai 25 posti letto, che eroga prestazioni di ricovero solo a ciclo diurno (cioè solo day hospital), ma con una superficie superiore ai 500 mq.
      • Per le case di cura si applicano le prescrizioni del decreto se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

        1. Struttura con capacità ricettiva di oltre 25 posti letto;
        2. Struttura con capacità ricettiva inferiore o uguale ai 25 posti letto, ma con una superficie superiore ai 500 mq.
      • Per gli ambulatori medici si applicano le prescrizioni del decreto se è soddisfatta la seguente condizione:

        1. La superficie è superiore ai 500 mq.
      Le prescrizioni sull’illuminazione di sicurezza previste dal decreto sono le seguenti “i seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza: illuminazione. …… L\'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve ( < 0,5 sec) per gli impianti di … illuminazione …..Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore. L\'autonomia dell\'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l\'autonomia minima e\' stabilita per ogni impianto come segue: …. illuminazione di sicurezza: 2 ore;…. L\'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione, non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio, lungo le vie di uscita e nelle aree di tipo C (aree destinate a prestazioni medico-sanitarie di tipo ambulatoriale - ambulatori, centri specialistici, centri di diagnostica, consultori, ecc. - in cui non e\' previsto il ricovero) e D (aree destinate a ricovero in regime ospedaliero e/o residenziale nonché aree adibite ad unita\' speciali - terapia intensiva, neonatologia, reparto di rianimazione, sale operatorie, terapie particolari, ecc.). Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma, purché assicurino il funzionamento per almeno 2 ore. Segnaletica di sicurezza: il DM 18/09/02 prescrive che: “la segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendi, deve essere conforme alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493. Deve, inoltre, essere osservato quanto prescritto all\'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche”.

    3. La norma CEI 64-8 sezione 710 sui locali ad uso medico adotta delle prescrizioni sull’illuminazione di sicurezza. La norma si applica principalmente ad ospedali, a cliniche private, a studi medici e dentistici, a locali ad uso estetico ed a locali dedicati ad uso medico nei luoghi di lavoro. Le disposizioni si trovano agli articoli 710.564.1 e 710.562.2 e sono le seguenti:

    4. In caso di mancanza della alimentazione ordinaria si deve ottenere, mediante una sorgente dei servizi di sicurezza, il necessario illuminamento minimo per i seguenti locali, tenendo presente che il periodo di commutazione alla sorgente di sicurezza non deve superare 15 s:

      • vie di esodo e relativa segnalazione di sicurezza;
      • locali destinati a servizio elettrico (es. cabina di trasformazione), a gruppi generatori di emergenza ed a quadri di distribuzione principali dell’ alimentazione ordinaria e dell’alimentazione di sicurezza;
      • locali nei quali sono previsti servizi essenziali (es. locale macchine per ascensori, centrale di climatizzazione, centro elaborazione dati, cucine). In ciascun locale, almeno un apparecchio di illuminazione deve essere alimentato dalla sorgente di sicurezza;
      • locali ad uso medico di gruppo 1. In ciascun locale, almeno un apparecchio di illuminazione deve essere alimentato dalla sorgente di sicurezza;
      • locali ad uso medico di gruppo 2. In ciascun locale almeno il 50% degli apparecchi di illuminazione deve essere alimentato dalla sorgente di sicurezza.

    5. Le caratteristiche dell’alimentazione di sicurezza sono le seguenti:

      • Occorre una sorgente di alimentazione di sicurezza che ripristini l’alimentazione in un tempo inferiore agli 0,5 s per gli apparecchi di illuminazione dei tavoli operatori (lampade scialitiche) e per altri apparecchi elettromedicali ritenuti non interrompibili dal responsabile sanitario. In questo caso il periodo minimo di alimentazione deve essere di 3 ore, riducibile ad 1 ora, nel caso in cui durante questo tempo sia possibile commutare l’alimentazione su un gruppo elettrogeno.
      • Il tempo di commutazione per l’illuminazione di sicurezza in generale, invece, come già detto è sufficiente che sia inferiore ai 15 s, con un periodo minimo di alimentazione però di 24 ore, riducibile ad 1 ora nel caso in cui l’evacuazione dei locali possa essere effettuata in tale lasso di tempo.

    6. Nota: fra ciò che dice il DM 18/09/02 e ciò che dice la norma CEI 64-8, esistono alcuni contrasti (ad esempio sul tempo di intervento, 0,5 s contro 15 s). Queste dispute si risolvono ovviamente a favore della disposizione superiore, cioè quella legislativa a svantaggio di quella normativa.

    7. Negli ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti letto (attività 86 del DM 16/2/82), “Il sistema di illuminazione di sicurezza deve garantire una affidabile segnalazione delle vie di esodo, deve avere alimentazione autonoma, centralizzata o localizzata, che, per durata e livello di illuminamento, consenta un ordinato sfollamento. Sono consentiti anche sistemi di alimentazione localizzati”. (punto 8, allegato A del DM 8/3/85).

    8. Un decreto ancora in piedi risale addirittura al 29/07/39 “Approvazione delle istruzioni per le costruzioni ospedaliere”. All’art. 18 si parla della necessità dell’illuminazione di emergenza: “Per assicurare la illuminazione dell’ospedale, anche in caso di interruzione delle sorgenti alimentatrici generali della illuminazione cittadina, è necessario provvedere alla installazione di un impianto di soccorso per la illuminazione a luce elettrica di determinati locali, come sale operatorie, corridoi, scale, ricoveri e simili; l’impianto è da realizzare con un gruppo elettrogeno o a mezzo di batterie di accumulatori installate nei vari edifici, caricate a tampone e pronte ad entrare in funzione nel momento del bisogno”.

    9. Esiste poi il DM 5/8/77 dedicato esplicitamente ai requisiti tecnici che devono possedere le case di cura private con una capacità ricettiva minima di 50 posti letto. La definizione che viene fornita delle case di cura private, è la seguente: “stabilimenti sanitari gestiti da privati, persone fisiche o giuridiche, che provvedono al ricovero di cittadini italiani o stranieri ai fini diagnostici, curativi o riabilitativi”. All’art. 12, dove tratta degli impianti elettrici, c’è il riferimento all’illuminazione di sicurezza: “La casa di cura deve essere dotata di dispositivi ed impianti di sicurezza e di emergenza atti a garantire, in caso di interruzione dell\'alimentazione elettrica esterna, l\'automatica ed immediata disponibilità di energia elettrica adeguata ad assicurare almeno il funzionamento delle attrezzature e servizi che non possono rimanere inattivi neppure per brevissimo tempo (tra cui complessi operatori, sale da parto, rianimazione, terapia intensiva, reparto immaturi, emoteca) nonché un minimo di illuminazione negli altri ambienti.


Piscine (vedi anche impianti sportivi)

  • Per le piscine (solo quelle pubbliche) ad uso natatorio, oltre alle disposizioni previste eventualmente come impianto sportivo, vige un comunicato del ministero della sanità dell’11 luglio 1991 che, all’art. 1.4 dell’allegato 4, tratta dei requisiti illuminotecnici delle piscine, affermando che “Nelle sezioni delle attività natatorie e di balneazione l’illuminazione artificiale dovrà assicurare condizioni di visibilità tali da garantire la sicurezza dei frequentatori ed il controllo da parte del personale. Comunque il livello di illuminamento sul piano di calpestio e sullo specchio d’acqua non deve essere in nessun punto inferiore a 150 lx. Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi igienici, etc.) l’illuminazione artificiale dovrà assicurare un livello medio di almeno 100 lx negli spogliatoi e di 80 lx nei servizi igienici. In tutti gli ambienti illuminanti naturalmente dovrà essere assicurato un fattore medio di luce diurna non inferiore al 2%. Deve essere previsto, per possibili sospensioni di erogazione di energia elettrica, l’impianto di illuminazione di emergenza”.


Scuole, collegi, accademie, asili nido

  • Nelle scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti (attività n. 85 del DM 16/2/82), “Il sistema di illuminazione di sicurezza deve garantire una affidabile segnalazione delle vie di esodo, deve avere alimentazione autonoma, centralizzata o localizzata, che, per durata e livello di illuminamento, consenta un ordinato sfollamento. Sono consentiti anche sistemi di alimentazione localizzati”. (punto 8, allegato A del DM 8/3/85).

  • Il DM 26/08/92, che si applica, per quanto riguarda l’illuminazione di sicurezza, agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado con un numero di presenze contemporanee superiore a 100, all’art. 7.1 detta le disposizioni riguardo l’illuminazione di sicurezza: “Le scuole devono essere dotate di un impianto di sicurezza alimentato da apposita sorgente, distinta da quella ordinaria. L\'impianto elettrico di sicurezza deve alimentare le seguenti utilizzazioni, strettamente connesse con la sicurezza delle persone:

    1. illuminazione di sicurezza, compresa quella indicante i passaggi, le uscite ed i percorsi delle vie di esodo che garantisca un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux;
    2. ......

    Nessun\'altra apparecchiatura può essere collegata all\'impianto elettrico di sicurezza. L\'alimentazione dell\'impianto di sicurezza deve potersi inserire anche con comando a mano posto in posizione conosciuta dal personale. L\'autonomia della sorgente di sicurezza non deve essere inferiore ai 30 minuti. Sono ammesse singole lampade o gruppi di lampade con alimentazione autonoma. Il dispositivo di carica degli accumulatori, qualora impiegati, deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.

  • Anche la guida CEI 64-52, relativa agli impianti elettrici negli edifici scolastici, richiama varie volte la necessità dell’illuminazione di sicurezza:

  • Art. 2.1: Devono essere, anche, indicate le uscite di sicurezza e le vie di esodo per la corretta installazione degli apparecchi dell’illuminazione di sicurezza”.

  • Art. 3.2: “Le strutture scolastiche devono essere dotate di un’alimentazione di sicurezza da apposita sorgente, distinta da quella ordinaria. (DM 26/08/92). Dalla sorgente di sicurezza devono essere derivate le seguenti utilizzazioni strettamente connesse con la sicurezza delle persone:

    1. illuminazione di sicurezza, compresa quella indicante i passaggi, le uscite ed i percorsi delle vie di esodo che garantisca un livello di illuminazione non inferiore a 5 lx su un piano orizzontale ad 1m di altezza dal piano di calpestio;

    2. impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme.

    Non è ammesso derivare dalla sorgente di sicurezza utilizzazioni diverse da quelle sopra elencate. I circuiti di sicurezza devono potersi inserire anche con comando a mano posto in posizione conosciuta dal personale. L’autonomia della sorgente di sicurezza non deve essere inferiore ai 30 min. Sono ammesse le seguenti sorgenti per i circuiti di sicurezza:

    1. batterie di accumulatori;

    2. altri generatori indipendenti dall’alimentazione ordinaria;

    3. linea di alimentazione effettivamente indipendente da quella

    Utilizzando degli accumulatori come sorgente di sicurezza, il dispositivo di carica deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica, per l’autonomia richiesta, entro 12h. Per l’illuminazione di sicurezza è ammesso l’impiego di singole lampade o gruppi di lampade con alimentazione autonoma”.

  • Anche la norma UNI 10840, che tratta dell’illuminazione dei locali scolastici, conferma, all’art. 6.2.6 che “Nei vari locali deve essere predisposta un’opportuna illuminazione di emergenza e antipanico in base alle prescrizioni di legge vigenti in materia (DM 26/08/92) ed alla normativa tecnica di settore (UNI EN 1838)”.

  • Nota: potrebbe nascere il dubbio che queste disposizioni non si applichino agli asili nido, che tecnicamente non sono definite come scuole. In realtà, la Guida CEI 64-52, include esplicitamente nel suo campo di applicazione gli asili nido, inoltre gli asili nido sono luoghi di lavoro ed infine occorre come sempre applicare la regola del buon senso.


Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche

  • Negli stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche (attività n. 52 del DM 16/2/82), “Il sistema di illuminazione di sicurezza deve garantire una affidabile segnalazione delle vie di esodo, deve avere alimentazione autonoma, centralizzata o localizzata, che, per durata e livello di illuminamento, consenta un ordinato sfollamento. Sono consentiti anche sistemi di alimentazione localizzati”. (punto 8, allegato A del DM 8/3/85).


Strutture sotterranee polifunzionali

  • Dalla norma CEI 11-46 leggiamo: “Nell’ambito della definizione delle soluzioni per l’installazione nel sottosuolo di aree urbane di servizi a rete, generalmente di pubblica utilità, volte ad evitare ripetute operazioni di scavo che si verificano per esempio nella posa direttamente interrata con i conseguenti costi di ripristino e i disagi al traffico ed alla viabilità in genere, può essere necessario ricorrere, anche solo parzialmente, a Strutture Sotterranee Polifunzionali (SSP) nelle quali installare componenti appartenenti a servizi a rete diversi (reti di acquedotti di distribuzione, reti elettriche di distribuzione, reti elettriche per impianti di illuminazione pubblica e impianti per semafori, reti di telecomunicazione, reti di teleriscaldamento). La struttura della SSP può essere configurata come galleria sotterranea praticabile, generalmente collocata nel sottosuolo delle sedi stradali ivi comprese le fasce di pertinenza, o come cunicolo accessibile dall’alto previa rimozione di piastre di copertura, generalmente collocato nel sottosuolo dei marciapiedi o, dove è possibile, delle fasce di pertinenza delle sedi stradali”.

  • Compreso di cosa stiamo parlando, possiamo quindi dire che per i lavori in queste strutture, l’articolo 4.2.7.2 della norma CEI 11-46 prevede che “la galleria deve essere provvista di un sistema di illuminazione ordinaria e di un sistema di illuminazione di sicurezza. …... Il sistema di illuminazione di sicurezza, dovendo operare anche in situazioni di emergenza, deve essere adatto per la zona 1 di pericolo di esplosione, di cui alla CEI EN 60079-10 (CEI 31-30)”.
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Allegati scaricabili
Guida all\'illuminazione di sicurezza

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