Seleziona il distributore

Seleziona il distributore che desideri utilizzare per il tuo carrello.

Distributore

Locali dove è prevista l\'installazione di sistemi di rivelazione incendi (1)

Pubblicato: 4 novembre 2012 Categoria: Guide e approfondimenti
Locali e tipologie di impianto nei quali è prevista l\'installazione di sistemi di rivelazione incendi o dove la loro installazione permette di modificare la sicurezza antincendio

Premessa 1: normalmente quando esce una nuova disposizione legislativa, questa va ad abrogare (manifestamente cioè scrivendolo o tacitamente cioè sottointendendolo) le disposizioni legislative precedenti che erano in vigore precedentemente su quella materia tecnica. Per fare un esempio, nel caso degli alberghi, il DM 9/4/94 abroga le disposizioni tecniche precedenti, cioè quelle previste dal DM 8/3/85.

Premessa 2: spesso le terminologie delle disposizioni legislative non coincidono con quelle delle normative più recenti, per cui occorre fare a volte un lavoro di adattamento e interpretazione.

Premessa 3: i “luoghi di lavoro” sono una categoria trasversale a tutte le altre. Per cui se un certo locale è anche un luogo di lavoro, ad esso vanno applicate sia le disposizioni particolari del locale in questione, sia quelle relative ai luoghi di lavoro.

Premessa 4: nei casi in cui le disposizioni legislative prevedono solo l’obbligo generico dell’impianto di rivelazione automatica di incendio, senza fornire indicazioni tecniche, autonomia, tempi di intervento e ricarica, questi dati vanno presi dalla normativa tecnica in vigore, cioè dalla norma UNI 9795.

Alberghi e simili: motel, villaggi-albergo, villaggi turistici, affittacamere, case per vacanze, agroturismo, ostelli, residence, rifugi alpini

Attività di nuova costruzione: il DM 9/4/94 (che si applica ad alberghi, motel, villaggi-albergo, villaggi turistici, affittacamere, case per vacanze, alloggi agroturistici, ostelli, residence e rifugi alpini) prevede delle disposizioni particolari in presenza di impianti di rivelazione incendi solo per le attività con capacità ricettiva superiore a 25 posti letto. La valutazione dei 25 posti letto deve essere fatta per ogni compartimento antincendio e nel numero di posti letto sono conteggiati soltanto quelli a disposizione degli ospiti con esclusione del personale addetto. É a questa condizione che fanno riferimento i seguenti disposti:

  1. Reazione al fuoco dei materiali: articolo 6.2/b - In tutti gli … ambienti (tranne negli atrii, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere) è consentito che le pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, siano di classe 2 (di reazione al fuoco) e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1, oppure di classe 2, se in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi;
  2. Piani interrati: articolo 6.4 - Le aree comuni a servizio del pubblico possono essere ubicate non oltre il secondo piano interrato fino alla quota di 10,00 m. Le predette aree, ubicate a quota compresa tra -7,50 e -10,00 m, devono essere protette mediante impianto di spegnimento automatico ad acqua frazionata comandato da impianto di rivelazione di incendio;
  3. Locali adibiti a depositi:
    • articolo 8.1.1 - Locali, di superficie non superiore a 12 m2, destinati a deposito di materiale combustibile.…… Il carico di incendio deve essere limitato a 60 kg/m2 e deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio.
    • Articolo 8.1.2 - Locali, di superficie massima di 500 m2, destinati a deposito di materiale combustibile..…. Deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio;
  4. Condotte: articolo 8.2.2.2 - ….. Qualora le condotte attraversino strutture che delimitano i compartimenti, nelle condotte deve essere installata, in corrispondenza degli attraversamenti, almeno una serranda avente resistenza al fuoco pari a quella della struttura che attraversano, azionata automaticamente e direttamente da rivelatori di fumo;
  5. Impianti di sicurezza: articolo 9 - …..I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza: a) illuminazione; b) allarme; c) rivelazione; d) impianti di estinzione incendi; e) ascensori antincendio….L\'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve ( 0,5 sec) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione …...Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore. L\'autonomia dell\'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l\'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue: rivelazione e allarme: 30 minuti;
  6. Impianti di rivelazione e segnalazione degli incendi:
    • articolo 12.1 - Generalità. Nelle attività ricettive con capienza superiore a 100 posti letto deve essere prevista l\'installazione di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rivelare e segnalare a distanza un principio d\'incendio che possa verificarsi nell\'ambito dell\'attività. Nei locali deposito, indipendentemente dal numero di posti letto, devono essere comunque installati tali impianti, come previsto dal punto 8.1;
    • Articolo 12.2 - Caratteristiche. L\'impianto deve essere progettato e realizzato a regola d\'arte. La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati dovrà sempre determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio nella centrale di controllo e segnalazione, la quale deve essere ubicata in ambiente presidiato. Il predetto impianto dovrà consentire l\'azionamento automatico dei dispositivi di allarme posti nell\'attività entro:
      1. 2 minuti dall\'emissione della segnalazione di allarme proveniente da due o più rivelatori o dall\'azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione di incendio;
      2. 5 minuti dall\'emissione di una segnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi rivelatore, qualora la segnalazione presso la centrale di allarme non sia tacitata dal personale preposto.
      I predetti tempi potranno essere modificati in considerazione della tipologia dell\'attività e dei rischi in essa esistenti. Qualora previsto dalla presente regola tecnica o nella progettazione dell\'attività, l\'impianto di rivelazione dovrà consentire l\'attivazione automatica di una o più delle seguenti azioni:
      1. chiusura automatica di eventuali porte tagliafuoco, normalmente aperte, appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione, tramite l\'attivazione degli appositi dispositivi di chiusura;
      2. disattivazione elettrica dell\'eventuale impianto di ventilazione o condizionamento esistente;
      3. attivazione degli eventuali filtri in sovrappressione;
      4. chiusura di eventuali serrande tagliafuoco esistenti poste nelle canalizzazioni degli impianti di ventilazione o condizionamento, riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione;
      5. eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza.
      Inoltre, nelle attività ricettive con oltre 300 posti letto o con numero superiore a 100 posti letto ubicate all\'interno di edifici di altezza superiore a 24 m, dovranno essere installati dispositivi ottici di ripetizione di allarme lungo i corridoi, per i rivelatori ubicati nelle camere e nei depositi. Tali ripetitori, inoltre, dovranno essere previsti per quei rivelatori che sorvegliano aree non direttamente visibili;
  7. Istruzioni di sicurezza: articolo 17.1 - … All\'ingresso della struttura ricettiva devono essere esposte bene in vista precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed in particolare una planimetria dell\'edificio per le squadre di soccorso che deve indicare la posizione: …….. del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme;

Attività esistenti: il DM 9/4/94 e il DM 6/10/03 (che si applicano ad alberghi, motel, villaggi-albergo, villaggi turistici, affittacamere, case per vacanze, alloggi agroturistici, ostelli, residence e rifugi alpini di categoria A e B) prevedono delle disposizioni particolari in presenza di impianti di rivelazione incendi solo per le attività con capacità ricettiva superiore a 25 posti letto. La valutazione dei 25 posti letto deve essere fatta per ogni compartimento antincendio e nel numero di posti letto sono conteggiati soltanto quelli a disposizione degli ospiti con esclusione del personale addetto. É a questa condizione che fanno riferimento i seguenti disposti:

  1. Caratteristiche costruttive, articolo 19.1 del DM 6/10/03: In alternativa a quanto stabilito al punto 19.1 del DM 9/4/94, e\' consentito che gli elementi strutturali portanti e separanti garantiscano una resistenza al fuoco R/REI secondo quanto indicato di seguito:
    Altezza antincendio dell\'edificio R/REI (*) R/REI (**)
    Superiore a 12 m fino a 24 m 45 30
    Superiore a 24 m fino a 54 m 45
    Oltre 54 m 60

    (*) in presenza di impianto di rivelazione e di segnalazione d\'incendio esteso all\'intera attività;
    (**) in presenza di impianto di rivelazione e di segnalazione d\'incendio esteso all\'intera attività e di un servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell\'arco delle ventiquattro ore costituito da un congruo numero di addetti che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all\'esodo;

  2. Reazione al fuoco dei materiali, articolo 19.2 del DM 6/10/03: In alternativa a quanto stabilito al punto 19.2 del DM 9/4/94 e con riferimento al punto 6.2 lettera a), negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito mantenere in opera materiali di classe 1 di reazione al fuoco in misura superiore al 50% della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale) in presenza di impianto di rivelazione e di segnalazione d\'incendio esteso all\'intera attività, ad esclusione delle camere degli alberghi fino a 100 posti letto già dotate di porte RE 15 con dispositivo di autochiusura. É consentito nei predetti ambienti mantenere in opera materiali non classificati ai fini della reazione al fuoco, compresi i rivestimenti lignei posti in opera anche non in aderenza a supporti incombustibili, fino ad un massimo del 25% della superficie totale in presenza di un carico di incendio limitato a 10 kg/mq, di impianto di rivelazione e di segnalazione d\'incendio esteso all\'intera attività, ad esclusione delle camere degli alberghi fino a 100 posti letto già dotate di porte RE 15 con dispositivo di autochiusura, e di un servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell\'arco delle ventiquattro ore costituito da un congruo numero di addetti che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all\'esodo;
  3. Compartimentazioni: articolo 19.3 del DM 9/4/94 integrato dal DM 6/10/03 - Sono consentiti compartimenti, di superficie complessiva non superiore a 4.000 m2, su più piani, a condizione che il carico di incendio, in ogni piano, non superi il valore di 30 kg/m2 e che sia installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio in tutti gli ambienti.E\' consentito che il compartimento abbia una superficie superiore a 4000 m2 e fino ad 8000 m2 con l\'ulteriore condizione che sia installato un impianto di spegnimento automatico esteso al compartimento interessato;
  4. Corridoi: articolo 19.5 del DM 9/4/94 - E\' richiesto il rispetto del punto 6.5 con eccezione delle porte delle camere, che devono avere caratteristiche non inferiori a RE 15 con autochiusura ……. É consentito, altresì, che le porte delle camere non abbiano caratteristiche RE 15, quando l\'attività è protetta da un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio installato nei corridoi e nelle camere per ospiti;
  5. Evacuazione in caso di incendio: articolo 20.1 del DM 6/10/03 - In alternativa a quanto stabilito al punto 20.1 del DM 9/4/94 e con riferimento al punto 7.2, è consentito adottare capacità di deflusso non superiori a 37,5 per i piani superiori al terzo fuori terra in presenza di impianto di rivelazione e segnalazione d\'incendio esteso all\'intera attività tranne che nelle camere degli alberghi fino a 100 posti letto già dotate di porte RE 15 con dispositivo di autochiusura. E\' consentito adottare, per ogni piano diverso dal piano terra, capacità di deflusso non superiori a 50 alle seguenti condizioni: a) installazione di impianto di rivelazione e di segnalazione d\'incendio esteso all\'intera l\'attività; …….
  6. Vie di uscita ad uso esclusivo (1): articolo 20.4.1 del DM 9/4/94 – [Se] l\'edificio è servito da due o più scale….. Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ogni camera e da ogni punto dei locali comuni, non può essere superiore a: a) 40 m: per raggiungere una uscita su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna; b) 30 m: per raggiungere una scala protetta, che faccia parte del sistema di vie di uscita. La lunghezza dei corridoi ciechi non può essere superiore a 15 m. Le suddette lunghezze possono essere incrementate di 5 m, qualora venga realizzato quanto segue, in corrispondenza del percorso interessato:…….; sia installato, lungo le vie di esodo e nelle camere, un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio. Limitatamente ai corridoi ciechi può essere consentita una lunghezza di 25 metri a condizione che: ……………….. sia installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio nelle camere e nei corridoi;
  7. Vie di uscita ad uso esclusivo (2):
    • articolo 20.4.2 del DM 9/4/94 – [Se] L\'edificio è servito da una sola scala ……… Limitatamente agli edifici a tre piani fuori terra, è consentito non realizzare le scale di tipo protetto a condizione che: tutti i locali dell\'attività siano protetti da impianto automatico di rivelazione ed allarme d\'incendio……………;
    • articolo 20.3 del DM 6/10/03 - In alternativa a quanto stabilito al punto 20.4.2 (del DM 9/4/94), capoverso 1, per le attività ricettive ubicate in edifici aventi altezza antincendio non superiore a 24 m, limitate ai primi 6 piani fuori terra, e gli ulteriori piani oltre il 6°, comunque pertinenti, non adibiti ad alloggio per gli ospiti e/o per il personale dipendente, ne\' a spazi comuni per il pubblico, e\' consentita l\'installazione di una sola scala a condizione che: ………….. c) sia previsto un impianto automatico di rivelazione e di segnalazione d\'incendio esteso all\'intera attività. Per le attivita\' ricettive, ubicate in edifici aventi altezza antincendio non superiore a 24 m, estese oltre il 6° piano fuori terra e\' consentita l\'installazione di una sola scala a condizione che: ……… e) sia installato un impianto automatico di rivelazione e segnalazione d\'incendio esteso all\'intera attività;
    • articolo 20.7 del DM 6/10/03 - Dopo il punto 20.4.2 (del DM 9/4/94) è inserito il seguente punto: “20.4.3 - Atrio di ingresso…….. nel caso in cui le scale [che immettono nell’atrio di ingresso] siano di tipo protetto e lo sbarco, anche privo di serramento, avvenga nell\'atrio di ingresso, il percorso dallo sbarco fino all\'uscita all\'esterno deve essere non superiore a 15 metri e l\'atrio deve essere separato dai locali adiacenti con strutture REI 30 e porte di comunicazione RE 30 dotate di dispositivo di autochiusura. La lunghezza del percorso può essere incrementata fino ad un massimo di 25 m alla ulteriore condizione che tutti i materiali installati nell\'atrio siano incombustibili e che l\'atrio ed i locali adiacenti con esso comunicanti siano protetti da un impianto automatico di rivelazione e segnalazione d\'incendio;
  8. Vie di uscita ad uso promiscuo: articolo 20.5 del DM 9/4/94 - É consentita la permanenza di strutture ricettive in edifici a destinazione mista, servite da scale ad uso promiscuo, alle seguenti condizioni: …….l\'intera area dell\'attività ricettiva sia protetta da impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio; ………..
  9. Disposizioni tecniche:
    • Articolo 21.1 del DM 9/4/94 integrato dal DM 6/10/03 - Per locali fino a 100 m2 è consentito limitare la ventilazione ad 1/100 della superficie in pianta, anche mediante camini o condotte, ed adottare strutture di compartimentazione congrue con il carico di incendio, che non deve comunque superare i 60 kg/m2, a condizione che l\'impianto di rivelazione sia integrato da un servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell\'arco delle ventiquattro ore costituito da un congruo numero di addetti che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all\'esodo;
    • articolo 21.1 del DM 6/10/03 - In alternativa a quanto stabilito al punto 21.1 (del DM 9/4/94) e con riferimento al punto 8.2.2.1, capoverso 3, è consentito ridurre la superficie di aerazione dei locali fino ad 1/100 della superficie in pianta del locale a condizione che quest\'ultimo sia dotato di un sistema di rivelazione e di segnalazione d\'incendio in grado di arrestare il funzionamento dell\'impianto;

La guida CEI 64-55 richiama in alcuni articoli le disposizioni sui rivelatori di incendio:

  1. Art. 4.8.2.4: L’impianto fisso automatico di rilevazione, segnalazione manuale e di allarme incendio deve essere realizzato in accordo a quanto previsto dalla Norma UNI 9795 e i prodotti devono essere rispondenti alla Norma UNI EN 54;
  2. Art. 12.2: Magazzini centrali delle strutture alberghiere. Per alcune merci, in relazione anche alla superficie del locale deposito, occorre soddisfare le prescrizioni del Ministero dell’Interno per questi ambienti. In taluni casi può essere prescritta l’installazione di impianti di rilevazione e/o spegnimento incendi;
  3. Art. 18.3 L’autonomia delle sorgenti di sicurezza deve essere sufficiente a consentire lo svolgimento in sicurezza dei soccorsi e comunque non inferiore a: rilevazione di sicurezza almeno 30 minuti …..; per gli impianti di illuminazione, rivelazione ed allarme devono essere di tipo automatico ad interruzione breve (non superiore a 0,5 s);

Attività il cui esercizio è soggetto a visita e controllo dei VVF ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)

In base al punto 0-i) dell\'allegato A del DM 8/3/85, in tutte le attività soggette al DM 16/2/82 (rilascio CPI), \"Gli impianti di rilevazione automatica d\'incendio ove esistenti, devono essere collegati a dispositivi di allarme ottici e/o acustici percepibili in locali presidiati come minimo durante le ore di attività\". Inoltre, in base al punto 4 dell’allegato A, le distanze di sicurezza esterne, interne e di protezione, possono essere ridotte fino ad un massimo del 25% a condizione che vengano installati o potenziati impianti di rilevazione automatica di incendio o impianti fissi di spegnimento ad attivazione automatica e fino ad un massimo del 50% a condizione che vengano realizzati idonei muri paraschegge. Per l\'elenco completo delle 97 attività sottoposte a questa disposizione occorre consultare il DM 16/2/82. Alcune delle voci successive coincidono con le predette attività. Occorre però specificare che per alcuni di questi ambienti, successivamente al 1985, sono entrate in vigore delle regole tecniche che hanno abrogato tutte le norme in quel momento in vigore sulla materia;

Aziende e uffici di grandi dimensioni

Per le aziende e gli uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti (attività 89 del DM 16/2/82), oltre alle disposizioni relative a tutte le attività soggette al CPI, in base al punto 6.3 dell’allegato A del DM 8/3/85 “Limitatamente all\'attività di cui al punto 89, negli atrii e nei corridoi di disimpegno esterni ai locali stessi serviti, nelle scale e nelle rampe possono essere mantenuti in opera tendaggi non rispondenti al requisito ……… purché siano installati impianti automatici d\'estinzione o di rivelazione d\'incendio, ……..;

Biblioteche ed archivi

Il DPR 418/95 che viene applicato agli edifici pubblici e privati che, nella loro globalità, risultino formalmente sottoposti a tutela ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, destinati a contenere biblioteche ed archivi, contiene i seguenti riferimenti:

  1. Art. 8.3: Mezzi antincendio - ……..Devono essere installati impianti fissi di rivelazione automatica di incendio. Questi debbono essere collegati mediante apposita centrale a dispositivi di allarme ottici e/o acustici percepibili in locali presidiati…..;
  2. Art. 10.5: Piani di intervento e istruzioni di sicurezza - ………. All\'ingresso dell\'attività va esposta una pianta dell\'edificio corredata dalle seguenti indicazioni: scale e vie di esodo; mezzi di estinzione; dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas, dell\'energia elettrica e dell\'eventuale impianto di ventilazione e di condizionamento; eventuale quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme; impianti e locali a rischio specifico……;

Cave e miniere

Il Dlgs 624/96 prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro nelle attività estrattive di sostanze minerali di prima categoria (estratti dalle miniere come grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asfaltiche e bituminose, pietre preziose, acque minerali e termali, etc. ), e di seconda categoria (estratti dalle cave come materiali per costruzioni edilizie, stradali e idrauliche, quarzo, sabbie silicee, etc. ). Per un elenco completo delle sostanze occorre consultare il RD 1443 del 29 luglio 1927. I riferimenti all’installazione di un sistema di rivelazione incendi, sono i seguenti:

  1. Art. 5 comma g): Misure generali di tutela - i luoghi di lavoro devono essere dotati di adeguati dispositivi per combattere gli incendi e, ove necessario, di rivelatori d’incendio e sistemi d’allarme;
  2. Art. 80 comma 2: (Titolo III – Norme specifiche in materia di sicurezza e di salute applicabili alle attività estrattive condotte mediante perforazione – Capo II – Norme applicabili alle attività di terraferma): I luoghi di lavoro devono essere dotati di rilevatori di incendio collegati a un sistema di allarme, da collocare in idonee postazioni, capace di dare l’allarme con segnali visivi ed acustici; il segnale acustico deve esser udibile in tutti i punti del luogo di lavoro;
  3. Art. 89 commi 2 e 3: (Titolo III – Norme specifiche in materia di sicurezza e di salute applicabili alle attività estrattive condotte mediante perforazione – Capo III – Norme applicabili alle attività a mare): I luoghi di lavoro devono essere dotati di sistemi adeguati di rivelazione, di protezione, di allarme e di lotta antincendio, quali in particolare: a) sistemi di rilevazione di incendi …. A bordo dell’impianto deve essere tenuto a disposizione il piano antincendio, in cui siano specificate in dettaglio le precauzioni opportune di protezione, rivelazione e lotta contro l’innesco e la diffusione degli incendi;

Centrali termiche e generatori di aria calda alimentati a gas

Per gli impianti termici di portata complessiva maggiore di 35 kW (circa 30.000 kcal/h), alimentati da combustibili gassosi alla pressione massima di 0,5 bar, il DM 12 aprile 1996, prevede le seguenti disposizioni:

  1. Art. 2.2.2: (Titolo II Installazioni all’aperto. Disposizioni particolari - Limitazioni per i generatori di aria calda installati all\'aperto): Nel caso il generatore sia a servizio di locali di pubblico spettacolo o di locali soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/m², deve essere installata sulla condotta dell\'aria calda all\'esterno dei locali serviti, una serranda tagliafuoco di caratteristiche non inferiori a REI 30 asservita a dispositivo termico tarato a 80° C o a impianto automatico di rivelazione incendio;
  2. Art. 4.3.2: (Titolo IV, installazione in fabbricati destinati anche ad altro uso o in locali inseriti nella volumetria del fabbricato servito. Locali per forni da pane, lavaggio biancheria, altri laboratori artigiani e sterilizzazione. Accesso e comunicazioni): L\'accesso può avvenire: …… e/o da locali attigui, purché pertinenti l\'attività stessa, tramite porte larghe almeno 0,9 m, di resistenza al fuoco non inferiore a REI 30, dotate di dispositivo di autochiusura anche del tipo normalmente aperto purché asservito ad un sistema di rivelazione incendi;
  3. Art. 4.4.2: (Titolo IV, installazione in fabbricati destinati anche ad altro uso o in locali inseriti nella volumetria del fabbricato servito. Locali di installazione di impianti cucina e lavaggio stoviglie. Accesso e comunicazioni): L\'accesso può avvenire: ……e/o dal locale consumazione pasti, tramite porte larghe almeno 0,9 m di caratteristiche almeno REI 60 per portate termiche superiori a 116 kW e REI 30 negli altri casi, dotate di dispositivo di autochiusura anche del tipo normalmente aperto purché asservito ad un sistema di rivelazioni incendi;
  4. Art. 4.5.3: (Titolo IV, installazione in fabbricati destinati anche ad altro uso o in locali inseriti nella volumetria del fabbricato servito. Locali di installazione di generatori di aria calda a scambio diretto. Condotte aerotermiche): ……..Qualora le condotte attraversino strutture che delimitano compartimenti antincendio, deve essere installata, in corrispondenza dell’attraversamento, almeno una serranda, avente resistenza al fuoco pari a quella della struttura attraversata, azionata automaticamente e direttamente da: - rilevatori di fumo, installati nelle condotte, qualora gli apparecchi siano a servizio di più di un compartimento antincendio e si effettui il ricircolo dell’aria……;

Centri commerciali

Per le medie e grandi strutture commerciali (comprendenti anche i raggruppamenti di più esercizi commerciali singoli purché ubicati in un’unica area coperta e circoscritta di almeno 400 m2 di superficie di vendita), si applica la guida CEI 64-51, la quale prescrive:

  1. Art. 4.5: L’impianto dei servizi di sicurezza deve essere alimentato da apposita sorgente autonoma e indipendente (ad esempio da gruppo di continuità e/o equivalente). Si raccomanda che da tale impianto siano alimentate le seguenti utilizzazioni strettamente connesse con la sicurezza delle persone, con propri circuiti: ……. rilevatori di incendio e relativi impianti di protezione attiva (ad es. apertura cupoline);
  2. Art. 11, nota: Impianti elettrici nei magazzini - Per alcune merci, in relazione anche alla superficie del locale deposito, può essere prescritta l’installazione di impianti di rilevamento e/o spegnimento incendi;

Depositi di GPL

Nei depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 mc e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg, si applica il DM 13/10/94 che al punto 11.12.2 dell’allegato, afferma “I depositi di capacità complessiva superiore a 200.000 kg devono essere provvisti di impianto di rilevazione di incendio con sensori o fusibili disposti in corrispondenza dei punti critici del deposito, che azionano la chiusura delle valvole di blocco previste”.

Allegati scaricabili
Guida agli impianti di rivelazione incendi
Modello dichiarazione impianti
Modello certificazione impianti

Argomenti correlati
Prima parte della guida
Seconda parte della guida
Terza parte della guida