Seleziona il distributore

Seleziona il distributore che desideri utilizzare per il tuo carrello.

Distributore

Voltimum

Legge 46/90 fra tradizione e innovazione

Pubblicato: 10 febbraio 2004 Categoria: Notizie tecnico normative

Confronto con gli altri paesi europei

Approfittiamo della ennesima proroga (al 1° gennaio 2005) dell’entrata in vigore del capo V del DPR 380/01, dedicato all’impiantistica per fare un riassunto storico e il punto attuale della situazione.

  1. 20 ottobre 2001: viene pubblicato un decreto (DPR 380/01) che ha come intenzione quello di raggruppare tutta la normativa edilizia in un Testo Unico. Per motivi a noi sconosciuti, all’interno di questo testo finisce l’intera. Proteste da parte delle Organizzazioni di settore (CEI, Prosiel e altre) per far si di svincolare la parte impiantistica da quella edilizia, in modo che abbia una vita indipendente;

  2. 1 luglio 2003: il DPR 380/01 entra in vigore, perdurato però della parte dedicata agli impianti (capo V);

  3. 16 luglio 2003: la Camera dei Deputati approva il Disegno di Legge AC 3297 sul riordino del settore energetico, al cui interno è prevista la delega al Governo per l’emanazione di un testo unico sugli impianti tecnologici degli edifici. Il disegno di legge, al comma 6 dell’art. 16 afferma:
    “Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 6, comma 1, lettera q), della presente legge, e senza che da ciò derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministero delle Attività Produttive, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni, un decreto legislativo secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

    • riordino della normativa tecnica impiantistica all’interno degli edifici;
    • promozione di un reale sistema di verifica di tali impianti per accertare il rispetto di quanto previsto dall’attuale normativa in materia, con l’obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo un’effettiva sicurezza.”

  4. 29 dicembre 2003: pubblicato un decreto Legge (24 dicembre 2003, n.355), che posticipa al 1° gennaio 2005 l’entrata in vigore del Capo V "Norme per la sicurezza degli impianti" del DPR 380/01. Il CEI commenta favorevolmente il rinvio in quanto consente “di proseguire nell’intento di intervenire legislativamente per eliminare gli errori del DPR 380/01 e incidere maggiormente nel disposto legislativo al fine di rendere più applicata la Legge 46/90 nei suoi punti più controversi.” In particolare il CEI constata che “all’interno del DPR 380/01 non è menzionata l’attività di verifica degli impianti, da parte degli Enti delegati, per i Comuni con più di diecimila abitanti, prevista dal DPR 392/94. E’ noto che per la mancata attuazione delle verifiche la legge sugli impianti tecnici degli edifici è risultata carente e quindi di fatto non rispettata. Nell’ottica del miglioramento del DPR 380/01 il CEI, in accordo con l’associazione Prosiel, (Promozione sicurezza elettrica), sta operando per pervenire ad un sistema che, da un lato aiuti gli operatori ad operare, ma dall’altro facendo in modo che si abbiano impianti elettrici realmente sicuri per la tutela degli utilizzatori e dei consumatori."

Questa la cronologia di quanto accaduto fino ad ora. Stiamo alla finestra ad attendere quanto accadrà e nel frattempo facciamo un rapido viaggio in Europa per vedere come nei principali paesi viene regolamentato il tema della installazione e progettazione degli impianti.

  • Germania: la situazione è differente tra ambito lavorativo e ambito residenziale. Nel primo caso la legislazione prevede l’obbligo del rilascio da parte dell’installatore di una dichiarazione di conformità e sono prescritte verifiche dello stato di sicurezza degli impianti con frequenza proporzionale alla pericolosità degli impianti stessi. In ambito residenziale, sul proprietario dell’abitazione cade l’obbligo del mantenimento della sicurezza degli impianti secondo la norma DIN VDE 105-100. Oltre a questo obbligo, da alcuni anni i proprietari degli immobili possono richiedere, su base volontaria, ad installatori qualificati una sorta di sigillo di garanzia denominato “E-check” che si ottiene sottoponendo l’impianto a verifiche periodiche. Questo sigillo attesta, in caso di incidente, che il proprietario si è attenuto alle norme. Inoltre, le compagnie di assicurazione concedono sconti quando questo sigillo viene rinnovato con verifiche effettuate almeno ogni quattro anni.

  • Inghilterra: non esiste al momento un obbligo legislativo di attestazione e verifica degli impianti, anche se è in preparazione una proposta di legge per introdurli in ambito residenziale.

  • Francia: è in vigore una modalità di controlli piuttosto efficace basata sulla seguente procedura. Ambito residenziale: l’installatore, una volta realizzato l’impianto, deve richiedere un modulo all’ente di controllo nazionale (Consuel), lo deve compilare in base alle caratteristiche dell’impianto realizzato e lo deve restituire al Consuel. Entro poche settimane il Consuel invia un proprio tecnico collaudatore che, in presenza dell’installatore, verifica l’impianto. Solo in caso di esito positivo il Consuel rilascia un attestato di conformità dell’impianto che l’installatore deve inviare al distributore dell’energia elettrica, il quale solo a quel punto può fornire tensione all’impianto. Per impianti particolari (ad esempio rischio incendio), il responsabile del locale deve fare effettuare una verifica ad un tecnico qualificato al termine dell’installazione dell’impianto. Il Consuel, in questo caso non controlla direttamente l’impianto, ma si limita ad appurare che il rapporto del verificatore sia completo e corretto.