
Essa è il cardine del sistema normativo finalizzato alla sicurezza degli impianti. Infatti la dichiarazione di conformità è, secondo il modello previsto dal dm 20/2/92, tale da impegnare il dichiarante su ogni aspetto della propria attività professionale. A partire dal possesso dei requisiti tecnicoprofessionali per estendersi ad ogni parte dell’opera che deve essere realizzata a regola d’arte. Ciò è confermato da alcune sentenze della Suprema Corte di Cassazione, che ribadiscono come la dichiarazione di conformità non possa essere ridotta ad una pura formalità, “il pezzo di carta da dare a fine lavori”, ma anzi essa è chiamata ad esplicare il rispetto degli obblighi previsti dalla legge 46/90. Inoltre la dichiarazione di conformità non ha scadenza, perché non c’è limite di responsabilità derivante da un infortunio provocato da un impianto non realizzato a regola d’arte, a meno che l’infortunio non sia dovuto a manomissione o mancanza di manutenzione. Per tali motivi è opportuno che gli installatori provvedano al rilascio della dichiarazione di conformità utilizzando il modello previsto, includendo tutti gli allegati obbligatori.
Quando rilasciare la dichiarazione di conformità?
Sino all’entrata in vigore del dpr 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico in materia di edilizia” già pubblicato in GU del 20/10/2001 n. 24, prevista per il 1° gennaio 2004 e recentemente rinviato al 1° gennaio 2005 (la parte relativa al Capo V - Norme per la sicurezza degli impianti), la dichiarazione di conformità deve essere rilasciata per gli impianti soggetti alla legge 46/90 nel caso di realizzazione di un nuovo impianto, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria. Le relative definizioni estratte dalla guida Cei 0-3 “Legge 46/90 Guida alla compilazione della dichiarazione di conformità” sono riportate nella tabella 1.
Tabella 1 - Definizioni | |
Nuovo impianto |
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Trasformazione di un impianto |
Modifiche dovute a:
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Ampliamento | Estensione di un impianto dovuta all’aggiunta di uno o più circuiti elettrici |
Manutenzione straordinaria | Interventi che non modificano in modo sostanziale le prestazioni dell’impianto, ma che richiedono una specifica competenza tecnico-professionale (ad esempio: sostituzione di un interruttore con un altro avente diverse caratteristiche, aggiunta di prese o punti luce) |
Manutenzione ordinaria | Interventi finalizzati a limitare il normale degrado dei componenti, che non modificano le caratteristiche e prestazioni dell’impianto |
Per quanto riguarda il settore elettrotecnico ed elettronico, la legge 46/90 si applica agli impianti di produzione, di trasporto e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno di edifici; anche agli impianti utilizzatori posti all’esterno di edifici se sono collegati ad impianti elettrici posti all’interno (come, ad esempio, impianti d’illuminazione di giardini o di insegne pubblicitarie di negozi) a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore, nel caso di:
- edifici ad uso civile, intendendosi come tali le unità immobiliari, o parti di esse, destinate ad uso abitativo, a studio professionale, a sede di persone giuridiche e private, associazioni, circoli, conventi e simili;
- edifici adibiti a sede di società, ad attività industriale, commerciale od agricola o comunque di produzione o di intermediazione di beni e di servizi;
- edifici di culto;
- immobili destinati ad uffici, scuole, luoghi di cura, magazzini o depositi o in genere a pubbliche finalità, dello stato o di enti pubblici territoriali, istituzionali o economici.
La legge 46/90 si applica anche, ma limitatamente, agli edifici ad uso civile:
- agli impianti radiotelevisivi ed elettronici, intendendosi come tali le parti necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati ad installazione fissa funzionanti a bassissima tensione;
- alle antenne;
- agli impianti di protezione da scariche atmosferiche.
Per impianti di utilizzazione dell’energia elettrica si intendono i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina ad esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili e degli apparecchi utilizzatori in genere.