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Iter per la denuncia di nuovi impianti e il controllo di quelli esistenti

Pubblicato: 8 gennaio 2012 Categoria: Guide e approfondimenti
Disposizioni transitorie: cosa succede in caso di impianti preesistenti

Si possono analizzare diversi casi che si possono verificare:

  1. Impianti già denunciati prima del 23/01/2002 e sottoposti in passato, ad omologazione o verifica

    1. Il datore di lavoro confronta la data dell’ultima verifica dell’impianto, con la scadenza prevista dal DPR 462/01.

    2. Se i due anni (impianti verificati dopo il 23/01/00) o cinque anni (impianti verificati dopo il 23/01/97), a seconda dei casi, non sono stati superati, ovviamente si attende fino alla scadenza, e poi si chiede la verifica.

    3. Se i due anni (impianti verificati prima del 23/01/00) o cinque anni (impianti verificati prima del 23/01/97) sono invece già trascorsi, il datore di lavoro deve chiedere subito la verifica periodica all’ASL/ARPA od organismo abilitato.

  2. Impianti già denunciati, ma non ancora sottoposti a verifica e quindi in attesa di prima verifica

    1. Il datore di lavoro confronta la data della denuncia dell’impianto effettuata con i modelli A, B o C, con la data di entrata in vigore della legge (23/01/2002).
    2. Per gli impianti che prevedono verifica quinquennale, se la data della denuncia è antecedente al 23/01/1997, il datore di lavoro deve presentare subito richiesta di verifica all’ASL/ARPA od organismo abilitato.
    3. Per gli impianti che prevedono verifica biennale, se la data della denuncia è antecedente al 23/01/2000, il datore di lavoro deve presentare richiesta di verifica all’ASL/ARPA od organismo abilitato.
    4. Nel caso in cui il biennio o il quinquennio non sia ancora compiuti, si attende la scadenza e si invia la richiesta di verifica.

  3. Impianti mai denunciati e realizzati dopo l’entrata in vigore della legge 46/90 (13 marzo 1990)

    1. Se il datore di lavoro ha la dichiarazione di conformità, la invia all’ISPESL e/o all’ASL/ARPA, per la denuncia dell’impianto , seguendo quindi una procedura simile a quella prevista per i nuovi impianti. Ci si deve aspettare una sanzione pecuniaria per inadempienza degli obblighi previsti dagli art. 40, 328 e 336 del DPR 547/55 (omessa denuncia)
    2. Se il datore di lavoro non ha la dichiarazione di conformità, occorre affidare ad un’impresa installatrice interventi di ristrutturazione/adeguamento degli impianti, facendosi rilasciare poi una dichiarazione di conformità da inviare all’ISPESL e/o all’ASL/ARPA, per la denuncia dell’impianto. Ovviamente è possibile una sanzione pecuniaria per doppia inadempienza.

  4. Impianti mai denunciati e realizzati prima dell’entrata in vigore della legge 46/90 (13 marzo 1990)

    1. Se l’impianto non è stato oggetto di ristrutturazioni, non è in possesso della dichiarazione di conformità (ed è normale che sia così).
    2. Il datore di lavoro fa accertare da un professionista abilitato iscritto all’Albo, la rispondenza dell’impianto ai requisiti essenziali di sicurezza previsti.
    3. Se l’impianto è conforme alla regola d’arte, il datore di lavoro invia, al posto della dichiarazione di conformità, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (atto notorio) in analogia con quanto previsto dall’art. 6 del DPR 392/94, insieme alla relazione di verifica tecnica degli impianti, effettuata dal professionista. Inoltre è necessario predisporre la documentazione aggiornata dell’impianto, che risulta indispensabile per l’esecuzione delle verifiche periodiche e per l’esercizio dell’impianto.
    4. Se l’impianto non risulta conforme alla regola d’arte,il datore di lavoro incarica un’impresa installatrice di eseguire lavori di adeguamento/completamento/ristrutturazione dell’impianto. Dopo di che invia la dichiarazione di conformità dell’intero impianto (non soltanto dei lavori di ristrutturazione) all’ISPESL e/o all’ASL/ARPA
    5. Ci si deve aspettare una sanzione per omessa denuncia.

  5. Impianti realizzati dopo l’entrata in vigore della legge 46/90 (13 marzo 1990) e non soggetti all’obbligo di rilascio della dichiarazione di conformità (es. impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici non adibiti ad uso civile, impianti elettrici installati all’aperto, impianti di illuminazione pubblica, etc.)
    Ricordiamo infatti che alcune tipologie di impianto non ricadono nell’ambito di applicazione della legge 46/90, la quale prevede il rilascio della dichiarazione di conformità. Ad esempio la legge non prende in considerazione gli impianti elettrici installati completamente all’aperto; prende in considerazione gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche solo negli edifici adibiti ad uso civile e quindi non nei luoghi di lavoro. Un eventuale futuro Testo Unico sull’impiantistica potrebbe sanare la situazione prevedendo l’ applicazione della legge 46/90 agli impianti installati negli “edifici quali ne sia la destinazione d’uso”, risolvendo così il problema per gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche. In attesa che la situazione si sistemi, l’obbligo di rilascio della dichiarazione di conformità (previsto dal DPR 462/01) si può intendere soddisfatto con una dichiarazione di esecuzione alla regola dell’arte riferita alla legge 186/68. (Circolare ISPESL)

    1. Il datore di lavoro incarica un’impresa installatrice di eseguire un controllo sull’impianto;
    2. L’impresa installatrice rilascia una dichiarazione di esecuzione alla regola dell’arte ai sensi della legge 186/68, unitamente ad una dichiarazione di verifica dell’impianto.

  6. Impianti già denunciati e privi della dichiarazione di conformità, perché realizzati prima dell’entrata in vigore della legge 46/90 (13 marzo 1990)

    In teoria si ricade nel caso a). In pratica sarebbe auspicabile che la procedura seguisse quella del caso d). Nel caso in cui l’impianto venisse ristrutturato, l’impresa installatrice al termine dei lavori rilascerebbe la dichiarazione di conformità e il datore di lavoro la invierebbe all’ISPESL e all’ASL/ARPA. La scadenza delle verifiche periodiche non viene però modificata dall’invio della dichiarazione di conformità, e rimane quindi quella già stabilita in precedenza, a partire dal momento in cui l’impianto è entrato in servizio.

  7. Impianti che passano, attraverso un’operazione di subentro, da un datore di lavoro ad un altro

    1. Se il nuovo datore di lavoro non ha introdotto modifiche sostanziali all’impianto, non cambia sostanzialmente nulla. L’unico obbligo del nuovo datore di lavoro è quello di comunicare all’ISPESL e all’ASL/ARPA la variazione di ragione sociale.
    2. Se il nuovo datore di lavoro introduce modifiche sostanziali all’impianto (es. cambio alimentazione da BT a MT, cambio di destinazione d’uso di un locale, etc.), oltre alla variazione di ragione sociale deve comunicare all’ISPESL e all’ASL/ARPA la modifica effettuata. In questo caso è necessario che il datore di lavoro si attivi anche per richiedere la verifica straordinaria prevista dal DPR 462/01 in caso di modifica sostanziale dell’impianto.
    3. Se il nuovo datore di lavoro sostituisce completamente l’impianto, si ricade nel caso della denuncia di un nuovo impianto
    4. Se il vecchio datore di lavoro non aveva denunciato gli impianti, si ricade in uno dei casi esaminati precedentemente, con la differenza che ora il reato di omessa denuncia non può (o non dovrebbe) essere contestato al nuovo datore di lavoro.


Applicazione del DPR 462/01 alle attività estrattive a cielo aperto (cave) o in sotterraneo (miniere)

In questo caso un aiuto all’interpretazione è giunto dalla Direzione Generale per l’Energia e le Risorse Minerarie, che ha risposto ad un quesito posto dall’Ufficio Prevenzione e Sicurezza della Regione Toscana, riguardo all’applicabilità del DPR 462/01 a cave e miniere.

Con una risposta datata 18 aprile 2002 si conferma sostanzialmente che l’articolo di riferimento per le verifiche periodiche nel settore minerario è il 31 del Dlgs 624/96 “Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee”. Al comma 1 dell’art 31 vengono indicate le modalità di denuncia “Il datore di lavoro, conformemente alle modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro in data 12 settembre 1959, ……. e successive modifiche ed integrazioni, deve denunciare all’autorità di vigilanza competente, prima della loro messa in esercizio, le attrezzature e gli impianti per i quali sono previste verifiche periodiche nei citati decreti n. 547 del 1955, n. 128 del 1959 e n. 886 del 1979”, mentre al comma 4 dello stesso art. 31 si indicano i tipi di verifica da effettuare e la loro periodicità Le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra, delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche omologati ai sensi dell’articolo 1 del decreto interministeriale 15 ottobre 1993, n. 519, ……… sono condotte dall’autorità di vigilanza competente ad intervalli non superiori a 2 anni”.

L’autorità di vigilanza competente citata al comma 4, viene esplicitata all’art. 3 del Dlgs 624/96: si tratta della Direzione generale delle miniere e dei suoi uffici periferici per quanto riguarda le attività minerarie relative a sostanze minerali di prima categoria (estratti dalle miniere come grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asfaltiche e bituminose, pietre preziose, acque minerali e termali, etc. ), e delle Regioni per quanto riguarda le attività estrattive relative a sostanze minerali di seconda categoria (estratti dalle cave come materiali per costruzioni edilizie, stradali e idrauliche, quarzo, sabbie silicee, etc. ). Per un elenco completo delle sostanze occorre consultare il RD 1443 del 29 luglio 1927.

Al comma 5 dell’art. 31 viene consentito che “l’autorità di vigilanza possa avvalersi, d’intesa con il datore di lavoro, di Enti e laboratori conformi alle norme tecniche armonizzate, previamente individuate dall’autorità stessa; le spese relative sono a carico del datore di lavoro.

L’art. 31 fa riferimento al DM 12/09/59 - gli art. 2,3,4 e i modelli A,B,C del DM sono stati abrogati - quindi le denunce non possono che effettuarsi attraverso il DPR 462/01 che ha sostituito, in un certo qual modo, il DM 12/09/59.

In conclusione si può affermare che anche le verifiche in cave e miniere vanno effettuate seguendo le procedure previste dal DPR 462/01.

Allegati scaricabili
Aggiornamento della Guida al DPR 462/01 (terza edizione)