- In questo caso occorre far installare l’impianto ad una impresa
abilitata alla realizzazione degli impianti di cui all\'art. 1 comma 1c)
della legge 46/90 e iscritta nell\'albo provinciale delle imprese artigiane. Tale
impresa deve rilasciare al termine dei lavori una dichiarazione di conformità
degli impianti completa degli allegati obbligatori.
Poiché per installare un impianto di climatizzazione occorre effettuare una serie di collegamenti elettrici necessari al funzionamento della macchina, ci si potrebbe chiedere se l’impresa installatrice debba possedere anche l’abilitazione 1a) (impianti elettrici) oltre alla 1c) già detta: la risposta è negativa in quanto si tratta di una semplice connessione delle unità all’impianto elettrico esistente come chiarito dalla circolare del Ministero dell’Industria n.3439/C del 27/03/98 “….l’eventuale estensione delle abilitazioni ad altre lettere, indipendentemente dal possesso dei requisiti di legge, non è necessaria qualora questa sia riferita a lavori strettamente attinenti all’esecuzione dell’impianto per il quale il soggetto è abilitato. In tale ipotesi non devono pertanto essere concesse ulteriori abilitazioni. È evidente quindi, per esemplificare, che un’impresa installatrice di un impianto idraulico, abilitata ai sensi della legge 46/90 art. 1 comma 1 c), per provvedere alla sua alimentazione elettrica non ha bisogno dell’abilitazione di cui alla lettera a) dell’art. 1 della legge 46/90, qualora si tratti di una semplice connessione con un impianto elettrico già esistente”;
Edifici adibiti ad attività produttive, commercio, terziario e altri usi (per il DPR 447/91, regolamento di attuazione della legge 46/90, tali edifici sono le sedi di società, le attività industriali, commerciali, agricole, di intermediazione o produzione di beni o servizi, edifici di culto, uffici, luoghi di cura, magazzini, depositi, pubbliche finalità dello Stato, enti istituzionali, territoriali, economici):
- Non occorre alcuna abilitazione da parte dell’impresa installatrice e non occorre il rilascio di alcuna dichiarazione di conformità, poiché in questo caso non si applica la legge 46/90. Tale situazione ha però vita breve, in quanto è imminente l’entrata in vigore del capo V del Testo Unico dell’Edilizia, che estende gli obblighi dell’abilitazione dell’impresa e del rilascio della dichiarazione anche in questi ambiti, cioè anche al di fuori degli edifici civili.
Affidamento incarico a impresa abilitata |
RESPONSABILIZZAZIONE DEL COMMITTENTE | ||||
↓ |
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Schema dell\'impianto |
|||||
OPPURE |
|||||
Deposito in comune prima dell\'inizio lavori |
← |
Progetto (ove previsto) da parte di tecnico abilitato |
RESPONSABILIZZAZIONE DEL PROGETTISTA | ||
↓ |
|||||
Componenti conformi alle norme |
→ |
Costruzione da parte di impresa
abilitata |
← |
Osservanza del progetto e delle
norme | |
↓ |
|||||
IMPIANTO SICURO E AFFIDABILE |
COSTRUZIONE A REGOLA D\'ARTE | ||||
↓ |
|||||
Schema dell\'impianto oppure progetto (ove previsto) da parte di tecnico abilitato |
→ |
Dichiarazione di conformità al progetto e
alle norme |
← |
Tipologia dei materiali
impiegati | |
↓ |
↓ |
||||
Utente |
Ente di controllo |
RESPONSABILIZZAZIONE
DELL\'IMPRESA |
Figura 1.1 - Percorso previsto dalla legge 46/90 per ottenere un impianto sicuro (Edilclima)
Ricordiamo che la legge 46/90 garantisce la sicurezza degli impianti attraverso:
- L\'obbligo di progetto (per determinati impianti) firmato da
tecnico abilitato e depositato presso gli uffici comunali;
- L\'obbligo di esecuzione ad opera di imprese abilitate,
ossia in possesso dei requisiti tecnico-professionali;
- L\'obbligo di eseguire gli impianti a regola d\'arte usando
componenti costruiti a regola d\'arte (secondo norme UNI e CEI);
- La responsabilizzazione dell\'impresa, che deve rilasciare una dichiarazione di conformità alle norme ed al progetto dell\'impianto eseguito.
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