Oltre alle norme si devono osservare leggi, decreti e disposizioni di legge varie come ad esempio quelle relative alla prevenzione degli incendi e degli infortuni o al superamento delle barriere architettoniche. Si ricorda in particolare che gli edifici scolastici di qualsiasi tipo, ordine e grado (comprenderemo anche gli asili nido nonostante il Ministero dell’Interno non li annoveri fra le fra le strutture scolastiche), quando sono contemporaneamente presenti più di 100 persone, rientrano, secondo il DM 16/02/82, nelle attività sottoposte al controllo dei Vigili del Fuoco (rilascio Certificato di Prevenzione Incendi, CPI) e quindi, trattandosi di \"ambienti a maggior rischio in caso d\'incendio\" per l’elevata densità di persone contemporaneamente presenti e per l’elevato tempo di sfollamento, devono rispondere a quanto prescritto dalla Sez. 751 della Norma CEI 64-8/7.
- DM del 26/08/92 , “Norme di prevenzione incendi per l\'edilizia scolastica”;
- DM 18/12/75, “Norme tecniche relative all’edilizia scolastica” (Abrogato dalla legge 23/96, resta in vigore in attesa del decreto attuativo che doveva essere emanato dal Ministero della Pubblica Istruzione entro l’aprile del 1996. In attesa del decreto alcune regioni hanno emesso in proprio norme tecniche che si rifanno fondamentalmente al DM 18/12/75);
- Legge 11/01/96 n. 23 , “Norme per l’edilizia scolastica;
- DPR 24/08/96 n. 503, “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici” .
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