Due esempi di sanzioni amministrative

Pubblicato: 16 dicembre 2012 Categoria: Altro

Con un provvedimento del 5 novembre 2002 l’Autorità Garante ha sanzionato per un importo complessivo di € 18.564,00 applicati al CNR e al Comune di Bari. Il Garante, con un provvedimento del 29 novembre 2000, aveva fissato i principi generali per rispettare la legge sulla protezione dei dati personali nell’adozione di sistemi di videosorveglianza. Una sorta di “decalogo” che purtroppo sembra essere rimasto lettera morta. Sempre più spesso il cittadino viene ripreso da sistemi di videosorveglianza (ad esempio negli ipermercati, nelle banche, nei ristoranti) e senza che gli venga fornita un’adeguata informativa, così come invece prevede la legge. Nel caso preso ad esempio il Garante è intervenuto su un esposto da parte di un lavoratore del CNR.
Le ispezioni avevano rilevato la presenza di un sistema di videosorveglianza composto da una telecamera con ampio angolo visuale, in grado di riprendere il passaggio delle persone che entravano nel campo visivo. Le immagini, raccolte per motivi di sicurezza, venivano inviate ad un monitor collocato nel posto di guardia e non venivano registrate.

La sanzione amministrativa ha riguardato la mancanza di cartelli informativi (ai sensi dell’art. 10 L. 675/96) che avvisassero il pubblico e i lavoratori (la contestazione permette un pagamento in tempi brevi in misura ridotta di 3.098 euro). Inoltre la contestazione ha riguardato l’omissione nella notificazione di trattamenti di dati effettuati mediante sistemi di videosorveglianza, la quale comporta un pagamento in misura ridotta pari a 10.329 euro. In questo caso la presenza di una sola telecamera ha esposto l’Ente ad una sanzione, che poteva benissimo essere evitata soprattutto se pensiamo che l’installazione delle telecamere sul luogo di lavoro è soggetta a una procedura prevista dall’art. 4 legge 300/70 (Statuto dei lavoratori): una legge conosciuta da tutte le aziende.
A volte si pensa che la mancanza della registrazione non comporti obblighi ai sensi della legge sulla privacy, senza pensare che chi viene ripreso dalle telecamere non è consapevole del fatto che venga o meno registrato. La legge prevede un’adeguata informativa per permettere al soggetto interessato di poter decidere liberamente se accedere ad un’area videocontrollata oppure no. L’informativa, poi, deve permettere all’interessato di esercitare il diritti previsti dall’art. 13 L. 675/95 al fine di poter integrare, modificare e addirittura cancellare i suoi dati o di opporsi al trattamento. Il caso del Comune di Bari riguarda l’installazione di telecamere nelle auto della polizia municipale finalizzate al controllo delle infrazioni compiute dai cittadini. Il Garante si era rivolto al Comune chiedendo se l’installazione fosse avvenuta nel rispetto dei principi in materia di vidosorveglianza. L’Autorità, non avendo ricevuto, entro il termine fissato, alcuna informazione da parte del Comune, ha applicato una sanzione amministrativa pari a 5.164 euro (per violazione dell’art. 32 L. 675/96).

Provvedimento del 2 aprile 2002
Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato l’impianto di videosorveglianza di un ipermercato di Roma così come aveva già fatto precedentemente nei confronti di una discoteca. Anche in questo caso al responsabile dell’ipermercato è stata contestata la mancata informativa ai consumatori, informativa prevista dall’art. 10 della legge 675/96.
L’ispezione del Dipartimento di vigilanza e controllo del Garante ha rilevato la presenza di 28 telecamere, di cui 12 mobili e 16 fisse, all’interno e all’esterno del centro commerciale che erano in grado di identificare le persone che passavano nel loro raggio d’azione. L’impianto era attivo 24 ore su 24 e riprendeva determinate aree interne, in particolare la zona delle casse e delle uscite di emergenza, e alcune aree esterne come il parcheggio e le attività di carico e scarico merci.
L’impianto è risultato installato per motivi di sicurezza e le immagini riprese venivano memorizzate in una unità centrale e conservate per tre giorni. In casi simili il titolare del trattamento deve informare la clientela della presenza delle telecamere, con opportuni cartelli, e dei diritti riconosciuti dalla legge: cioè, di conoscere per quali scopi i dati (in questo caso, le immagini) vengono raccolti, di poter chiedere la loro cancellazione o di opporsi al loro uso, di sapere per quanto tempo verranno conservati e qual’è l’ufficio cui rivolgersi per poter ottenere risposte.
Anche il trattamento di immagini rientra nella materia governata dalla legge sulla privacy imponendo a tutti i titolari di attuare tutte quelle misure previste della legge 675/96 e dal DPR 318/99 (che individua le misure minime di sicurezza) tra cui l’individuazione degli incaricati e dei responsabili, delle misure di sicurezza per assicurare la protezione dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento. L’ipermercato è stato multato per la somma di 3.098,74 euro, pari a un terzo del massimo della sanzione prevista per questo tipo di infrazioni.