Dubbi?

Pubblicato: 15 luglio 2012 Categoria: Altro
L’unico è che chi oggi lamenta una tensione di consegna troppo bassa, ad esempio 198 V, con la nuova normativa avrebbe diritto ad avere almeno 207 V.

Il problema è, dunque, dell’Azienda distributrice che deve reperire (dai propri trasformatori) altri 9 V! Un eventuale reclamo, però, non potrebbe essere accolto perché la Legge 109/1949 non prevede ancora i nuovi valori. Nei contratti di somministrazione di energia elettrica in bassa tensione si legge, infatti, che la tensione di consegna è 220/380 V con la tolleranza di ± 10%. Del problema, però, molte Aziende distributrici se ne sono occupate, adottando delle tolleranze che potremmo definire “cautelative” tali da premettere un rapido passaggio da un sistema all’altro. Facendo, infatti, un confronto ai valori limite con tolleranza ± 10% al sistema 220/380 V e 230/400 V si possono adottare, ad esempio, i seguenti limiti:

  • 220/380 V: + 10% → 242/418 V
  • 230/400 V: - 10% → 207/360 V

Questo valori, sembra fatto apposta, rispettano sia il + 6% previsto per il periodo di transizione dalla Norma CEI 8-6 sia il - 10% della Legge 109.:

  • 230/400 V: + 6% → 244/424 V
  • 220/380 V: - 10% → 198/342 V
Resta ancora un problema che deve essere affrontato dal progettista: quello di garantire il funzionamento delle apparecchiature, soprattutto quelle elettroniche. Già, perché a furia di limiti “al ribasso”, l’utente finale potrebbe avere seri problemi di funzionamento dei propri macchinari (e dei PC). Facciamo un ultimo calcolo:

La tolleranza
Tensione di consegna 220 V: ± 10%
Tensione effettiva 220 V: -10% = 198 V
Caduta di tensione stimata 4%
Tensione ai capi dell\'ultimo utilizzatore 198 - 4% = 191 V

Forse, però, ci siamo dimenticati di dire che queste apparecchiature hanno una tensione nominale di 230 V!