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Dopo l\'entrata in vigore

Pubblicato: 23 novembre 2012 Categoria: Guide e approfondimenti

In presenza di impianti elettrici di messa a terra o di installazioni di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, l’installatore è chiamato a svolgere il ruolo di controllo pubblico che in precedenza competeva agli enti pubblici (Asl, Ispesl, ecc.): infatti, dopo avere verificato la conformità dell’impianto elettrico, rilascia al datore di lavoro la dichiarazione di conformità che equivale all’omologazione dell’impianto.

 

Il datore di lavoro, dopo aver ricevuto la dichiarazione di conformità, può mettere in esercizio l’impianto e, dopo aver sottoscritto tale dichiarazione, inviarla all’Ispesl ed all’Asl (o Arpa) territorialmente competenti (vedi tabella 1).

 

Nel caso di impianti elettrici nei luoghi con pericolo d’esplosione, l’installatore si limita a verificarne la correttezza rilasciando alla fine la relativa dichiarazione di conformità al datore di lavoro.

Il datore di lavoro, dopo aver sottoscritto tale dichiarazione, la invia all’Asl (o Arpa) territorialmente competente. L’omologazione dell’impianto, in questo caso, viene effettuata dall’Asl (o Arpa), che effettua la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente.

 

Per semplificare le procedure relative all’invio delle dichiarazioni di conformità, l’art. 2 comma 3 del DPR 462/01 prevede l’attivazione, presso ogni comune (singolo od associato), del cosiddetto “Sportello Unico” per le attività produttive.

 

Lo Sportello Unico, presso cui i datori di lavoro potranno presentare le proprie dichiarazioni di conformità in duplice copia, provvederà in se guito ad inoltrarle agli enti competenti (Asl, Arpa, Ispesl, ecc.). Per gli impianti elettrici di nuova realizzazione che non rientrano nel campo di applicazione della legge 46/90, e per i quali non è dunque prevista la dichiarazione di conformità (ad esempio: impianti di protezione dalle scariche atmosferiche installati in edifici non civili, impianti di illuminazione pubblica, impianti elettrici all’aperto), l’installatore deve provvedere al rilascio di una dichiarazione di verifica e di esecuzione dell’impianto “alla regola dell’arte”, ai sensi della Legge n. 186 del 1 Marzo 1968.

 

Ciò sarà presumibilmente necessario fino all’entrata in vigore del D.P.R. n. 380 del 6 Giugno 2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, che estenderà l’ambito di applicazione della Legge 46/90 a tutti gli impianti espressamente individuati dall’art. 107.

 

Tabella 1 - Disposizioni previste dal D.P.R. 462/01
Impianto
Omologazione
Prima verifica
a campione
Periodicità della
verifica
Verificatore
Impianti di terra in cantieri, locali medici, ambienti a maggior rischio in caso d’incendio Tramite la dichiarazione di conformità dell’installatore Ispesl Due anni

Asl (o Arpa) o Organismo abilitato

Impianti di terra in locali ordinari Tramite la dichiarazione di conformità dell’installatore Ispesl Cinque anni Asl (o Arpa) o Organismo abilitato
Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche in cantieri, locali medici, ambienti a maggior rischio in caso d’incendio Tramite la dichiarazione di conformità dell’installatore Ispesl Due anni

Asl (o Arpa) o Organismo abilitato

Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche Tramite la dichiarazione di conformità dell’installatore Ispesl Cinque anni Asl (o Arpa) o Organismo abilitato
Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione Asl/Arpa no Due anni Asl (o Arpa) o Organismo abilitato