In presenza di impianti elettrici di messa a terra o di installazioni di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, l’installatore è chiamato a svolgere il ruolo di controllo pubblico che in precedenza competeva agli enti pubblici (Asl, Ispesl, ecc.): infatti, dopo avere verificato la conformità dell’impianto elettrico, rilascia al datore di lavoro la dichiarazione di conformità che equivale all’omologazione dell’impianto.
Il datore di lavoro, dopo aver ricevuto la dichiarazione di conformità, può mettere in esercizio l’impianto e, dopo aver sottoscritto tale dichiarazione, inviarla all’Ispesl ed all’Asl (o Arpa) territorialmente competenti (vedi tabella 1).
Nel caso di impianti elettrici nei luoghi con pericolo d’esplosione, l’installatore si limita a verificarne la correttezza rilasciando alla fine la relativa dichiarazione di conformità al datore di lavoro.
Il datore di lavoro, dopo aver sottoscritto tale dichiarazione, la invia all’Asl (o Arpa) territorialmente competente. L’omologazione dell’impianto, in questo caso, viene effettuata dall’Asl (o Arpa), che effettua la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente.
Per semplificare le procedure relative all’invio delle dichiarazioni di conformità, l’art. 2 comma 3 del DPR 462/01 prevede l’attivazione, presso ogni comune (singolo od associato), del cosiddetto “Sportello Unico” per le attività produttive.
Lo Sportello Unico, presso cui i datori di lavoro potranno presentare le proprie dichiarazioni di conformità in duplice copia, provvederà in se guito ad inoltrarle agli enti competenti (Asl, Arpa, Ispesl, ecc.). Per gli impianti elettrici di nuova realizzazione che non rientrano nel campo di applicazione della legge 46/90, e per i quali non è dunque prevista la dichiarazione di conformità (ad esempio: impianti di protezione dalle scariche atmosferiche installati in edifici non civili, impianti di illuminazione pubblica, impianti elettrici all’aperto), l’installatore deve provvedere al rilascio di una dichiarazione di verifica e di esecuzione dell’impianto “alla regola dell’arte”, ai sensi della Legge n. 186 del 1 Marzo 1968.
Ciò sarà presumibilmente
necessario fino all’entrata in vigore del D.P.R. n. 380 del 6 Giugno 2001 “Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, che
estenderà l’ambito di applicazione della Legge 46/90 a tutti gli impianti
espressamente individuati dall’art. 107.
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Tabella 1 - Disposizioni
previste dal D.P.R. 462/01 | ||||
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Impianto |
Omologazione |
Prima verifica a campione |
Periodicità della verifica |
Verificatore |
| Impianti di terra in cantieri, locali medici, ambienti a maggior rischio in caso d’incendio | Tramite la dichiarazione di conformità dell’installatore | Ispesl | Due anni |
Asl (o Arpa) o Organismo abilitato |
| Impianti di terra in locali ordinari | Tramite la dichiarazione di conformità dell’installatore | Ispesl | Cinque anni | Asl (o Arpa) o Organismo abilitato |
| Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche in cantieri, locali medici, ambienti a maggior rischio in caso d’incendio | Tramite la dichiarazione di conformità dell’installatore | Ispesl | Due anni |
Asl (o Arpa) o Organismo abilitato |
| Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche | Tramite la dichiarazione di conformità dell’installatore | Ispesl | Cinque anni | Asl (o Arpa) o Organismo abilitato |
| Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione | Asl/Arpa | no | Due anni | Asl (o Arpa) o Organismo abilitato |
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