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DM 27/07/10 - Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq

Pubblicato: 6 settembre 2010 Categoria: Notizie tecnico normative

Il decreto si applica per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività commerciali all'ingrosso o al dettaglio, compresi i centri commerciali, aventi superficie lorda, comprensiva di servizi e depositi, nonché degli spazi comuni coperti, superiore a 400 mq di nuova realizzazione. Leggi la presentazione ed il testo del decreto

DM 27 luglio 2010 - "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq
(G.U. n. 187 del 12 agosto 2010)

Il decreto si applica per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività commerciali all'ingrosso o al dettaglio, compresi i centri commerciali, aventi superficie lorda, comprensiva di servizi e depositi, nonché degli spazi comuni coperti, superiore a 400 mq di nuova realizzazione.
Non esiste l'obbligo di adeguamento per le attività commerciali esistenti alla data di entrata
in vigore del decreto ove si sia in una delle seguenti situazioni:

    a) sia stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi, o ne sia regolarmente in corso il rilascio;
    b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco.
Per i centri commerciali nei quali coesistono più esercizi commerciali, il certificato di prevenzione incendi ricomprende anche le parti comuni a servizio degli stessi esercizi commerciali. Di seguito le disposizioni che riguardano l’impiantistica elettrica.

IMPIANTI ELETTRICI
Gli impianti elettrici devono essere realizzati ed installati in conformità alla Legge n. 186/68.
Ai fini della prevenzione degli incendi, devono avere le seguenti caratteristiche:
- non costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
- non fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi.
- il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d’uso dei singoli locali;
- essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell’intero sistema (utenza) garantendo comunque la sicurezza dei soccorritori;
- disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni “protette” e riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

QUADRI ELETTRICI GENERALI
I quadri elettrici generali devono essere ubicati in posizione segnalata, protetta dall’incendio e facilmente accessibile. Nel caso in cui i quadri elettrici siano installati in posizione che non risulti facilmente accessibile deve essere previsto un comando di sgancio a distanza.

IMPIANTI ELETTRICI DI SICUREZZA
I seguenti sistemi di utenza devono disporre di impianti di sicurezza:
a) illuminazione di sicurezza;
b) allarme;
c) rivelazione;
d) impianto di diffusione sonora;
e) sistema di controllo fumi;
f) ascensori antincendio.
L’alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (≤ 0,5 s) per gli impianti di cui alle lettere a-b-c-d, e ad interruzione media (≤ 15 s) per gli impianti di cui alla lettera e ed f.
Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.
L’autonomia di alimentazione è stabilita come segue:
- impianti di cui alle lettere b-c-d -e 60 minuti;
- impianti di cui alle lettere a- f 90 minuti;
L’installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle regole tecniche vigenti.

ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
In tutte le attività commerciali deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza che deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 10 lux ad un metro di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita, e non inferiore a 5 lux negli altri ambienti accessibili al pubblico.
Per l’impianto di illuminazione di sicurezza possono essere utilizzate singole lampade autoalimentate oppure con alimentazione centralizzata.

 

IMPIANTI DI RIVELAZIONE, SEGNALAZIONE E ALLARME
Nelle attività commerciali tutte le aree devono essere protette da impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi, progettato, installato, collaudato e gestito secondo le norme di buona tecnica vigenti, in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio di incendio.
L’impianto deve anche essere corredato di segnalatori del tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati in prossimità delle uscite.
La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori o pulsanti deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme di incendio presso un luogo presidiato durante le ore di attività.
L'impianto di rivelazione deve consentire l'attivazione automatica delle seguenti operazioni:
- chiusura di eventuali porte tagliafuoco, appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione;
- chiusura di eventuali serrande tagliafuoco riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione;
- eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme, in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza;
- attivazione del sistema di controllo fumi.

SISTEMI DI DIFFUSIONE SONORA
Le attività commerciali devono essere provviste di un sistema di diffusione sonora in grado di diffondere avvisi e segnali di allarme allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di evacuazione.
Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza.

SEGNALETICA DI SICUREZZA
Deve essere installata la segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che indichi:
- le uscite di sicurezza e i relativi percorsi d’esodo;
- l’ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi;
- i divieti di fumare ed uso di fiamme libere;
- il divieto di utilizzare gli ascensori in caso di incendio, ad eccezione degli ascensori antincendio;
- i pulsanti di sgancio dell’alimentazione elettrica;
- i pulsanti di allarme.
Le uscite di sicurezza ed i percorsi di esodo devono essere evidenziati da segnaletica di tipo luminoso mantenuta sempre accesa durante l’esercizio dell’attività, alimentata sia da rete normale che da alimentazione di sicurezza.