Sul supplemento ordinario n. 36 alla Gazzetta ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2010 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 recante "Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori." Leggi la presentazione ed il testo del decreto
Dlgs 17/2010
Recepimento della nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE
Sul Supplemento Ordinario n. 36 della Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2010 è stata pubblicato il D.Lgs. 17/2010, che ha dato attuazione alla nuova direttiva Macchine 2006/42/CE, con notevole ritardo rispetto ai termini previsti dalla stessa direttiva. Ricordiamo, come già comunicato in precedenti circolari, che gli Stati Membri avrebbero dovuto recepire la direttiva entro il 29/06/2008 ed applicarne le disposizioni a partire dal 29/12/2009. Di fatto la direttiva 2006/42/CE è quindi già vigente dal 29 dicembre scorso, ma con l’entrata in vigore del D.Lgs. 17/2010, prevista per il 6 marzo 2010, si potrà considerare definitivamente completato il passaggio dalla vecchia direttiva (98/37/CE) alla nuova.
Il Decreto 17/2010 non ha riservato particolari sorprese, ed ha ricalcato in modo molto fedele la direttiva 2006/42/CE. Sono presenti tuttavia due aspetti principali da rimarcare:
1) l’abrogazione, come ovvio, del Dpr 459/96 (recepimento della “vecchia” direttiva 89/392/CE con i successivi emendamenti), fatta salva la residua applicabilità dell’art. 11, commi 1 e 3; rimangono perciò valide le regole da seguire in occasione della vendita, noleggio o concessione in uso o in locazione finanziaria di macchine già immesse sul mercato o già in servizio prima del 21/09/1996 e prive di marcatura CE.
2) Cosa ancora più importante ed innovativa è l’introduzione di sanzioni (aspetto peraltro previsto dall’art. 23 della direttiva 2006/42/CE); l’art. 15 del D.Lgs. 17/2010 prevede, per il fabbricante o il mandatario, sanzioni proporzionali al reato commesso (es. mancato rispetto dei requisiti di sicurezza, assenza della dichiarazione di conformità CE, ecc.). In funzione del fatturato totale riferito alle macchine per cui si è accertata la violazione, le sanzioni possono accumularsi ed arrivare (in casi estremi) a diverse decine di migliaia di euro.
Il decreto legislativo in argomento consta di 19 articoli e dei seguenti 11 allegati:
Allegato I - Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine
Allegato II - Dichiarazioni
Allegato III - Marcatura "CE"
Allegato IV - Categorie di macchine per le quali va applicata una delle procedure di cui all'articolo 9, commi 3 e 4
Allegato V - Elenco indicativo dei componenti di sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c)
Allegato VI - Istruzioni per l'assemblaggio delle quasi-macchine
Allegato VII - A. Fascicolo tecnico per le macchine, B. Documentazione tecnica pertinente per le quasi-macchine
Allegato VIII - Valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione delle macchine
Allegato IX - Esame CE del tipo
Allegato X - Garanzia qualità totale
Allegato XI - Criteri minimi che devono essere osservati dagli Stati membri per la notifica degli organismi
Il provvedimento, già approvato nel Consiglio dei Ministri del 22 gennaio scorso, interviene sulla materia con norme che consentono - in maniera più efficace di quelle già in vigore - di integrare la sicurezza nella progettazione e nella costruzione di macchinari di vario genere, di effettuarne un'installazione e manutenzione corretta, nonché di garantire un'adeguata sorveglianza del mercato a fini di sicurezza e di efficienza.
Differimento, invece, delle modifiche alla direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori ed ai montacarichi alla successiva emanazione di un Regolamento ed, infatti all'articolo 16 (relativo agli ascensori ed ai montacarichi) del decreto in argomento, viene precisato che "Le disposizioni di attuazione della direttiva 2006/42/CE, per la parte relativa alle modifiche della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori, sono adottate con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11."