
Il DM 236 in particolare si applica:
- agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
- agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;
- alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto;
- agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.
In particolare l’art. 4.1.5. “Terminali degli impianti” del suddetto D.M. afferma che gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle varie utenze, i regolatori degli impianti di riscaldamento e condizionamento, nonché i campanelli, i pulsanti di comando e i citofoni, devono essere, per tipo e posizione planimetrica ed altimetrica, tali da permettere un uso agevole anche da parte della persona su sedia a ruote; devono, inoltre, essere facilmente individuabili anche in condizioni di scarsa visibilità ed essere protetti dal danneggiamento per urto.
Per barriere architettoniche si intendono:
- gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
- la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l\'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
Con l’abbattimento delle barriere architettoniche si vuole in definitiva garantire l\'accessibilità, l\'adattabilità e la visitabilità degli edifici:
- Accessibilità - Per accessibilità si intende la possibilità, anche per
persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere
l\'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi
agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata
sicurezza e autonomia. L’accessibilità deve essere garantita alle seguenti
strutture:
- Gli spazi esterni (vie condominiali, rampe di accesso, giardini, ecc..). Deve essere previsto almeno un percorso facilmente usufruibile anche da parte di persona con ridotte o impedite capacità motorie e sensoriali;
- Le parti comuni (scale, pianerottoli, ecc..). Negli edifici residenziali con non più di tre livelli fuori terra è consentita la deroga all\'installazione di meccanismi per l\'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, purché sia assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo.
- Almeno il 5% degli alloggi previsti negli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, con un minimo di una unità immobiliare per ciascun intervento.
- Gli ambienti destinati ad attività sociali, come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive;
- Gli edifici sedi di aziende o imprese soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio. L\'accessibilità si considera garantita se sono accessibili tutti i settori produttivi, gli uffici amministrativi e almeno un servizio igienico per ogni gruppo di servizi igienici previsto. Deve essere sempre garantita anche la fruibilità delle mense, degli spogliatoi, dei luoghi ricreativi e di tutti i servizi di pertinenza.
- Visitabilità - Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di
persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli
spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare.
Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell\'alloggio e quelli
dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in
rapporto con la funzione ivi svolta. Qualsiasi unità immobiliare deve essere
visitabile con le seguenti precisazioni:
- negli edifici residenziali - il soggiorno o la sala pranzo, un servizio igienico ed i relativi percorsi di collegamento interni alle unità immobiliari devono essere accessibili;
- nelle unità immobiliari sedi di riunioni o spettacoli all\'aperto o al chiuso, temporanei o permanenti, compresi i circoli privati, e in quelle di ristorazione - devono essere accessibili almeno una zona riservata al pubblico e un servizio igienico; deve essere garantita inoltre la fruibilità degli spazi di relazione e dei servizi previsti, quali la biglietteria e il guardaroba;
- nelle unità immobiliari sedi di attività ricettive(alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi, ecc.) - deve essere presente almeno un servizio igienico fruibile anche da parte di persone disabili per tutte le parti e i servizi comuni (sala pranzo, sala riunioni, ecc..). Deve essere previsto anche un determinato numero di camere accessibili alle persone disabili. Gli arredi, i servizi, i percorsi e gli spazi di manovra devono permettere un uso agevole anche da parte di persone su sedia a ruote. Se le camere non dispongono di servizi igienici, ne deve essere disponibile, nelle vicinanze della stanza, almeno uno sullo stesso piano. Il numero di stanze accessibili in ogni struttura ricettiva deve essere di almeno due fino a 40 o frazione di 40, aumentato di altre due ogni 40 stanze o frazione di 40 in più.
- nelle unità immobiliari sedi di culto - deve essere accessibile almeno una zona riservata ai fedeli per assistere alle funzioni religiose;
- nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico - devono essere accessibili gli eventuali spazi di relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta ed almeno un servizio igienico. Nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, di superficie netta inferiore a 250 m2, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se sono accessibili gli spazi di relazione, caratterizzanti le sedi stesse, nelle quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta;
- nei luoghi di lavoro sedi di attività non aperte al pubblico e non soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio - è sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito dell\'adattabilità;
- negli edifici residenziali unifamiliari ed in quelli plurifamiliari privi di parti comuni - è sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito dell\'adattabilità.
- Adattabilità - Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. In ogni unità immobiliare devono essere adattabili tutte le parti per le quali non è stata prevista l\'accessibilità e/o la visitabilità. Per gli edifici residenziali privi di parti comuni e per sedi di luoghi di lavoro non aperti al pubblico e non soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio è sufficiente che sia garantito il solo requisito di adattabilità.
Per quanto concerne i criteri di progettazione da seguire per garantire l’accessibilità, il D.M. 236/89 stabilisce i requisiti minimi di alcune parti ed elementi degli edifici.
Tabella 1 - Criteri generali di
progettazione (Allegato A) | |||||
Accessibile |
Visitabile |
Adattabile |
|||
* |
Unifamiliari e plurifamiliari privi di parti comuni | ||||
* |
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Unità immobiliari | Plurifamiliari con non più di tre livelli fuori terra | Edifici residenziali | |
* |
* |
Parti comuni | Plurifamiliari con non più di tre livelli fuori terra | Edifici residenziali | |
* |
* |
Unità immobiliari | Plurifamiliari con più di tre livelli fuori terra | Edifici residenziali | |
* |
Parti comuni | Plurifamiliari con più di tre livelli fuori terra | Edifici residenziali | ||
* |
Attività sociali (scuola, sanità, cultura, assistenza, sport) | Edifici non residenziali | |||
* |
* |
Collocamento non obbligatorio | Riunione o spettacolo e ristorazione | Edifici non residenziali | |
* |
Collocamento obbligatorio | Riunione o spettacolo e ristorazione | Edifici non residenziali | ||
* |
* |
Collocamento non obbligatorio | Ricettivi e pararicettivi | Edifici non residenziali | |
* |
Collocamento obbligatorio | Ricettivi e pararicettivi | Edifici non residenziali | ||
* |
* |
Culto | Edifici non residenziali | ||
* |
* |
Collocamento non obbligatorio | Locali aperti al pubblico non previsti nelle precedenti categorie | Edifici non residenziali | |
* |
Collocamento obbligatorio | Locali aperti al pubblico non previsti nelle precedenti categorie | Edifici non residenziali | ||
* |
Collocamento non obbligatorio | Luoghi di lavoro non aperti al pubblico | Edifici non residenziali | ||
* |
Collocamento obbligatorio | Luoghi di lavoro non aperti al pubblico | Edifici non residenziali |
Di seguito è riportato un estratto dal suddetto D.M.
Terminali degli impianti - Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle varie utenze, i regolatori degli impianti di riscaldamento e condizionamento, nonché i campanelli, pulsanti di comando e i citofoni, devono essere, per tipo e posizione tali da permettere un uso agevole anche da parte di persona su sedia a ruote.
Ascensore - L\'ascensore deve avere una cabina di
dimensioni minime tali da permettere l\'uso da parte di una persona su sedia a
ruote. Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo automatico e di
dimensioni tali da permettere l\'accesso alla sedia a ruote. Il sistema di
apertura delle porte deve essere dotato di idoneo meccanismo (come cellula
fotoelettrica, costole mobili) per l\'arresto e l\'inversione della chiusura in
caso di ostruzione del vano porta. I tempi di apertura e chiusura delle porte
devono assicurare un agevole e comodo accesso alla persona su sedia a ruote. Lo
stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse.
La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere il comando più alto ad
un\'altezza adeguata alla persona su sedia a ruote ed essere idonea ad un uso
agevole da parte dei non vedenti. Nell\'interno della cabina devono essere posti
un citofono, un campanello d\'allarme, un segnale luminoso che confermi
l\'avvenuta ricezione all\'esterno della chiamata di allarme, una luce, di
emergenza.
Il ripiano di fermata, anteriormente alla porta della cabina deve
avere una profondità tale da contenere una sedia a ruote e consentirne le
manovre necessarie all\'accesso. Deve essere garantito un arresto ai piani che
renda complanare il pavimento della cabina con quello del pianerottolo. Deve
essere prevista la segnalazione sonora dell\'arrivo al piano e un dispositivo
luminoso per segnalare ogni eventuale stato di allarme.
Autorimesse - Il locale per autorimessa deve avere collegamenti con gli spazi esterni e con gli apparecchi di risalita idonei all\'uso da parte della persona su sedia a ruote. Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture al servizio delle persone disabili deve avere dimensioni tali da consentire anche il movimento del disabile nelle fasi di trasferimento; deve essere evidenziato con appositi segnali orizzontali e verticali
Balconi e terrazze - La soglia interposta tra balcone o terrazza e ambiente interno non deve presentare un dislivello tale da costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote. Almeno una porzione di balcone o terrazza, prossima alla porta-finestra, deve avere una profondità tale da consentire la manovra di rotazione della sedia a ruote. Ove possibile si deve dare preferenza a parapetti che consentano la visuale anche alla persona seduta, garantendo contemporaneamente i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l\'esterno.
Cucine - Al di sotto dei principali apparecchi e del piano di lavoro va previsto un vano vuoto per consentire un agevole accostamento anche da parte della persona su sedia a ruote.
Arredi fissi - La disposizione degli arredi fissi
nell\'unità ambientale deve essere tale da consentire il transito della persona
su sedia a ruote… Dev\'essere data preferenza ad arredi non taglienti e privi di
spigoli vivi.
In particolare:
- nel caso di adozione di bussole,
percorsi obbligati, cancelletti a spinta etc., occorre che questi siano
dimensionati e manovrabili in modo da garantire il passaggio di una sedia a
ruote;
- eventuali sistemi di apertura e chiusura, se automatici, devono
essere temporizzati in modo da permettere un agevole passaggio anche a disabili
su sedia a ruote;
Infissi esterni - Le porte, le finestre e le porte-finestre devono essere facilmente utilizzabili anche da persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali. I meccanismi di apertura e chiusura devono essere facilmente. Si devono comunque garantire i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l\'\'esterno.
Parcheggi - Si considera accessibile un parcheggio complanare alle aree pedonali di servizio o ad esse collegato tramite rampe o idonei apparecchi di sollevamento.
Pavimentazione - La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antisdrucciolevole. Eventuali differenze di livello tra gli elementi costituenti una pavimentazione devono essere contenute in maniera tale da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote. I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo, rispetto a ruote, bastoni di sostegno, e simili.
Pavimenti - I pavimenti devono essere orizzontali e complanari tra loro e non sdrucciolevoli. Eventuali differenze di livello devono essere contenute ovvero superate tramite rampe con pendenza adeguata in modo da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote. Gli zerbini non devono creare ostacolo. I percorsi devono essere individuati chiaramente anche nel colore, gli spigoli devono essere arrotondati.
Percorsi orizzontali - I corridoi non devono presentare variazioni di livello; in caso contrario queste devono essere superate mediante rampe. La larghezza del corridoio e del passaggio deve essere tale da garantire il facile accesso e l\'inversione di direzione. Il corridoio comune posto in corrispondenza di un percorso verticale (quale scala, rampa, ascensore, servoscala, piattaforma elevatrice) deve prevedere una piattaforma di distribuzione come vano di ingresso o piano di arrivo dei collegamenti verticali, dalla quale sia possibile accedere ai vari ambienti, esclusi i locali tecnici, solo tramite percorsi orizzontali.
Porte - Le porte devono consentire un agevole transito anche da parte di persona su sedia a ruote; La luce netta della porta di accesso di ogni edificio deve essere di almeno 80 cm. La luce netta delle altre porte deve essere di almeno 75 cm. Gli spazi antistanti e retrostanti la porta devono essere dimensionati in modo adeguato. La manovrabilità deve essere garantita, per esempio va controllata l\'altezza delle maniglie.
Raccordi con la normativa antincendio - Qualsiasi soluzione progettuale per garantire l\'accessibilità o la visitabilità deve comunque prevedere una adeguata distribuzione degli ambienti e specifici accorgimenti tecnici per contenere i rischi di incendio anche nei confronti di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. A tal fine dovrà essere preferita, ove tecnicamente possibile e nel rispetto delle vigenti normative, la suddivisione dell\'insieme edilizio in \"comportamenti antincendio\" piuttosto che l\'individuazione di \"sistemi di via d\'uscita\" costituiti da scale di sicurezza non utilizzabili dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria. La suddivisione in compartimenti, che costituiscono \"luogo sicuro statico\" deve essere effettuata in modo da prevedere ambienti protetti opportunamente distribuiti ed in numero adeguato, resistenti al fuoco e facilmente raggiungibili in modo autonomo da parte delle persone disabili, ove attendere i soccorsi.
Rampe - La pendenza di una rampa va definita in rapporto alla capacità di una persona su sedia a ruote di superarla e di percorrerla senza affaticamento anche in relazione alla lunghezza della stessa. Si devono interporre ripiani orizzontali di riposo per rampe particolarmente lunghe. La larghezza minima di una rampa deve essere di 0,90 m. per consentire il transito di una persona su sedia a ruote;
Scale - Per ogni rampa di scale i gradini devono avere la stessa alzata e pedata. Le rampe devono contenere possibilmente lo stesso numero di gradini, caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata. Le porte con apertura verso la scala devono avere uno spazio antistante di adeguata profondità. I gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucciolevole a pianta preferibilmente rettangolare e con un profilo preferibilmente continuo a spigoli arrotondati. Le scale devono essere dotate di parapetto atto a costituire difesa verso il vuoto e di corrimano. I corrimano devono essere di facile prendibilità e realizzati con materiale resistente e non tagliente.
Segnaletica - Nelle unità immobiliari e negli spazi esterni accessibili devono essere istallati, in posizioni tali da essere agevolmente visibili, cartelli di indicazione che facilitino l\'orientamento e la fruizione degli spazi costruiti e che forniscano una adeguata informazione sull\'esistenza degli accorgimenti previsti per l\'accessibilità di persone ad impedite o ridotte capacità motorie. In generale, ogni situazione di pericolo dev\'essere resa immediatamente avvertibile anche tramite accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive.
Servizi igienici - Nei servizi igienici devono essere
garantite, con opportuni accorgimenti spaziali, le manovre di una sedia a ruote
necessarie per l\'utilizzazione degli apparecchi sanitari.
Deve essere
garantito in particolare:
- lo spazio necessario per l\'accostamento laterale
della sedia a ruote alla tazza e, ove presenti, al bidet, alla doccia, alla
vasca da bagno, al lavatoio alla lavatrice;
- lo spazio necessario per
l\'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, che deve essere del tipo
a mensola;
- la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di
emergenza posto in prossimità della tazza e della vasca;
- lo spazio
necessario all\'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla
tazza w.c. e al bidet, ove previsto, deve essere minimo 100 cm misurati
dall\'asse dell\'apparecchio sanitario;
- lo spazio necessario all\'accostamento
frontale della sedia a ruote al lavabo deve essere minimo di 80 cm misurati dal
bordo anteriore del lavabo. Si deve dare preferenza a rubinetti con manovra a
leva e, ove prevista, con l\'erogazione dell\'acqua calda regolabile mediante
miscelatori termostatici, e a porte scorrevoli o che aprono verso l\'esterno. Per
garantire la manovra e l\'uso degli apparecchi anche alle persone con impedita
capacità motoria, deve essere previsto, l\'accostamento laterale alla tazza w.c.,
bidè, vasca, doccia, lavatrice e l\'accostamento frontale al lavabo.
Servoscala e piattaforma elevatrice - Per servoscala e piattaforma elevatrice si intendono apparecchiature atte a consentire, in alternativa ad un ascensore o rampa inclinata, il superamento di un dislivello a persone con ridotta o impedita capacità motoria. Tali apparecchiature sono consentite in via alternativa ad ascensori negli interventi di adeguamento o per superare differenze di quota contenute. A tal fine le suddette apparecchiature devono essere dotate di sistemi anticaduta, anticesoiamento, antischiacciamento, antiurto e di apparati atti a garantire sicurezze di movimento, meccaniche, elettriche e di comando.
Spazi esterni e percorsi - Negli spazi esterni e sino agli accessi degli edifici deve essere previsto almeno un percorso preferibilmente in piano con caratteristiche tali da consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedite capacità motorie, e che assicuri loro la utilizzabilità diretta delle attrezzature dei parcheggi e dei servizi posti all\'esterno, ove previsti. Quando un percorso pedonale sia adiacente a zone non pavimentate, è necessario prevedere un ciglio da realizzare con materiale atto ad assicurare l\'immediata percezione visiva nonché acustica se percorso con bastone. Le intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili devono essere opportunamente segnalate anche ai non vedenti, devono predisporsi rampe di pendenza contenute e raccordate in maniera continua col piano carrabile.
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